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Regolamento

R.R. Liguria 2/2018

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 LUGLIO 1998, N. 1 (REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE ED AMATORIALE (ARTICOLO 33 LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29)).

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Liguria n. 1/1998 sulla disciplina degli allevamenti di fauna selvatica per fini alimentari, di ripopolamento, ornamentali e amatoriali. Trasferisce dalla Provincia alla Regione le principali funzioni amministrative e di controllo, introduce precisazioni per gli allevamenti ornamentali/amatoriali e per il cinghiale, aggiorna riferimenti a ASL e ISPRA e abroga una disposizione dell’art. 20.

Modifiche al regolamento sugli allevamenti di fauna selvatica

Modifiche al regolamento sugli allevamenti di fauna selvatica in Liguria

Il regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 2 interviene sul regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 relativo alla disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale. La disciplina risultante sposta alla Regione le competenze prima attribuite alle Province e aggiorna alcuni riferimenti organizzativi e tecnici.

Trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione

La modifica più rilevante consiste nella sostituzione sistematica delle Amministrazioni provinciali con la Regione in una serie di articoli del regolamento del 1998. La Regione esercita quindi le funzioni di controllo, rilascio, ricezione di comunicazioni, adozione di provvedimenti e gestione delle istanze che prima erano assegnate alle Province.

In particolare, la Regione:

  • esercita le funzioni previste dall’articolo 2 del regolamento originario;
  • può sospendere le attività per motivi previsti dalla disciplina;
  • rilascia gli atti autorizzativi e riceve le comunicazioni degli allevatori;
  • adotta i provvedimenti previsti in materia di allevamenti, inclusi quelli relativi a autorizzazioni, controlli e variazioni gestionali.

Allevamenti ornamentali e amatoriali

Il regolamento introduce una previsione specifica per i conduttori di allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale. Le disposizioni della comunicazione prevista dal comma 6 dell’articolo 3 si applicano anche a tali soggetti, purché siano regolarmente iscritti a federazioni o associazioni di ornicoltori riconosciute a livello nazionale o regionale, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

La comunicazione deve contenere le indicazioni già richieste dal regolamento. Se la Regione riscontra irregolarità rispetto ai requisiti previsti, deve darne tempestiva comunicazione agli interessati per consentire la regolarizzazione.

Disciplina del cinghiale

Viene precisato che, per il cinghiale, l’autorizzazione è necessaria anche quando la detenzione riguarda un solo capo. Si tratta di un’estensione esplicita del regime autorizzatorio, rilevante per chi detiene cinghiali anche in forma minima.

Aggiornamento di riferimenti tecnici e sanitari

Il testo sostituisce alcuni riferimenti formali ormai superati:

  • la sigla U.S.L. viene sostituita con ASL;
  • il riferimento all’INFS viene sostituito con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
  • in un passaggio relativo ai soggetti sanitari competenti compare la denominazione Azienda Sociosanitaria Ligure.

Riproduzione in cattività e specie tutelate

Per le nascite o riproduzioni in cattività degli animali di cui all’articolo 2, lettera c), della legge n. 157/1992, gli allevatori devono rispettare l’articolo 8-bis della legge n. 150/1992, richiamata nel testo. La disposizione collega quindi la disciplina regionale agli obblighi nazionali in materia di specie animali e vegetali protette e di detenzione/commercializzazione di esemplari vivi.

Abrogazione di una disposizione finale

È abrogato il comma 3 dell’articolo 20 del regolamento regionale n. 1/1998. Il testo fornito non specifica il contenuto originario della disposizione soppressa, ma ne deriva la sua definitiva eliminazione dal corpo regolamentare consolidato.

Ambito territoriale ed efficacia

Il regolamento produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e si inserisce nella disciplina regionale degli allevamenti di fauna selvatica. Non contiene limiti temporali di applicazione né riferimenti a una validità limitata nel tempo.

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