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Legge

L.R. Marche 23/2018

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)”.

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina del Consiglio delle autonomie locali (l.r. 4/2007) e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL, l.r. 15/2008), intervenendo su composizione/funzionamento di alcuni organi e disposizioni interne. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali e del CREL

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali e del CREL

La legge regionale 28 giugno 2018, n. 23 interviene su due leggi regionali già vigenti della Regione, aggiornando alcune disposizioni relative al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL). Il provvedimento ha carattere modificativo e non istituisce una disciplina autonoma, ma rimodula norme organizzative e funzionali di organi consultivi regionali.

Interventi sulla disciplina del Consiglio delle autonomie locali

La legge modifica la l.r. 10 aprile 2007, n. 4, introducendo e sostituendo alcuni commi di articoli già esistenti. In particolare:

  • viene aggiunto il comma 1-bis all’articolo 1;
  • viene sostituito il comma 3 dell’articolo 7;
  • viene sostituito il comma 1 dell’articolo 12.

Dal testo fornito non emergono nel dettaglio le nuove regole sostanziali introdotte, ma il risultato è un aggiornamento della disciplina del Consiglio delle autonomie locali nei punti indicati.

Interventi sulla disciplina del CREL

La legge modifica anche la l.r. 26 giugno 2008, n. 15, relativa al CREL. Gli interventi riguardano l’articolo 8, con tre operazioni distinte:

  • sostituzione del comma 1;
  • abrogazione del comma 2;
  • modifica del comma 4.

Anche in questo caso, il testo consolidato disponibile non riporta il contenuto materiale delle nuove previsioni, ma conferma una revisione della disciplina interna dell’organo.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è espressamente qualificata come a invarianza finanziaria. La Regione provvede quindi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rilievo applicativo

Si tratta di una legge di modifica organizzativa riferita esclusivamente alla Regione indicata e ai suoi organi di autonomia e concertazione. Non contiene termini temporali di efficacia né discipline transitorie specifiche nel testo fornito.

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