L.R. Basilicata 22/2021
NORME IN MATERIA DI PROROGHE A SCADENZE DI LEGGE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 22/2021 proroga al 31 dicembre 2019 il termine per gli interventi di recupero di sottotetti e locali seminterrati/interrati previsto dalla L.R. 8/2002 e al 31 dicembre 2022 il termine per il rilascio del titolo in sanatoria ex L.R. 18/2004. Stabilisce inoltre che gli interventi restano subordinati alle regole del Codice dei beni culturali e del paesaggio e al piano paesaggistico regionale.
Proroga di termini in materia di recupero sottotetti e sanatoria edilizia
Proroga di termini in materia di recupero edilizio e sanatoria
La legge regionale Basilicata n. 22 del 2021 interviene su due discipline regionali esistenti, estendendo alcuni termini legati a interventi edilizi e alla procedura di sanatoria. La norma ha efficacia nel territorio della Regione Basilicata e opera come modifica puntuale di leggi regionali precedenti.
Recupero di sottotetti, locali seminterrati e interrati
La legge modifica la L.R. 4 gennaio 2002, n. 8, prorogando il termine previsto per l’applicazione della disciplina sul recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati esistenti.
- il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 è sostituito con il 31 dicembre 2019;
- la proroga riguarda quindi gli interventi ammissibili ai sensi della legge regionale sul recupero edilizio.
Vincoli paesaggistici e limitazioni sugli interventi
Per gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 8/2002 resta fermo il rispetto del decreto legislativo n. 42/2004, cioè del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi che comportano modifiche all’aspetto esteriore degli edifici sono consentiti solo:
- nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale;
- oppure se individuati mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della cultura. Questa previsione rafforza il coordinamento tra recupero edilizio e tutela paesaggistica.
Sanatoria degli abusi edilizi
La legge interviene anche sulla L.R. 12 novembre 2004, n. 18, relativa alla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003.
- il termine del 31 dicembre 2020, richiamato dall’art. 5, comma 3, è sostituito con il 31 dicembre 2022;
- la modifica incide sulla procedura per il rilascio del titolo in sanatoria, prorogandone l’operatività entro il nuovo termine.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il testo coordinato richiama anche la successiva integrazione apportata dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, che ha aggiunto il comma sui vincoli paesaggistici.
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