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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06119/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia origina da un contratto preliminare di vendita di un terreno, stipulato con previsione di caparra confirmatoria asseritamente versata dal promissario acquirente al promittente venditore. Secondo l'acquirente, il venditore era inadempiente all'obbligo di concludere il definitivo, avendo ceduto il bene a terzi, sicché chiedeva la restituzione del doppio della caparra. L'arbitro unico respingeva la domanda ritenendo non provata la dazione della caparra, anche perché i documenti prodotti facevano riferimento a pagamenti anteriori al preliminare, intestati a terzi, e perché il contratto preliminare sembrava regolare anche rapporti di credito con il figlio del venditore. L'acquirente impugnava il lodo deducendo nullità ex art. 829 c.p.c. per mancata esposizione sommaria dei motivi e contraddittorietà del lodo; la corte d'appello rigettava l'impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 817, comma 2, 829, comma 1, n. 1, e 11 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti, sostenendo di non essere tenuto a sollevare nella prima difesa arbitrale l'eccezione di nullità della convenzione di arbitrato, e denunciando inoltre il contrasto tra motivazione e dispositivo del lodo circa la validità della convenzione arbitrale; 2) violazione degli artt. 1322 e 1385 c.c., assumendo la derogabilità della disciplina della caparra quanto ai tempi e ai soggetti del versamento; 3) violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., per l'interpretazione del preliminare nella parte in cui richiamava un bonifico del 2007 come caparra; 4) violazione degli artt. 2730, 2733, 2735 e 2697 c.c., per non avere attribuito valore confessorio alle dichiarazioni del venditore circa l'imputazione a caparra di somme corrisposte a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla stessa corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'art. 817 c.p.c. riguarda le eccezioni e non si applica alla parte che nel giudizio arbitrale agisce come attrice; ha inoltre rilevato che l'eventuale incapacità di intendere e di volere della parte stipulante, quale invalidità esterna e comune al contratto e alla clausola compromissoria, travolge anche la convenzione arbitrale. Quanto alla contraddittorietà del lodo, ha osservato che nel caso concreto sussisteva un contrasto tra dispositivo e motivazione tale da imporre la declaratoria di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 817, commi 2 e 3, c.p.c.

    Le preclusioni relative alle eccezioni nel giudizio arbitrale si riferiscono alla parte che deve eccepire in senso stretto; non si applicano alla parte che, nel giudizio arbitrale, abbia assunto la posizione di attore.

  • art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La nullità della convenzione arbitrale può essere fatta valere quando l'invalidità comune al negozio e alla clausola compromissoria incide anche sulla clausola; non opera automaticamente il principio di autonomia della clausola se la causa di invalidità è esterna e comune.

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo è quella tra le diverse componenti del dispositivo, oppure tra motivazione e dispositivo, quando renda incoerente la decisione; non basta una mera contraddizione interna alla motivazione, salvo che impedisca di ricostruire l'iter logico-giuridico.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la derogabilità convenzionale della disciplina della caparra, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le parti potevano pattuire modalità e tempi del versamento della caparra diverse dallo schema tipico, ma la questione non è stata decisa per assorbimento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del preliminare; motivo assorbito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del preliminare in senso utile alla qualificazione del versamento come caparra; motivo assorbito.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per attribuire valore confessorio alle dichiarazioni della controparte; motivo assorbito.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la confessione giudiziale; motivo assorbito.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la confessione stragiudiziale; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale, il regime delle preclusioni di cui all'art. 817 c.p.c. concerne le eccezioni in senso stretto e non può essere opposto alla parte che abbia agito in qualità di attore nel procedimento arbitrale.
  • La clausola compromissoria conserva autonomia rispetto al contratto principale, ma tale autonomia non impedisce che un vizio esterno e comune al contratto e alla clausola, come l'incapacità di intendere e di volere del sottoscrittore, travolga anche la convenzione arbitrale.
  • Ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo per contraddittorietà, il vizio ricorre quando il contrasto è tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; la mera incoerenza interna alla motivazione assume rilievo solo se impedisce la ricostruzione del percorso logico-giuridico della decisione.
  • Se il lodo presenta un contrasto insanabile tra affermazioni sulla validità del negozio e sul dispositivo che decide il merito, la corte d'appello deve valutarne la nullità ex art. 829 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

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