L.R. Liguria 14/2024
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PALESTRE DELLA SALUTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il riconoscimento delle “palestre della salute” per attività fisica adattata (AFA) ed esercizio fisico strutturato (EFS) rivolti a persone con patologie croniche, disabilità o fattori di rischio. La Giunta definisce requisiti e modalità di riconoscimento; è previsto un elenco sul sito regionale. Per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore è fissato un termine di adeguamento di 18 mesi dall’approvazione del provvedimento attuativo.
Disciplina regionale delle palestre della salute
Disciplina regionale delle palestre della salute
La legge della Regione Abruzzo istituisce una disciplina per le cosiddette “palestre della salute”, cioè strutture non sanitarie in cui si svolgono programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato. Il provvedimento valorizza l’attività motoria come strumento di prevenzione, benessere psicofisico e tutela della salute.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dello sport e dell’attività fisica, in coerenza con la Costituzione e con il testo unico regionale in materia di sport. L’obiettivo è promuovere stili di vita sani in tutte le fasce d’età, con particolare attenzione alla prevenzione di patologie legate alla sedentarietà e alle abitudini alimentari scorrette. Viene inoltre attribuito un ruolo rilevante ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per la sensibilizzazione della popolazione.
Attività fisica adattata ed esercizio fisico strutturato
La legge distingue due ambiti di intervento:
- l’attività fisica adattata (AFA), rivolta a soggetti con patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o con disabilità fisiche, per i quali servono programmi specifici di esercizio;
- l’esercizio fisico strutturato (EFS), rivolto a soggetti con patologie o fattori di rischio per la salute, per i quali è utile un’attività fisica pianificata e ripetitiva.
I programmi di AFA ed EFS devono svolgersi in strutture non sanitarie, pubbliche o private, indicate come palestre della salute. Devono essere eseguiti secondo le indicazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici specialisti, sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate o di altro professionista con specifiche competenze, secondo la disciplina statale richiamata dalla legge.
Riconoscimento regionale delle palestre della salute
Le palestre della salute sono riconosciute dalla Regione mediante una procedura definita dalla Giunta regionale. La Giunta, in attuazione della normativa statale, deve stabilire con proprio atto le modalità e i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.
La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle strutture riconosciute, così da rendere conoscibile l’offerta presente sul territorio regionale.
Prima applicazione e regime transitorio
Il provvedimento della Giunta che definisce requisiti e modalità di riconoscimento deve essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
Dalla data di approvazione di tale provvedimento, le strutture e i luoghi in cui già si pratica AFA e che risultavano già autorizzati dalla ASL competente alla data di entrata in vigore della legge dispongono di 18 mesi per adeguarsi ai requisiti prescritti.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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