L.R. Basilicata 24/2021
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SETTORE TURISTICO E DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 24/2021 modifica norme regionali su concessioni e demanio marittimo: estende alcune disposizioni della L.R. 41/2020 anche a specifiche concessioni demaniali trasferite alla Regione e disciplina concessioni provvisorie e stagionali per strutture ricettive, Forze dell’ordine e Comuni rivieraschi. Le misure sull’uso delle aree demaniali valgono fino al 31 dicembre 2023.
Disposizioni urgenti sul settore turistico e sulle concessioni demaniali marittime
Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e concessioni demaniali marittime
La legge regionale Basilicata n. 24 del 16 giugno 2021 interviene in via urgente su alcuni profili del demanio marittimo e del sostegno alle attività turistiche. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
Modifiche alla disciplina regionale sulle concessioni e al regime già previsto nel 2020
La legge estende l’ambito applicativo di una precedente disciplina regionale sulle concessioni, chiarendo che le disposizioni richiamate si applicano anche a:
- concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale richiamate dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020;
- concessioni trasferite dall’Agenzia del demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata, alla Regione Basilicata.
Contestualmente viene abrogato l’art. 28 della L.R. n. 41/2020.
Concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali per strutture ricettive
In attesa del riordino definitivo della materia a livello nazionale e dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime:
- di carattere provvisorio;
- di natura stagionale;
- con validità annuale;
- utilizzabili solo nel periodo della stagione balneare.
La finalità è consentire alle strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima, prive di servizi in sito, di garantire il servizio di balneazione ai propri ospiti.
Ulteriori beneficiari e finalità ammesse
Le concessioni provvisorie e stagionali possono essere rilasciate anche:
- alle Forze dell’ordine, per le finalità previste dal capo V, sezione I, del d.P.R. n. 90/2010;
- ai Comuni rivieraschi, per iniziative turistico-ricreative e balneari destinate alle fasce sociali più deboli.
Procedura di rilascio e titolo normativo
Il rilascio avviene da parte dell’ufficio regionale competente in materia di demanio marittimo, su istanza degli interessati e previo procedimento a evidenza pubblica. L’istanza deve essere corredata da:
- descrizione sommaria del progetto;
- relazione illustrativa delle attività da realizzare, ossia business plan.
Le concessioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione e dell’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione.
Limite temporale di efficacia
Le disposizioni introdotte dalla legge per le concessioni provvisorie e stagionali hanno efficacia fino al 31 dicembre 2023. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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