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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27097/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Genova impugnata in cassazione da una società, con controricorso del condominio e ricorso incidentale della società indicata come controricorrente incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso principale e la società ricorrente incidentale ha depositato rinuncia al ricorso incidentale; entrambe le rinunce sono state ritualmente comunicate e accettate dalle controparti. La Corte, preso atto delle rinunce, ha verificato la sussistenza dei requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha affrontato solo le conseguenze processuali: estinzione del giudizio, regolazione delle spese e esclusione del raddoppio del contributo unificato. Non emerge dal testo il merito sostanziale della lite decisa dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Ha compensato le spese tra le due ricorrenti (principale e incidentale) e ha condannato la ricorrente principale a rifondere al condominio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è efficace se ritualmente comunicata e accettata dalle altre parti costituite

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso incidentale, se accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e quella al ricorso incidentale, se ritualmente comunicate e accettate, comportano l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non integra i presupposti tipici per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, misura di stretta interpretazione.
  • In presenza di rinunce reciproche tra le parti ricorrenti, le spese tra esse possono essere compensate, mentre resta possibile la condanna alle spese in favore della parte rimasta vittoriosa o non rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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