Risposta n. 497 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene, richiamando la normativa comunitaria e nazionale (art.35 dir. 2006/112 CE, art.37 d.l. 41/1995, art.74-sexies DPR 633/1972), che la registrazione al sistema OSS non determini la perdita del regime del margine e che l'OSS venga utilizzato solo per le cessioni escluse dal regime del margine considerate vendite a distanza.
Compatibilità tra regime del margine e regime OSS
Il quesito
L'Istante vende online beni usati, oggetti d'arte, da collezione e antiquariato in regime del margine prevalentemente B2C verso UE tramite piattaforma. Dopo il superamento della soglia di 10.000 euro la piattaforma ha bloccato le vendite verso la Germania e l'Istante si è registrato all'OSS per sbloccarle. Si chiede se la registrazione all'OSS comporti l'assoggettamento all'IVA nel Paese di destinazione e la conseguente inefficacia del regime del margine, oppure se le vendite possano rimanere soggette ad imposta in Italia nel quadro del regime del margine.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il regime del margine è lo schema naturale per tali cessioni e che esse, ai fini della territorialità, sono considerate cessioni nazionali ed escluse dalle vendite a distanza. Tuttavia il contribuente può rinunciare al regime del margine (art.36, comma 3, d.l. 41/1995): in caso di rinuncia e se le operazioni rientrano nella definizione di vendita a distanza, potranno essere dichiarate tramite OSS applicando l'IVA sull'intero corrispettivo. Fuori dall'ipotesi di rinuncia, la registrazione all'OSS non comporta automaticamente l'assoggettamento all'imposta nello Stato di destinazione. Si ricorda l'obbligo di presentare la dichiarazione OSS anche in assenza di operazioni.
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