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Circolare

Circolare Inail n. 11 del 9 maggio 2019

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2019.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina, per l’anno 2019, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi Inail, distinguendo tra premi ordinari, retribuzioni convenzionali, retribuzioni di ragguaglio e premi speciali unitari. Vengono aggiornati i valori minimi in base agli indici Istat e richiamati i riferimenti per categorie particolari di lavoratori, con specifiche eccezioni e regole di calcolo per settori come agricoltura, pesca, lavoro intermittente, part time, parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti e volontari. La seconda parte disciplina i premi speciali per artigiani, facchini, frantoiani, pescatori della piccola pesca, studenti, candidati all’emigrazione, operatori sanitari radiologi, volontari di utilità sociale e allievi IeFP, indicando importi, decorrenze e criteri di adeguamento.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2019

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera e premi assicurativi per il 2019

La circolare definisce i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi Inail per l’anno 2019, distinguendo tra premi ordinari e premi speciali unitari. Il testo aggiorna i minimi di retribuzione imponibile, richiama le principali fonti normative e chiarisce, per numerose categorie di lavoratori, quale base imponibile debba essere applicata e con quali eccezioni rispetto alla regola generale.

Quadro generale dei premi ordinari

La determinazione del premio ordinario dipende essenzialmente da due fattori: il tasso di premio previsto dalla tariffa per la lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile può assumere tre forme:

  • retribuzione effettiva;
  • retribuzione convenzionale;
  • retribuzione di ragguaglio.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione effettiva è data dal reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del Tuir e dell’art. 29 del T.u. n. 1124/1965. Essa non può scendere sotto il maggiore tra:

  • il minimale contrattuale;
  • il minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge e annualmente rivalutato.

Minimale contrattuale e minimale giornaliero 2019

Il minimale contrattuale deriva da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. Se tale importo è inferiore al minimale di retribuzione giornaliera, va adeguato a quest’ultimo.

Per il 2019 il minimale di retribuzione giornaliera è fissato in euro 48,74, determinato applicando il parametro del 9,5% al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari al 1° gennaio 2019 a euro 513,01. Il corrispondente minimo mensile, calcolato su 26 giornate lavorative, è pari a euro 1.267,24.

La circolare precisa inoltre che questo importo non deve essere ulteriormente confrontato con il minimale di rendita, perché i due valori operano in modo autonomo.

Retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero

Sono elencate alcune fattispecie per le quali non si applica l’adeguamento al minimale giornaliero generale.

Per gli operai agricoli, il limite minimo giornaliero è rivalutato solo secondo l’indice Istat e, per il 2019, è pari a euro 43,35.

Per i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico del datore di lavoro, la base imponibile coincide con le somme effettivamente dovute, anche se inferiori ai minimi ordinari.

Per gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, la base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale; tale importo va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza.

Per il contratto di lavoro intermittente, i contributi sono versati sull’effettivo ammontare dell’indennità di disponibilità. L’indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato e si calcola in quote orarie per i periodi di disponibilità del lavoratore.

Retribuzioni convenzionali

La circolare chiarisce che, per determinate categorie, la base imponibile è determinata convenzionalmente da decreti ministeriali o da legge. In questi casi la retribuzione convenzionale rappresenta un’eccezione rispetto alla retribuzione effettiva.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore; se l’importo rivalutato è inferiore al relativo limite minimo giornaliero, deve essere elevato a quest’ultimo.

Per il 2019:

  • per le categorie con specifico limite minimo giornaliero, il valore è euro 27,07;
  • per le categorie prive di specifico limite, si applica il minimale generale di euro 48,74.

La circolare rinvia agli allegati 2 e 3 per i riepiloghi dei valori.

Pesca marittima e lavoratori a domicilio

Per i lavoratori imbarcati su natanti che esercitano la pesca marittima, l’imponibile è determinato sui salari minimi garantiti previsti dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La circolare riporta le tabelle 2019 per i periodi 1° gennaio-31 marzo e 1° aprile-31 dicembre, distinguendo pesca costiera/mediterranea e pesca oltre gli stretti.

Per tali lavoratori la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 30 la retribuzione mensile. Inoltre, ai fini dell’individuazione del minimo giornaliero, si applica il limite previsto dall’art. 1 del d.l. n. 402/1981.

Per i lavoratori a domicilio esiste un limite specifico di euro 27,07 per il 2019, ma, in deroga, esso è adeguato al minimale giornaliero generale; pertanto l’importo da considerare è euro 48,74.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

La circolare disciplina una serie di categorie per le quali il decreto ministeriale stabilisce salari medi o periodi di occupazione media mensile.

Per le retribuzioni convenzionali nazionali o provinciali vale il criterio dei giorni di effettiva presenza, entro il limite di 25 giorni mensili e 300 annui. Sono possibili tre modalità:

  • retribuzione convenzionale annuale, da dividere per 300 e moltiplicare per i giorni effettivi fino a 25 al mese;
  • retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per i giorni di presenza entro i medesimi limiti;
  • retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, quando previsto dal decreto.

Per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, le retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente e, per il 2019, sono fissate dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018. Tali retribuzioni si applicano ai rapporti subordinati, compresa l’area dirigenziale.

Categorie con minimale di rendita e altri casi particolari

Tra le categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono elencati detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, tirocinanti, lavoratori sospesi impiegati in progetti formativi, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Dal 1° luglio 2018 il minimale di rendita è pari a euro 54,58 giornalieri e euro 1.364,48 mensili.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. l’importo giornaliero è euro 54,81 e quello mensile euro 1.370,16.

Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative, la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per 12 giorni mensili, per un imponibile mensile di euro 1.220,88.

Per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, gli importi 2019 sono:

  • lavoratori non soci di cooperative: euro 48,74 giornalieri e euro 1.218,50 mensili;
  • soci di cooperative anche di fatto: euro 27,07 giornalieri e euro 676,75 mensili.

La stessa disciplina si estende ad alcune categorie artigiane e ai familiari coadiuvanti del titolare artigiano. Per i soci volontari delle cooperative sociali la retribuzione convenzionale giornaliera è euro 48,74.

Le retribuzioni convenzionali provinciali, ove esistenti, sono aggiornate dall’Istat e non si applicano se già esiste una retribuzione convenzionale nazionale o un premio speciale; in mancanza di decreto provinciale si assume la retribuzione effettiva o, in ultima istanza, la retribuzione di ragguaglio.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Per i lavoratori domestici e familiari, la circolare rinvia alle fasce contributive 2019 riportate nell’allegato 4.

Per i lavoratori part time, la base imponibile convenzionale oraria si determina confrontando:

  • la retribuzione oraria minimale, pari a euro 7,31 per un orario normale di 40 ore settimanali;
  • la retribuzione oraria tabellare. Si utilizza la retribuzione oraria più elevata, moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo, entro il limite di 25 giorni lavorativi mensili.

Per il lavoro ripartito, ancora valido solo per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, il premio si calcola sulla retribuzione convenzionale oraria dei due coobbligati, moltiplicata per le ore effettivamente prestate.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è pari al massimale di rendita; dal 1° luglio 2018 gli importi sono euro 12,67 orari, euro 101,36 giornalieri e euro 2.534,03 mensili.

Retribuzione di ragguaglio, parasubordinati e sportivi professionisti

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si utilizza solo in via residuale, in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Dal 1° luglio 2018 gli importi sono euro 54,58 giornalieri e euro 1.364,48 mensili.

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dalle somme e dai valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, entro i limiti minimo e massimo di rendita. Il minimale e il massimale annui vengono ripartiti in mesi per il confronto con il compenso medio mensile; dal 1° luglio 2018 i limiti mensili sono euro 1.364,48 e euro 2.534,03.

Per gli sportivi professionisti dipendenti, la base imponibile è la retribuzione effettiva, ma nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Dal 1° luglio 2018 i limiti annui sono euro 16.373,70 e euro 30.408,30.

Premi speciali unitari: disciplina generale

La circolare spiega che i premi speciali unitari si applicano nei casi in cui la natura della lavorazione o le modalità di esecuzione rendono difficile l’accertamento del numero di lavoratori, delle retribuzioni, delle ore di presenza o di altri elementi necessari per il calcolo del premio ordinario. In tali casi il premio è determinato in base a parametri diversi dalla retribuzione imponibile, come il numero di persone, la durata della lavorazione o il numero di macchine.

I premi speciali sono generalmente riferiti a una retribuzione minima giornaliera e riguardano, per il 2019, la gestione industriale e la gestione medici radiologi.

Artigiani e soggetti assimilati

Per titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti e associati a imprenditore artigiano, il premio speciale unitario è annuale e dovuto per persona in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore a euro 14.622,00. Le 9 classi di rischio determinano premi minimi da euro 81,90 a euro 1.450,00.

La circolare richiama la nuova tariffa dei premi speciali unitari artigiani approvata con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e precisa che i premi sono dovuti in misura fissa, salvo inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno. In autoliquidazione, in caso di cessazione di tutti o parte dei rapporti assicurativi tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione, il premio di rata va rapportato al minor periodo di attività.

Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e per persona. Si basa sulla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore al minimo generale di euro 48,74.

Per il 2019 i premi trimestrali minimi sono:

  • euro 105,50 per facchini del I settore;
  • euro 211,10 per facchini del II settore;
  • per il III settore il premio è determinato in relazione all’incidenza dei rischi;
  • euro 190,20 per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.

Il premio è rapportato ai mesi di durata in caso di recesso o ingresso del socio e si adegua proporzionalmente se la retribuzione effettiva supera il minimo.

Frangitura e spremitura delle olive, pescatori della piccola pesca e altre categorie speciali

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, il premio speciale è dovuto per frantoio e si rapporta alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, al tipo di frantoio e alla durata dei lavori. Per la campagna olearia 2019/2020, con retribuzione minima giornaliera di euro 48,74, i premi minimi sono:

  • frantoio di tipo A: euro 186,10 per durata non superiore a 30 giorni; euro 586,10 per l’intera campagna;
  • frantoio di tipo B: euro 256,50 per durata non superiore a 30 giorni; euro 715,70 per l’intera campagna.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, il premio speciale è mensile e, per il 2019, pari a euro 32,30 sulla base di una retribuzione giornaliera minima di euro 27,07.

Insegnanti non statali, alunni e studenti, candidati all’emigrazione

Per gli insegnanti delle scuole o istituti non statali addetti a macchine elettriche o a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, dal 1° novembre 2012 non si applica più il premio speciale unitario, ma il premio ordinario, con classificazione alla voce di tariffa 0611 della gestione terziario.

Per alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, il premio è annuale e, per l’anno scolastico 2018/2019, l’anticipo provvisorio è euro 2,62 per persona. Il periodo assicurativo va dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.

Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio, il premio è fisso e non soggetto a variazioni: euro 3,10 per ogni prova d’arte, a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali si svolge la prova.

Medici radiologi, volontari di utilità sociale e allievi IeFP

Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, i premi sono annuali e determinati per apparecchio radiologico o per quantità di sostanza radioattiva in uso, indipendentemente dal numero dei soggetti esposti. Gli importi sono riportati nell’allegato 9; il premio per apparecchio si divide in 12 mesi, quello per sostanza radioattiva si calcola sull’attività complessiva di becquerel.

Per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, il regime assicurativo sperimentale è prorogato anche per il 2019. Il premio speciale unitario è a carico di un Fondo ministeriale ed è pari, per il 2019, a euro 0,88 giornalieri e euro 263,00 annui, sulla base della retribuzione minima giornaliera di euro 48,74.

Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, il premio speciale unitario è divenuto strutturale dal 2018. È riferito al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo ed è dovuto per ciascun allievo, non frazionabile, per l’anno formativo che va dal 1° settembre al 31 agosto. Per l’anno formativo 2018/2019 il premio è euro 58,95, con onere aggiuntivo a carico dello Stato pari a euro 45,60 per allievo dal 1° settembre 2018.

Allegati e istruzioni operative

La circolare rinvia a nove allegati contenenti tabelle di riepilogo, importi e calcoli applicativi. Richiama inoltre numerosi precedenti chiarimenti amministrativi e circolari Inail, soprattutto per l’applicazione delle tariffe, la revisione dei premi speciali unitari artigiani, il lavoro part time, la pesca marittima, la collaborazione coordinata e continuativa e le varie fattispecie assicurative speciali.

Punti principali

Premi ordinari e criterio generale di determinazione

Il premio assicurativo ordinario si determina in base al tasso di tariffa della lavorazione e all’ammontare delle retribuzioni. La base imponibile può essere retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguaglio. Per la generalità dei lavoratori dipendenti la retribuzione effettiva non può essere inferiore al maggiore tra minimale contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera.

Minimale giornaliero 2019 per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per il 2019 il minimale di retribuzione giornaliera è fissato in euro 48,74, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione Inps/FPLD al 1° gennaio 2019, pari a euro 513,01. Il corrispondente minimale mensile, con riferimento a 26 giornate lavorative, è euro 1.267,24. Tale valore non si cumula con il minimale di rendita, che resta autonomo.

Categorie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero

Restano escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni degli operai agricoli, dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, degli assegni o indennità per cantieri scuola e lavoro/rimboschimento/sistemazione montana e delle indennità di disponibilità del lavoro intermittente. Per gli operai agricoli il limite minimo 2019 è euro 43,35. Per il lavoro intermittente i contributi sono versati sull’effettivo ammontare dell’indennità, pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.

Retribuzioni convenzionali e relativi limiti minimi

Per le retribuzioni convenzionali, il limite minimo giornaliero è, per il 2019, euro 27,07 per le categorie per le quali è previsto uno specifico limite minimo; per le categorie senza specifico limite si applica invece il minimale giornaliero generale di euro 48,74. La circolare rinvia alle tabelle riepilogative per gli anni 2010-2019 e chiarisce che le retribuzioni convenzionali non correlate alla variazione delle rendite vanno adeguate secondo l’Istat.

Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Per detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, tirocinanti, lavoratori sospesi utilizzati in progetti formativi, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, la retribuzione convenzionale coincide con il minimale di rendita. Dal 1° luglio 2018 il minimale di rendita è euro 54,58 giornalieri e euro 1.364,48 mensili.

Categorie con retribuzioni convenzionali disciplinate da norme speciali

Sono richiamate le retribuzioni convenzionali per familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari di cooperative sociali, lavoratori domestici e familiari, part time, lavoro ripartito, area dirigenziale, collaboratori parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti. Per ciascuna categoria sono indicati criteri di calcolo specifici, inclusi i valori orari, giornalieri, mensili o annuali applicabili nel 2019 o dal 1° luglio 2018.

Premi speciali unitari per categorie particolari

La seconda sezione disciplina i premi speciali unitari per situazioni in cui è difficile calcolare il premio ordinario. Sono trattati i titolari di imprese artigiane e soggetti equiparati, facchini e categorie analoghe riuniti in cooperative, addetti alla frangitura e spremitura delle olive, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, insegnanti non statali, alunni e studenti, candidati all’emigrazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica, volontari di utilità sociale e allievi IeFP.

Importi 2019 dei principali premi speciali

Per gli artigiani sono previste 9 classi di rischio con premio minimo annuale per persona da euro 81,90 a euro 1.450,00, su retribuzione minima annua di euro 14.622,00. Per i facchini/cooperative i premi trimestrali minimi vanno da euro 105,50 a euro 211,10; per i frantoiani i premi minimi vanno da euro 186,10 a euro 715,70; per i pescatori della piccola pesca il premio minimo mensile è euro 32,30; per i volontari di utilità sociale il premio è euro 0,88 giornalieri e euro 263,00 annui; per gli allievi IeFP il premio annuale 2018/2019 è euro 58,95.

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