Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 53/2019

Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29

Normativa regionaleL.R. Calabria 53/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 53/2019 interpreta autenticamente l’art. 8, comma 2, della l.r. n. 48/2019 sui requisiti dell’impresa funebre: gli accordi tra soggetti collegati devono essere stabili, non temporanei, e assumere la forma di consorzio, società consortile o altra società di persone/capitali, a pena di nullità. La legge è stata poi abrogata dalla l.r. n. 14/2020.

Interpretazione autentica sui requisiti degli accordi tra imprese funebri

Interpretazione autentica sui requisiti degli accordi tra imprese funebri

La legge regionale Calabria n. 53 del 2019 interviene in via di interpretazione autentica sull’art. 8, comma 2, della l.r. n. 48/2019 in materia funeraria e di polizia mortuaria. La norma chiarisce il significato da attribuire ai requisiti degli accordi tra l’impresa funebre e i soggetti ad essa collegati.

Contenuto dell’interpretazione autentica

La disciplina risultante stabilisce che gli accordi previsti dal comma 2 dell’art. 8 devono:

  • essere realizzati in modo stabile e non temporaneo;
  • assumere, a pena di nullità, la forma del consorzio, della società consortile oppure di un’altra forma di società di persone o di capitali;
  • essere costituiti nelle forme previste e regolamentate dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.

L’effetto pratico dell’interpretazione è quello di escludere accordi meramente occasionali o transitori, imponendo una struttura organizzativa formalizzata e duratura.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e vicende successive

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Tuttavia, il provvedimento è stato successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, della l.r. 2 luglio 2020, n. 14. Per questo, l’atto è oggi privo di utilità pratica ed è da considerarsi obsoleto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.