L.R. Basilicata 18/2007
Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Basilicata, le procedure amministrative e finanziarie per completare la ricostruzione edilizia dei territori colpiti dai sismi del 1980-1982. Stabilisce competenze di Regione e Comuni, criteri di priorità, regole su contributi, termini, decadenze e utilizzo di eventuali economie. È una disciplina ormai riferita a un processo di ricostruzione storicamente concluso e quindi oggi sostanzialmente obsoleta.
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione edilizia post-sisma in Basilicata
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione edilizia post-sisma in Basilicata
La legge disciplina, nell’ambito della Regione Basilicata, le procedure amministrative e finanziarie connesse al completamento della ricostruzione edilizia conseguente ai terremoti del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. Il provvedimento interviene su competenze, criteri di priorità, gestione delle risorse, liquidazione dei contributi e utilizzo di eventuali economie, in un quadro oggi riferito a una ricostruzione storicamente conclusa.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Basilicata e riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici richiamati. La legge è ispirata ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e si coordina con la normativa statale richiamata in materia di ricostruzione post-sisma.
Competenze di Regione e Comuni
La Regione ha il compito di formulare al Ministero delle Infrastrutture, per il successivo inoltro al CIPE, la proposta di riparto dei finanziamenti in base allo stato della ricostruzione. La gestione delle risorse finanziarie e degli interventi è attribuita ai Comuni, che devono operare secondo la normativa statale richiamata e le disposizioni regionali.
La struttura regionale competente acquisisce dai Comuni i dati necessari alla proposta di riparto tramite un sistema informatico che consenta anche il monitoraggio costante dell’avanzamento dei programmi ricostruttivi. I Comuni devono trasmettere i dati per via telematica secondo le modalità tecniche definite dalla Regione.
È prevista una forma di attestazione utile anche ai fini della certificazione di qualità ISO 9000 per i Comuni che inviino i dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale e ottemperino anche agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. I Comuni che non trasmettono i dati entro 120 giorni dalla richiesta non sono inseriti nella proposta di riparto.
Gestione delle risorse finanziarie
I Comuni devono fissare i criteri di applicazione della disciplina sulla ricostruzione destinando al patrimonio edilizio privato non meno dell’80% delle risorse disponibili. Le risorse per interventi sul patrimonio pubblico di competenza degli enti locali non possono superare il 20%, salvi i limiti richiamati dalla normativa statale.
Le deliberazioni comunali che approvano tali criteri devono essere trasmesse alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture entro 15 giorni dalla loro esecutività. Le risorse sono utilizzate prioritariamente per le finalità previste dalla normativa statale richiamata, comprese le opere strutturali e condominiali nei casi previsti.
Per attività di servizio e gestione strettamente connesse alla ricostruzione, compresi eventuali rapporti convenzionali necessari, i Comuni possono destinare fino al 4% delle risorse assegnate.
Per il completamento della ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico danneggiato, i Comuni devono trasmettere una scheda riepilogativa con l’indicazione dei danni rilevati all’epoca, degli interventi già effettuati e di quelli ancora da eseguire.
Sono inoltre riconosciuti congrui i costi delle opere pubbliche e private entro i limiti del progetto, applicando il prezzario regionale Basilicata vigente nel 1985 incrementato della percentuale di maggiorazione dei costi massimi determinati dal Ministro delle Infrastrutture. È riconosciuto anche l’aggiornamento e la rideterminazione dei contributi, nei limiti del contributo massimo ammissibile, per i soggetti rientranti nelle priorità previste dalla normativa richiamata, nonché il pagamento di espropri e di altri titoli di spesa giuridicamente connessi alla ricostruzione.
Acquisto dell’alloggio in luogo della riparazione o ricostruzione
I beneficiari possono acquistare un alloggio nel territorio comunale in luogo della riparazione o ricostruzione, fermo restando il limite del contributo massimo ammissibile spettante alla data di emissione. Per le unità immobiliari interessate e per le aree di sedime degli edifici demoliti si applicano le norme statali richiamate.
Nelle aree urbane interessate da movimenti franosi ancora attivi, tale facoltà è estesa anche a soggetti non titolari di contributo prioritario. In questi casi gli oneri di demolizione dei fabbricati restano a carico dei beneficiari.
Soggetti aventi diritto e priorità di finanziamento
La legge individua i soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario in base alla normativa statale di riferimento e amplia, a fini applicativi, la platea dei soggetti equiparati ai proprietari. Tra questi rientrano, in sintesi, soggetti occupanti o divenuti proprietari in specifiche condizioni, soggetti legittimati ai sensi della normativa regionale previgente, acquirenti successivi ai sismi nei comuni disastrati e determinati familiari beneficiari di nuda proprietà donata dopo gli eventi sismici.
Sono considerate ammissibili le domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1988 e i relativi progetti presentati entro il 31 marzo 1989.
Sono inoltre ammesse, ai fini della priorità, alcune ulteriori categorie: soggetti che abbiano presentato regolare istanza ai sensi della disciplina commissariale richiamata per i comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982; soggetti titolari di immobili in specifici piani di recupero adottati entro il 30 giugno 1988 e oggetto di diffida del Sindaco; soggetti che abbiano delegato Comune o altro ente pubblico alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori nei termini previsti dalla normativa statale richiamata.
Per i casi relativi ai piani di recupero, il termine ultimo per la diffida del Sindaco è fissato all’entrata in vigore della legge statale richiamata.
Requisito dell’unicità dell’abitazione
Ai fini del finanziamento prioritario, il requisito dell’unicità dell’abitazione è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente.
Il requisito non viene meno se il richiedente o i familiari conviventi possiedono, nel comune di residenza:
- un’altra abitazione inferiore a 45 mq utili, oppure comunque igienico-sanitariamente inadeguata;
- un’altra abitazione danneggiata dal sisma per la quale non siano stati concessi i contributi previsti dalla normativa del 1981;
- un’altra abitazione concessa in locazione o comodato prima dell’entrata in vigore della legge statale richiamata.
La priorità non è esclusa neppure quando il soggetto abbia già beneficiato di talune provvidenze previste da precedenti ordinanze o dalla normativa del 1981, né quando abbia ricevuto contributi per unità immobiliari a destinazione non abitativa. Il requisito resta inoltre integro se il richiedente, dopo gli eventi sismici, abbia acquistato o costruito a proprie spese un’altra abitazione per il proprio nucleo familiare.
Requisito della residenza
Il contributo prioritario spetta ai soli soggetti residenti nell’abitazione danneggiata. La priorità è riconosciuta innanzitutto a chi dimostri di avervi risieduto con il proprio nucleo familiare da epoca antecedente ai sismi e di risiedervi ancora al momento della formazione o dell’aggiornamento delle graduatorie.
In subordine, può essere riconosciuta a chi vi risieda da epoca successiva ai sismi ma comunque anteriore alla legge statale richiamata e continui a risiedervi alla data delle graduatorie.
Il requisito non viene meno se il richiedente:
- abbia dovuto abbandonare l’abitazione per documentati motivi di salute;
- sia emigrato all’estero per ragioni di lavoro ed iscritto all’AIRE;
- abbia dovuto lasciare l’abitazione per ordinanza di sgombero anteriore alla legge statale richiamata o per comprovate cause di forza maggiore.
Requisito del danno all’abitazione
La priorità spetta ai soggetti la cui abitazione sia stata danneggiata dagli eventi sismici del 1980-1982. La precedenza è riconosciuta prima a chi sia ancora costretto a sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei sismi.
In subordine, può essere riconosciuta a chi abbia dovuto abbandonare l’abitazione danneggiata per effetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito di eventi calamitosi successivi.
Il requisito non viene meno se il richiedente abbia anticipato i fondi necessari al ripristino della propria abitazione.
Ulteriori criteri comunali di priorità
I Consigli comunali possono stabilire ulteriori criteri, aggiuntivi rispetto alla normativa statale e regionale, per tenere conto di situazioni di particolare disagio sociale o economico dei richiedenti e dei rispettivi nuclei familiari.
Tali criteri operano soprattutto quando più soggetti presentino condizioni equivalenti ai sensi dei requisiti di unicità, residenza e danno. Se, anche dopo l’applicazione dei criteri aggiuntivi, permane una parità, prevale l’ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi.
Utilizzo delle economie
Nei comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono utilizzare le economie derivanti dagli interessi maturati sui fondi giacenti presso le tesorerie comunali e da specifiche applicazioni della legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità situati nei piani di recupero.
Con tali risorse possono essere finanziate solo le opere strutturali e le parti comuni necessarie a garantire la stabilità globale dell’edificio e la difesa dagli agenti atmosferici. L’accertamento delle condizioni richieste è effettuato congiuntamente dall’Ufficio tecnico comunale e dall’Ufficio protezione civile della Regione Basilicata.
Ulteriori economie, provenienti dalle revoche dei buoni contributo emessi anche in attuazione della normativa regionale richiamata, possono essere destinate nei comuni interessati dalla ricostruzione del 1980-1982 alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate a preservare e migliorare la qualità degli insediamenti riparati o ricostruiti. Il nulla osta sulla sussistenza delle condizioni è rilasciato dalla Regione Basilicata.
Regole sul riparto tra domande e graduatorie
Ai fini della collocazione in graduatoria, sono equiparate alle domande presentate ai sensi della disciplina statale richiamata anche quelle presentate ai sensi della normativa regionale del 1981 e della normativa statale sul sisma del 1987, ferma restando la priorità dell’ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi a parità di ogni altro requisito.
Saldi, aggiornamento dei contributi e varianti
I Consigli comunali possono destinare una quota delle risorse assegnate dal CIPE al pagamento di somme relative a quote di saldo, aggiornamenti dei contributi e perizie di variante o suppletive approvate dalle commissioni competenti. Le perizie di variante e suppletive sono ammissibili nei limiti del contributo massimo ammissibile previsto dalla normativa statale richiamata.
Opere strutturali, parti comuni e tutela dei vincoli
Nei fabbricati con più unità immobiliari, anche se appartenenti a un unico soggetto, il contributo si estende alle opere strutturali e alle parti comuni necessarie per la stabilità globale dell’edificio, la difesa dagli agenti atmosferici e la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative finanziate prioritariamente. Il finanziamento comprende anche le opere necessarie a rispettare i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nei fabbricati ubicati nei piani di recupero, il contributo può coprire le medesime categorie di opere ma non può superare il 75% del contributo massimo ammissibile. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali e comuni non sono obbligati a eseguire i restanti lavori di completamento nei termini fissati dal provvedimento di concessione.
Procedimento di assegnazione del contributo
I contributi previsti dalla normativa statale richiamata e quelli previsti dalla presente legge sono concessi unitamente al permesso di costruire con provvedimento del responsabile dell’ufficio comunale competente, previo parere della commissione tecnica prevista dalla disciplina statale.
I Comuni possono sopprimere tale commissione, in relazione allo stato della ricostruzione; in tal caso il parere è reso direttamente dal responsabile comunale, che assume tutti i poteri già attribuiti alla commissione.
Ai fini del contributo, la documentazione integrativa richiesta dalla normativa statale prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata. Per le abitazioni di prima casa con superficie utile abitabile preesistente inferiore a 45 mq, il contributo è comunque calcolato su una superficie minima di 45 mq.
Durata dei titoli, proroghe e ricognizione dei lavori
Il permesso di costruire e il buono contributo rilasciati dopo l’entrata in vigore della legge hanno validità non superiore a 24 mesi. Il responsabile comunale può concedere proroghe, complessivamente non superiori a 12 mesi, valutando la complessità dell’intervento, eventuali varianti, l’entità dell’onere a carico dei soggetti interessati, le condizioni meteorologiche e altre cause di forza maggiore.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i responsabili degli uffici comunali devono ricognire i lavori approvati ma non iniziati o non ultimati. Nei 30 giorni successivi devono diffidare gli interessati, assegnando nuovi termini per inizio e ultimazione. Il termine di ultimazione è perentorio e non può superare 180 giorni dalla notifica del provvedimento.
Liquidazione del saldo finale
Per ottenere il saldo finale, il beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante, deve presentare entro 120 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori un set di documenti giustificativi della spesa, tra cui relazione giurata del direttore dei lavori, stato finale, parcelle professionali, fatture o, per i lavori eseguiti prima della data indicata dalla legge, dichiarazione sostitutiva, DURC, certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo per lavori di importo superiore alla soglia prevista, oltre al quadro economico riepilogativo.
Il Comune provvede alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Se la documentazione è incompleta, entro lo stesso termine richiede una sola volta le integrazioni necessarie.
Decadenza dai contributi
Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici per la parte di contributo non ancora liquidata. Il responsabile comunale adotta il relativo provvedimento entro i 60 giorni successivi; resta fermo il titolo edilizio.
La decadenza opera anche se il beneficiario non presenta nei termini la documentazione richiesta per il saldo finale.
Poteri sostitutivi
In caso di inerzia del competente ufficio comunale nelle ipotesi previste dalla legge per ricognizione, liquidazione e decadenza, i provvedimenti sono adottati da un commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogate la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 49 e l’articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti della legge regionale n. 49 del 1998.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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