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Risoluzione

Risoluzione n. 11 del 13/02/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le dichiarazioni di successione, i dati catastali degli immobili devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e non devono più essere allegati gli estratti catastali ex art. 30, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 346/1990. Il documento si fonda sulle norme in materia di semplificazione, decertificazione e acquisizione d’ufficio dei dati già in possesso della PA.

Successioni: non più obbligo di allegare gli estratti catastali

Estratti catastali nella dichiarazione di successione

La risoluzione affronta il quesito relativo alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. In particolare, viene esaminata la persistente validità dell’obbligo di allegare gli "estratti catastali" degli immobili caduti in successione e la possibilità di sostituirli con le visure catastali.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama anzitutto i principi generali di semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti a carico del contribuente.

  • L’art. 6 dello Statuto del contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di garantire l’adempimento tributario con il minor aggravio possibile per il contribuente.
  • Il comma 3 del medesimo articolo afferma che il contribuente deve poter adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
  • Il comma 4 vieta all’Amministrazione di richiedere documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre richiamato l’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, che vieta alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi di chiedere al cittadino atti o certificati, imponendo l’acquisizione diretta delle informazioni presso le amministrazioni certificanti o l’accettazione delle autodichiarazioni.

Evoluzione della disciplina sulla decertificazione

La risoluzione evidenzia che l’art. 15 della legge n. 183/2011 ha riformulato l’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, ampliando l’obbligo di acquisizione d’ufficio non solo alle informazioni autocertificabili, ma anche a tutti i dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione degli elementi indispensabili per reperirli.

Certificati catastali e ipotecari

Per i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio, il documento ricorda che:

  • l’art. 29, comma 9, del D.L. n. 216/2011 ha differito al 30 giugno 2012 l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;
  • l’art. 6, comma 5, del D.L. n. 16/2012 ha stabilito che le disposizioni dell’art. 40, commi 01 e 02, non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per formalità ipotecarie, né ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.

La relazione illustrativa a tale deroga viene richiamata per chiarire che tali certificazioni non attestano direttamente stati, fatti o qualità personali e non possono quindi essere sostituite da una dichiarazione di parte.

Acquisizione d’ufficio dei dati catastali

Pur precisando che per i certificati ipotecari e catastali non opera il divieto generale di richiedere certificati previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, la risoluzione afferma che, dal 30 giugno 2012, resta fermo l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire d’ufficio i dati e documenti in loro possesso ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

In questo contesto viene anche richiamato l’art. 6, comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, che consente alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscossione di accedere, anche telematicamente e in esenzione da tributi e oneri, alle banche dati ipotecaria e catastale e all’anagrafe immobiliare integrata.

Conclusione della risoluzione

Alla luce del quadro normativo e della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate di accedere, tramite il sistema informatico e l’applicazione "SISTER", ai dati catastali presenti negli archivi, la risoluzione conclude che:

  • i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate;
  • i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" previsti dall’art. 30, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 346/1990.

Indicazioni operative interne

Il documento si chiude con una disposizione organizzativa rivolta alle strutture territoriali:

  • le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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