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Circolare

Circolare INAIL n. 69 del 17 novembre 2008

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della riduzione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema al 3,25% dal 12 novembre 2008, cambiano i tassi applicabili ai pagamenti rateali e dilazionati dei premi e accessori INAIL e alle sanzioni civili. Il tasso per rateazioni e dilazioni è fissato al 9,25%, mentre quello per il calcolo delle sanzioni civili è pari all’8,75%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 12 novembre 2008 e, per quelle anteriori, solo se il piano non è stato ancora comunicato oppure è stato comunicato dal 12 novembre 2008 in poi.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare INAIL n. 69 del 17 novembre 2008 aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, nonché ai calcoli delle sanzioni civili, in conseguenza della riduzione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema disposta dalla Banca Centrale Europea con decorrenza 12 novembre 2008.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama una serie di fonti normative e di prassi che costituiscono il fondamento del sistema di determinazione degli interessi e delle sanzioni, tra cui:

  • l’art. 13 del decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981;
  • la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982 sugli interessi per rateazioni e dilazioni;
  • l’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, relativo ai parametri di indicizzazione;
  • l’art. 14 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che richiama il tasso ufficiale di sconto come base di calcolo;
  • le circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001, sul nuovo sistema sanzionatorio;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
  • il provvedimento BCE del 6 novembre 2008.

Nuova misura dei tassi

A seguito della fissazione del tasso minimo di partecipazione al 3,25%, la circolare dispone i seguenti valori:

  • 9,25% per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori;
  • 8,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Il documento precisa che tali percentuali derivano dall’applicazione del tasso di riferimento aumentato, rispettivamente, di 6 punti e di 5,5 punti.

Decorrenza e casi di applicazione

La nuova misura si applica:

  • alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 12 novembre 2008;
  • alle istanze presentate prima del 12 novembre 2008, purché:
    • la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure
    • la Sede abbia comunicato il piano in data 12 novembre 2008 o successiva.

La circolare richiama, per tali ipotesi applicative, il criterio già indicato nella circolare n. 51 del 1982.

Indicazioni operative

Per facilitare le operazioni di calcolo, l’INAIL segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare. Il documento non introduce ulteriori adempimenti, ma si limita ad aggiornare i parametri economici da applicare ai procedimenti di rateazione, dilazione e determinazione delle sanzioni civili.

Punti principali

Aggiornamento del tasso BCE di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato al 3,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza 12 novembre 2008. Tale variazione determina l’aggiornamento dei tassi INAIL collegati al parametro di riferimento.

Nuovi tassi applicabili

In conseguenza della variazione del tasso BCE, sono stabiliti: 9,25% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori; 8,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 12 novembre 2008. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano sia stato comunicato in data 12 novembre 2008 o successiva.

Supporto operativo e allegato

Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare stessa.

Testo integrale

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