Ordinanza del 19/09/2025 n. 25671 - Corte di Cassazione
Accertamento - Motivazione - Studi di settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta la censura relativa alla mancata motivazione rafforzata, soppressa dal 6 luglio 2011, e accoglie quella sulla motivazione apparente della CTR. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per un nuovo esame dei rilievi e per la regolazione delle spese.
Accertamento tributario e studi di settore: motivazione rafforzata e vizi della sentenza d’appello.
Accertamento tributario e studi di settore
La Corte esamina il ricorso della Immobiliare A.A. Srl contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna relativa a un accertamento per l’anno 2009. La decisione riguarda, da un lato, l’obbligo di motivazione rafforzata in presenza di dichiarazioni congrue e coerenti con gli studi di settore e, dall’altro, l’adeguatezza della motivazione resa dal giudice d’appello sui singoli rilievi fiscali.
Vicenda processuale e accertamento
A seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione consegnato il 24 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate emise il 28 settembre 2012 e notificò il 19 ottobre 2012 un avviso di accertamento per l’anno 2009. L’atto contestava più rilievi, con maggiori imposte Ires, Iva e Irap per un importo superiore a mezzo milione di euro.
La società impugnò l’accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Cagliari accolse parzialmente il ricorso limitatamente alla maggiorazione del 30% del canone figurativo relativo all’immobile concesso in uso all’amministratore e respinse le altre censure. La Commissione tributaria regionale della Sardegna confermò la decisione di primo grado.
La società propose ricorso per cassazione con due motivi. Dopo aver ottenuto la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 150 del 2022, in vista di una possibile definizione agevolata, rinunciò a richiedere il condono e domandò la prosecuzione del giudizio; anche l’Amministrazione finanziaria chiese la fissazione dell’udienza.
Motivazione rafforzata e soglie per l’accertamento
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 e l’omessa pronuncia sulla dedotta invalidità dell’avviso. La società aveva presentato una dichiarazione congrua e coerente rispetto allo studio di settore applicabile e sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto illustrare le ragioni per cui disattendeva le risultanze dello studio.
La Corte rileva che l’obbligo di motivazione rafforzata previsto dalla disposizione, secondo cui nell’atto dovevano essere esposte le ragioni per cui le risultanze degli studi di settore erano ritenute inadeguate a stimare i ricavi o compensi, è stato soppresso dall’art. 23 del DL n. 98 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011. Poiché l’avviso fu emesso e notificato dopo tale data, non era più necessario fornire quella specifica motivazione, anche nei confronti di una società congrua e coerente con gli studi di settore.
Per procedere all’accertamento dovevano risultare superati entrambi i parametri legali indicati dalla Corte:
- attività non dichiarate di ammontare superiore a 50.000 euro;
- attività non dichiarate superiori di oltre il 40% ai ricavi o compensi dichiarati.
Secondo quanto accertato dal giudice d’appello, entrambe le soglie erano rispettate. La Corte rigetta pertanto il primo motivo. Rilevata l’omissione di una pronuncia espressa della CTR sulla questione, decide direttamente il punto di diritto, richiamando Cass., sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21968, e Cass., sez. III, 16 giugno 2023, n. 17416.
Motivazione della sentenza d’appello
Con il secondo motivo la società denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, quarto comma, c.p.c., deducendo una motivazione apparente e una sostanziale adesione alla decisione di primo grado senza esame delle censure sui singoli rilievi dell’accertamento.
La CTR aveva dichiarato di non dover reiterare l’esame dei singoli rilievi, perché già analizzati e motivati dalla CTP. Aveva poi qualificato alcune contestazioni come riproposizione di argomenti già respinti e altre come eccezioni nuove, esaminando specificamente l’omessa comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per gli altri rilievi aveva ritenuto le doglianze generiche e riproduttive, concludendo che le violazioni sostanziali si fondavano su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte giudica tale motivazione inadeguata. La parte può riproporre in appello le contestazioni respinte in primo grado e il giudice del gravame deve pronunciarsi su di esse, anche quando la sentenza della CTP sia ampiamente motivata. Nel caso concreto, inoltre, la società aveva formulato censure specifiche e intelligibili, muovendo critiche analitiche alla decisione di primo grado. La CTR non poteva limitarsi a una valutazione complessiva: le presunzioni invocate dovevano essere indicate ed esaminate con riferimento ai singoli rilievi.
Esito e rinvio
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel rispetto dei principi esposti. Al giudice del rinvio spetta anche regolare le spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta l’11 settembre 2025 e depositata il 19 settembre 2025.
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