L.R. Liguria 9/2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1984, N. 46 (TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria n. 46/1984 sulla tutela sanitaria delle attività sportive: ridefinisce le strutture presso cui opera lo specialista, limita a tre le strutture autorizzate, abroga disposizioni superate e riformula il regime sanzionatorio. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del 1 agosto 2018.
Modifiche alla disciplina regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive
Modifiche alla tutela sanitaria delle attività sportive in Liguria
La legge regionale interviene sulla l.r. 46/1984, adeguandone alcuni profili organizzativi e sanzionatori in materia di accertamento dell’idoneità sportiva agonistica. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Liguria ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
Ambito di applicazione e assetto delle strutture autorizzate
La riforma aggiorna il riferimento alle strutture sanitarie presso cui possono operare gli specialisti addetti all’accertamento dell’idoneità sportivo-agonistica, sostituendo il richiamo alla previgente disciplina sui presidi sanitari privati con un rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private.
Viene inoltre precisato che lo specialista deve effettuare personalmente l’accertamento di idoneità secondo le disposizioni nazionali vigenti e all’interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate.
Disciplina dell’attività dello specialista
La legge elimina il previgente terzo comma dell’articolo 5, superando il relativo assetto regolatorio. Rimane ferma la regola per cui l’attività deve svolgersi presso strutture sanitarie autorizzate; il testo aggiornato sostituisce infatti il riferimento alla “sede operativa” con quello alle “strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare”.
È inoltre coordinato il richiamo ai commi applicabili per la disciplina dei profili ulteriori, con soppressione del riferimento al terzo comma ormai abrogato.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge dispone l’abrogazione:
- del terzo comma dell’articolo 5 della l.r. 46/1984;
- del terzo comma dell’articolo 11 della medesima legge.
Si tratta di interventi di coordinamento che eliminano previsioni non più coerenti con il nuovo assetto dell’attività sanitaria e dei relativi controlli.
Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio viene riscritto con l’introduzione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie:
- da euro 200,00 a euro 400,00 per la violazione delle disposizioni sull’accertamento di idoneità previsto dall’articolo 5, secondo comma;
- da euro 200,00 a euro 400,00 per il mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell’articolo 5, settimo comma.
In caso di recidiva per tali violazioni, la sanzione è aumentata e diventa compresa tra euro 500,00 ed euro 800,00.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni, oltre che dai soggetti già previsti dalla normativa regionale generale sulle sanzioni amministrative, possono essere svolti anche dal personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio-sanitarie liguri individuato dal Direttore generale. Alle sanzioni si applica la legge regionale Liguria n. 11/1983 sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.
Invarianza finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi oneri per la finanza regionale.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 1 agosto 2018.
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