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Provvedimento

Provvedimento del 29/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello IVA 79 e le istruzioni per le richieste di rimborso dell’IVA presentate dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati extra UE con accordi di reciprocità. Il modello si applica alle istanze presentate dal 3 maggio 2010 e disciplina termini, destinatario, documentazione, importi minimi e condizioni per il rimborso.

Approvazione del modello IVA 79 per il rimborso IVA ai non residenti extra UE con accordi di reciprocità

Approvazione del modello IVA 79 per i rimborsi IVA ai non residenti extra UE

Il documento approva il modello IVA 79, con le relative istruzioni, destinato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità. Il modello serve per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia su acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti all’attività del richiedente.

Ambito di applicazione e base normativa

Il modello è riservato ai soggetti di cui all’articolo 38-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18. Il provvedimento precisa che l’aggiornamento del modello si è reso necessario per adeguarlo alla nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta dal decreto legislativo citato, che ha innovato la materia anche con l’introduzione degli articoli 38-bis1 e 38-bis2 nel DPR n. 633/1972.

Il rimborso riguarda l’IVA assolta nel territorio dello Stato italiano in relazione ad acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti l’attività svolta dal soggetto non residente.

Decorrenza dell’utilizzo

Il modello approvato con il provvedimento deve essere utilizzato a partire dalle istanze di rimborso presentate dal 3 maggio 2010.

Destinatario dell’istanza e modalità di presentazione

L’istanza va presentata al Centro Operativo di Pescara – Rimborsi IVA ai non residenti, Via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara, Italia.

Le istruzioni indicano che la domanda:

  • deve essere redatta in lingua italiana o inglese;
  • deve essere compilata in stampatello;
  • deve essere inviata per posta con raccomandata A/R tramite corriere oppure consegnata a mano;
  • deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta.

Sono inoltre indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail del Centro Operativo.

Soggetti interessati e requisiti soggettivi

Il modello deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

L’istanza deve contenere, se noto, il numero di registrazione IVA precedentemente attribuito dall’Ufficio competente.

Le istruzioni chiariscono che il diritto al rimborso è condizionato all’effettivo assoggettamento all’imposta dell’attività svolta dal richiedente nel proprio Stato. In caso di attività totalmente o parzialmente esente, il rimborso è escluso o limitato; se l’attività è solo parzialmente esente, il rimborso spetta in proporzione al pro-rata di detrazione.

Periodi ammissibili e termini di riferimento

Sono considerati validi i periodi di riferimento indicati nelle istruzioni:

  • primo trimestre: fatture da gennaio a marzo;
  • secondo trimestre: fatture da aprile a giugno;
  • terzo trimestre: fatture da luglio a settembre;
  • quarto trimestre: fatture da ottobre a dicembre;
  • annuale: fatture da gennaio a dicembre.

È ammessa anche la richiesta per un periodo inferiore a tre mesi, purché tale periodo rappresenti la parte residua di un anno solare.

Contenuto del modello e dati richiesti

Il modello contiene una sezione dedicata ai dati del richiedente e una distinta delle somme richieste a rimborso.

Tra le informazioni da indicare figurano:

  • se si tratta della prima richiesta di rimborso;
  • i dati identificativi del richiedente, compresa l’eventuale ragione sociale;
  • indirizzo, Stato, CAP, località, telefono, fax ed e-mail;
  • l’attività esercitata dal richiedente;
  • l’ufficio fiscale nello Stato di stabilimento;
  • il numero di registrazione IVA nello Stato di stabilimento;
  • il periodo cui si riferisce la richiesta;
  • l’importo totale chiesto a rimborso;
  • le modalità di pagamento richieste;
  • il numero di allegati.

Nella distinta devono essere indicati, per ciascuna operazione:

  • numero d’ordine;
  • dati identificativi, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore;
  • natura del bene o del servizio;
  • numero e data della fattura o del documento di importazione;
  • ammontare dell’IVA richiesta a rimborso;
  • totale complessivo.

Dichiarazioni del richiedente

Il richiedente deve dichiarare, barrando la casella pertinente:

  • che i beni o servizi elencati sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo per l’attività indicata;
  • di non aver effettuato, nel periodo di riferimento e nel paese in cui è chiesto il rimborso, alcuna cessione di beni o prestazione di servizi sul territorio nazionale;
  • oppure di aver effettuato esclusivamente prestazioni non imponibili di trasporto e servizi accessori, ovvero operazioni soggette a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972;
  • che le informazioni fornite rispondono a verità.

Il richiedente si impegna inoltre a restituire le somme indebitamente ricevute.

Documentazione da allegare

All’istanza devono essere allegati:

  • gli originali delle fatture;
  • la documentazione da cui risulti il pagamento delle fatture;
  • un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo IVA e la data di decorrenza dell’iscrizione.

Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate nel medesimo periodo.

Importi minimi del rimborso

L’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:

  • 400 euro per le istanze trimestrali;
  • 50 euro per le istanze annuali.

Chiarimenti interpretativi e cause di recupero

Le istruzioni precisano che le prestazioni di trasporto non imponibili sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni, in particolare, a determinate condizioni, quelle connesse con il transito, l’esportazione o l’importazione di beni.

È inoltre previsto che, se dopo il pagamento del rimborso il Centro Operativo viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venire meno il diritto al rimborso, emetta un provvedimento motivato di recupero delle somme indebitamente riscosse e applichi le relative sanzioni.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il modello contiene un’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Viene precisato che i dati personali raccolti sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di rimborso dell’imposta assolta in Italia da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi previsti da legge o regolamento o quando ciò sia necessario per funzioni istituzionali. Il trattamento avviene prevalentemente con modalità informatizzate e può basarsi su confronti con dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altri organismi, come le Camere di commercio.

Viene inoltre chiarito che:

  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate sono titolari del trattamento;
  • l’Agenzia delle Entrate si avvale di So.ge.i. S.p.a. come responsabile esterno;
  • l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
  • non è richiesto il consenso, trattandosi di soggetti pubblici.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • il decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672;
  • il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
  • il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

Il documento specifica infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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