Circolare INAIL n. 66 del 7 novembre 2008
Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporto di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna l’orientamento INAIL sull’assicurazione obbligatoria dei soci che svolgono attività di sovrintendenza per conto della società. Alla luce della più recente giurisprudenza, per il socio che non svolge lavoro manuale l’obbligo assicurativo sussiste solo se l’attività è resa in presenza di un vero rapporto di lavoro subordinato. Restano invece assicurati i soci che svolgono opera manuale, a prescindere dalla subordinazione, e si chiarisce il trattamento del socio-amministratore e del socio-amministratore unico.
Obbligo assicurativo INAIL per il socio addetto ad attività di sovrintendenza, con rilievo del rapporto di lavoro subordinato
Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società: rapporto di lavoro subordinato e obbligo assicurativo
La circolare interviene sull’inquadramento assicurativo INAIL dei soci che operano per la società svolgendo attività di sovrintendenza, aggiornando l’orientamento precedentemente seguito dall’Istituto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il punto centrale è che, per il socio non addetto a prestazioni manuali, l’obbligo assicurativo non deriva più dalla sola collaborazione tecnica o dalla cosiddetta dipendenza funzionale, ma richiede la presenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
Il documento richiama come base normativa il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre a precedenti sentenze della Corte di Cassazione e a circolari INAIL già emanate sul tema, in particolare la n. 32 dell’11 aprile 2000 e la n. 22 del 28 marzo 2002.
In passato l’INAIL riteneva soggetti all’obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, quando fossero addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro altrui. In tale impostazione era sufficiente la presenza di un rapporto di collaborazione tecnica finalizzato al conseguimento dello scopo produttivo della società. La giurisprudenza richiamata richiedeva, in ogni caso, che le attività manuali o di sovrintendenza fossero svolte con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, escludendo gli interventi occasionali o eccezionali.
Successivamente, la Suprema Corte ha superato la nozione di dipendenza funzionale per i soci sovrintendenti: per i soci impegnati in attività manuali l’obbligo assicurativo resta fermo anche in assenza di subordinazione; per i soci che, senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro altrui, l’obbligo sussiste solo se l’attività è prestata in forma subordinata.
Conseguenze operative sull’obbligo assicurativo
La circolare distingue chiaramente le diverse situazioni.
- Socio addetto a opera manuale: continua a essere assicurato a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dell’attività svolta.
- Socio-sovrintendente: è assicurabile solo se opera in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società.
- Socio-amministratore: è soggetto ad assicurazione quando, in qualità di socio, svolge personalmente un’attività manuale rischiosa. Se l’attività è già assicurata come socio lavoratore, la funzione di amministratore non produce effetti ulteriori sul piano assicurativo.
- Socio lavoratore addetto a sovrintendenza: per l’insorgenza dell’obbligo è necessario dimostrare sia il rapporto di subordinazione sia il requisito oggettivo dell’attività rischiosa.
- Socio-amministratore unico: è assicurato se presta lavoro manuale partecipando materialmente al ciclo produttivo; se invece sovrintende al lavoro altrui senza partecipare direttamente al lavoro, è assicurabile solo in presenza di un vero rapporto di lavoro subordinato.
Effetti sulle posizioni assicurative in essere
La circolare precisa che, ferme restando le posizioni assicurative già esistenti e non contestate, dalla data di ricezione del documento i soci che svolgono attività di sovrintendenza saranno assoggettabili all’obbligo assicurativo solo quando risulti configurabile un rapporto di lavoro subordinato. Viene quindi richiesto alle strutture INAIL di attenersi puntualmente alle nuove istruzioni.
Sintesi del principio applicato
Il criterio guida introdotto dalla circolare è il seguente: la mera qualità di socio e l’attività di sovrintendenza non sono più sufficienti, da sole, a fondare l’obbligo INAIL. Per i soci che non svolgono lavoro manuale, la copertura obbligatoria dipende dalla dimostrazione della subordinazione; per i soci che svolgono lavoro manuale, invece, la tutela resta ferma in ogni caso, in coerenza con l’art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 e con l’evoluzione giurisprudenziale richiamata.
Punti principali
Superamento del precedente orientamento sulla "dipendenza funzionale"
L’INAIL abbandona l’impostazione seguita nelle circolari n. 32/2000 e n. 22/2002, secondo cui era sufficiente un rapporto di collaborazione tecnica o di dipendenza funzionale tra socio e società per ricondurre il socio-sovrintendente nell’assicurazione obbligatoria. La nuova lettura è imposta dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Socio addetto ad attività manuale
Per il socio che presta opera manuale per conto della società, l’obbligo assicurativo permane in ogni caso, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto. Resta quindi ferma la tutela INAIL per le attività manuali rientranti tra quelle protette dal Testo Unico.
Socio-sovrintendente e requisito della subordinazione
Per il socio che sovrintende al lavoro altrui senza partecipare materialmente al lavoro, l’assicurazione obbligatoria sussiste solo se tale attività è svolta in forza di un vero rapporto di lavoro subordinato con la società. In assenza di subordinazione, il solo incarico di sovrintendenza non basta più a fondare l’obbligo.
Socio-amministratore
Il socio-amministratore è assicurato quando, in quanto socio, svolge personalmente un’attività manuale rischiosa. Se l’attività è già coperta per la qualità di socio lavoratore, le funzioni di amministratore non assumono rilievo autonomo. Per il socio lavoratore addetto a sovrintendenza, invece, occorre provare la subordinazione oltre al requisito oggettivo dell’attività rischiosa.
Socio-amministratore unico
Anche il socio-amministratore unico è soggetto all’assicurazione INAIL se presta un’opera manuale o se sovrintende al lavoro altrui, ma in quest’ultimo caso solo quando sia accertato un effettivo rapporto di lavoro subordinato con la società.
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