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Risoluzione

Risoluzione n. 7 del 7/02/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l'esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni prevista dall'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 può applicarsi anche a banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane iscritti nella sezione d) del Registro unico degli intermediari assicurativi, quando operano con prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. L'Agenzia fonda la conclusione sull'evoluzione normativa del settore e sulla parità di trattamento rispetto ad agenti e mediatori di assicurazione.

Esenzione da ritenuta d'acconto sulle provvigioni per intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico

Esenzione da ritenuta sulle provvigioni per intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del Registro unico

La risoluzione esamina l'ambito applicativo dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle provvigioni corrisposte a soggetti operanti nell'intermediazione assicurativa. Il quesito riguarda la possibilità di estendere l'esenzione dalla ritenuta anche a soggetti formalmente diversi da agenti e mediatori, ma iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Quesito sottoposto all'Agenzia

ALFA chiede se possano essere esentati dalla ritenuta d'acconto anche soggetti come:

  • banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB);
  • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB;
  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • Poste Italiane.

Il dubbio nasce dal fatto che tali operatori, seppure diversi dagli agenti e mediatori espressamente menzionati dalla norma fiscale, svolgono attività di intermediazione assicurativa e rendono prestazioni dirette alle imprese di assicurazione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

ALFA ritiene che la formulazione letterale della norma fiscale non sia più adeguata rispetto all'attuale disciplina dell'intermediazione assicurativa. Osserva che:

  • l'esercizio dell'intermediazione assicurativa è riservato agli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del Codice delle assicurazioni private (CAP), D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
  • nella sezione d) di tale registro sono compresi banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane.

Da ciò deduce che il requisito soggettivo richiesto dall'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 dovrebbe ritenersi soddisfatto dall'iscrizione nel Registro unico, al pari di quanto avviene per agenti e mediatori.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia ricostruisce la disciplina fiscale e settoriale rilevante.

L'art. 25-bis del DPR 600/1973 prevede, in via generale, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES sulle provvigioni comunque denominate relative a rapporti di:

  • commissione;
  • agenzia;
  • mediazione;
  • rappresentanza di commercio;
  • procacciamento di affari.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede l'esenzione per alcune provvigioni, tra cui quelle percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Chiarimenti storici e interpretativi richiamati

L'Agenzia richiama la circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 10 giugno 1983, che aveva precisato che i presupposti dell'esonero sono:

  • sul piano soggettivo, la qualità di agente di assicurazione o di mediatore di assicurazione;
  • sul piano oggettivo, il fatto che la provvigione sia percepita per prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione o per rapporti diretti con esse.

La stessa circolare distingueva inoltre i casi esclusi dall'esenzione, in particolare le provvigioni corrisposte ai procacciatori d'affari, figura atipica caratterizzata dall'assenza di vincolo di stabilità e dall'attività di raccolta di proposte o ordinazioni da trasmettere al soggetto nell'interesse del quale agiscono.

Evoluzione della disciplina dell'intermediazione assicurativa

La risoluzione ripercorre l'evoluzione normativa del settore, evidenziando che:

  • la mediazione assicurativa è stata disciplinata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792;
  • la distribuzione di prodotti assicurativi tramite sportelli bancari era già stata considerata dalla circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995, che escludeva l'abusivo esercizio dell'attività di agente o mediatore quando gli sportelli svolgevano solo atti materiali, non dispositivi né conclusivi, configurandosi come meri procacciatori di affari;
  • la direttiva 2002/92/CE ha poi riconosciuto la distribuzione assicurativa da parte di categorie distinte di soggetti, inclusi operatori di bancassicurazione, affermando la necessità di parità di trattamento e tutela dei consumatori;
  • il settore è stato infine ridisciplinato dal CAP e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, che hanno abrogato le precedenti leggi e la circolare ISVAP n. 241/1995.

Registro unico e soggetti iscritti nella sezione d)

Il CAP definisce l'attività di intermediazione assicurativa all'art. 106 e stabilisce all'art. 108 che:

  • l'attività è riservata agli iscritti nel Registro di cui all'art. 109;
  • chi non è iscritto non può esercitarla, con applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione.

L'art. 109, comma 2, include nel Registro unico, oltre agli agenti e mediatori, anche altri soggetti, tra cui nella sezione d):

  • banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 TUB;
  • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del TUB;
  • SIM autorizzate ai sensi dell'art. 19 del TUF;
  • Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi del DPR 14 marzo 2001, n. 144.

Natura dell'attività svolta dai soggetti della sezione d)

La risoluzione precisa che tali intermediari possono collocare sul mercato contratti di assicurazione solo se:

  • standardizzati;
  • oppure con clausole e garanzie predeterminate, rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non modificabili dall'intermediario incaricato della distribuzione.

Le loro prestazioni sono rese all'impresa di assicurazione per conto della quale svolgono attività ausiliaria di promozione e collocamento di prodotti assicurativi standardizzati e, se previsto dagli accordi, di riscossione dei premi. Il contratto, tuttavia, è stipulato dal cliente con l'impresa di assicurazione, che risponde in solido per gli eventuali danni causati dall'intermediario.

L'Agenzia osserva che il rapporto tra questi intermediari e le imprese assicurative non è riconducibile ai contratti tipici di agenzia o mediazione, ma può essere ricondotto alla figura del procacciamento di affari, che in linea generale sarebbe soggetta alla ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 25-bis.

Conclusione interpretativa dell'Agenzia

Nonostante ciò, nel nuovo quadro normativo i soggetti iscritti nella sezione d) del Registro unico si trovano in una situazione sostanzialmente analoga a quella di agenti e mediatori, poiché operano nell'ambito dell'intermediazione assicurativa regolamentata e vigilata.

Per tale ragione, l'Agenzia conclude che:

  • la prestazione resa "direttamente" all'impresa di assicurazione, nel senso sopra precisato;
  • la qualità di intermediario assicurativo iscritto nel Registro unico;
  • l'identità di ratio legis e la parità di trattamento degli operatori, richieste dalla direttiva 2002/92/CE;

comportano l'esonero dalla ritenuta sulle provvigioni anche per gli intermediari iscritti nella sezione d), alle medesime condizioni previste dall'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 per agenti e mediatori di assicurazione.

Vigilanza finale

La risoluzione si chiude con l'invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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