L.R. Liguria 11/2018
REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Liguria il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co., disciplina iscrizione e tenuta del Registro, e valorizza i prodotti e le produzioni locali riconosciuti dai Comuni. Prevede un regolamento regionale entro 120 giorni e misure promozionali, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. È ancora utile per la disciplina amministrativa vigente delle De.Co. liguri.
Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. e promozione delle denominazioni comunali liguri
Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.
La legge della Regione Liguria valorizza le Denominazioni Comunali (De.Co.) come strumento di promozione del territorio, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche e della tutela delle tradizioni locali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio ligure e si coordina con la normativa statale e comunitaria sulle indicazioni geografiche e sulle denominazioni di origine.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento mira a:
- promuovere le specificità storico-culturali di un determinato territorio tramite le produzioni locali;
- favorire la conoscenza dei comuni liguri che hanno istituito prodotti De.Co.;
- rafforzare la divulgazione pubblica delle produzioni tradizionali iscritte nel Registro regionale.
La legge chiarisce che la De.Co. non è un marchio di qualità né una certificazione, ma un riconoscimento comunale deliberato dal Comune e contrassegnato dal Sindaco. Può riguardare prodotti agroalimentari o gastronomici, ricette, prodotti di valore storico locale, feste, fiere, sagre e anche tecniche tradizionali di coltivazione, allevamento o pesca.
Registro regionale De.Co.: istituzione e tenuta
È istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co., nel quale sono iscritti:
- i comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co.;
- i relativi prodotti riconosciuti;
- i soggetti privati e giuridici che effettuano produzioni tradizionali, secondo le previsioni del regolamento.
Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale e costituisce una base informativa pubblica divulgabile, identificata da un apposito logo.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con proprio atto:
- le strutture regionali competenti per la tenuta del Registro;
- sezioni e campi informativi del Registro;
- modalità di tenuta, anche elettronica;
- procedure di iscrizione e aggiornamento;
- forma grafica del logo e regole di concessione;
- modalità di diffusione delle informazioni.
Regolamento regionale di iscrizione
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta anche un regolamento di iscrizione al Registro, finalizzato a uniformare i percorsi comunali di riconoscimento delle De.Co. e a coordinare i regolamenti comunali già esistenti.
Il regolamento deve in particolare:
- fissare gli adempimenti formali per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;
- individuare i requisiti minimi dei prodotti iscrivibili;
- disciplinare gli eventuali conflitti con le Produzioni Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) e le modalità di superamento;
- proporre standard tecnici e dimensionali per i loghi delle singole De.Co.;
- proporre modelli di disciplinari per i prodotti che intendono ottenere il riconoscimento;
- regolare modifiche e variazioni;
- disciplinare ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
Il regolamento contiene anche le disposizioni per l’iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della legge.
Promozione e valorizzazione dei prodotti De.Co.
La Regione Liguria considera i prodotti De.Co. iscritti nel Registro una testimonianza del territorio ligure e li valorizza, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, tramite le proprie iniziative promozionali e di comunicazione.
La Regione assicura inoltre:
- visibilità alle produzioni De.Co. attraverso strumenti informativi, anche digitali;
- iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. È espressamente escluso che derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 lug 2018L.R. Liguria 7/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Liguria 8/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Liguria 9/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Liguria 10/2018
- Regolamento · 17 lug 2018R.R. Liguria 2/2018
- Legge · 17 lug 2018L.R. Liguria 2/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →