Sentenza del 30/12/2019 n. 34581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con bolletta del 29 marzo 2012 LA F. s.p.a. importò dalla Cina carburi metallici dichiarandoli alla voce NC 3824 30 00 90, con dazio del 5,3%. In seguito ad analisi, la merce fu ritenuta una miscela di carburo di tungsteno e polvere metallica e riclassificata alla voce TARIC 3824 30 00 10, soggetta anche a dazio antidumping del 33%. Dopo la conferma della classificazione in sede amministrativa, l’Ufficio rettificò la dichiarazione e richiese maggiori dazi e sanzioni. La CTP di Milano respinse i ricorsi riuniti e la CTR della Lombardia confermò. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: errata classificazione tariffaria; esclusione della responsabilità solidale, invocando il D.Lgs. 472/1997 e il D.L. 269/2003; mancata motivazione sulla colpevolezza.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la società, pur denunciando violazione di legge, contestava in realtà l’accertamento di fatto sulla composizione della merce e la valutazione delle analisi di laboratorio, non riesaminabili in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: in caso di rappresentanza indiretta, l’importatore per conto del quale è presentata la dichiarazione è parimenti debitore dell’obbligazione doganale; inoltre, per l’importatore che procede all’introduzione irregolare, la buona fede non esclude la responsabilità per i dazi. Il D.L. 269/2003 riguarda la responsabilità per le sanzioni amministrative della persona giuridica e non elimina la solidarietà doganale. Ricorso integralmente rigettato; LA F. s.p.a. condannata alle spese di legittimità, liquidate in 5.300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2268/2004, art. 1, come modificato dal Regolamento CE n. 1275/2005
E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, classificabili ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.
Il dazio antidumping definitivo si applica anche al carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, se originario della Cina e classificabile alla voce indicata. Nel caso concreto la classificazione è stata confermata sulla base dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, contenute nelle disposizioni preliminari al Regolamento CEE n. 2658/1987, Tariffa, paragrafo A, Allegato I
La ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione alla classificazione tariffaria, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta, nella sostanza, a sostituire la propria ricostruzione della merce a quella accertata in appello; non ha quindi formulato una distinta interpretazione applicativa di queste regole.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 202, comma 3
La piana analisi della norma pone in luce che la consapevolezza ("sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere", "sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere") della irregolarità della introduzione della merce, quindi l'afferente stato soggettivo - profilo sul quale, ancorchè non ne abbia affatto fornito la prova, la ricorrente insiste nel terzo motivo di ricorso - rileva unicamente per "le persone" che "hanno partecipato" all'introduzione irregolare" o che "hanno acquisito o detenuto la merce considerata" (cioè introdotta irregolarmente), mai per "la persona che ha proceduto" ad una "introduzione irregolare".
Sono debitori dell’obbligazione doganale l’autore dell’introduzione irregolare, i partecipanti che sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’irregolarità e chi ha acquisito o detenuto la merce conoscendone o dovendone conoscere la provenienza irregolare. Il requisito della consapevolezza riguarda le ultime due categorie, non l’importatore che ha proceduto all’introduzione; in caso di rappresentanza indiretta è inoltre debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 11, 16 e 17
La norma intertemporale dettata al successivo comma 2, soggiunge dal canto suo che "le Disp. del comma 1, si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le disposizioni richiamate dalla società non escludono la responsabilità solidale per l’obbligazione doganale tra importatore e rappresentante indiretto. Quanto alle sanzioni, la responsabilità della persona giuridica prevista dall’art. 11 non elimina il distinto regime dell’obbligazione doganale; la censura sulla colpevolezza non conduce quindi all’accoglimento del ricorso.
D.L. n. 269/2003, art. 7, commi 1 e 2
Detto articolo evocato nella rubrica del mezzo di censura, si limita a non contemplare (più) per le "sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica" la responsabilità della persona fisica autore materiale delle violazioni, prevista, invece, dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1, stabilendo che le sanzioni stesse "sono esclusivamente a carico della persona giuridica".
La norma pone esclusivamente a carico della persona giuridica le sanzioni amministrative relative al proprio rapporto fiscale, alle condizioni temporali previste dal comma 2. Non disciplina né esclude la responsabilità solidale per il pagamento dei dazi doganali.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Quando un’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 è rigettata, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e comma 5
in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
Il motivo di violazione di legge riguarda l’interpretazione della fattispecie astratta, non la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito. Non è quindi possibile ottenere in Cassazione un nuovo apprezzamento della composizione della merce tramite una censura formulata come violazione di legge.
Massime di principio
- La classificazione tariffaria fondata sulla composizione materiale accertata mediante analisi è una questione di fatto: in Cassazione non si può chiedere una nuova valutazione delle prove presentando la contestazione come violazione di legge.
- Il dazio antidumping previsto per il carburo di tungsteno può applicarsi anche al prodotto semplicemente miscelato con polvere metallica, quando ricorrono origine e classificazione tariffaria contemplate dalla disciplina europea.
- Nell’introduzione irregolare di merci, l’importatore che ha proceduto all’introduzione non si sottrae all’obbligazione doganale invocando la buona fede; la conoscenza o conoscibilità dell’irregolarità rileva invece per i soggetti che hanno partecipato all’operazione o acquisito o detenuto la merce.
- Nella rappresentanza doganale indiretta, sono debitori dell’obbligazione sia il dichiarante sia la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata; le regole sulla responsabilità per le sanzioni amministrative delle persone giuridiche non cancellano questa solidarietà doganale.
- Il rigetto di un ricorso per Cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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