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Legge

L.R. Basilicata 19/2007

Norme in materia di espropriazione per Pubblica Utilità

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Basilicata, le procedure espropriative di competenza regionale e degli altri enti esproprianti, nel rispetto del D.P.R. 327/2001. Regola vincoli urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità, indennità, notifiche, Commissioni provinciali espropri e alcune disposizioni speciali per opere idrogeologiche ed infrastrutture energetiche. Abroga la L.R. 60/1995.

Norme regionali sulla procedura di espropriazione per pubblica utilità

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

La legge regionale disciplina, per la Regione Basilicata, le procedure espropriative di competenza regionale e degli altri enti che svolgono funzioni di autorità espropriante, nel quadro dei principi del D.P.R. 327/2001. Il testo coordina anche alcune regole speciali per opere di difesa del suolo, reti idriche e fognarie e infrastrutture energetiche lineari.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle espropriazioni, anche a favore di privati, di beni immobili e di diritti reali immobiliari finalizzati alla realizzazione, nel territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non rientranti nella competenza delle amministrazioni statali. Per i beni del patrimonio indisponibile di Regione, enti locali o altri enti pubblici, l’espropriazione è ammessa solo per un interesse pubblico di rilievo superiore rispetto alla precedente destinazione, previa intesa con gli enti interessati. Per quanto non previsto dalla legge regionale, resta applicabile il D.P.R. 327/2001.

Autorità espropriante e soggetti competenti

L’autorità competente alla realizzazione dell’opera è, di regola, anche competente agli atti del procedimento espropriativo. Sono autorità esproprianti la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, i Consorzi per lo sviluppo industriale e ogni altro ente pubblico o società a partecipazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Nei casi di opere di pubblica utilità realizzate da privati, le funzioni di autorità espropriante spettano all’ente pubblico che emette il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Gli enti locali individuano, secondo la propria autonomia organizzativa, la struttura competente; è possibile la gestione associata con altri enti locali. Il promotore dell’espropriazione, se non coincide con l’autorità espropriante, designa un responsabile e ne comunica il nominativo all’autorità e agli interessati.

Funzioni della Regione e gestione delle procedure regionali

Le procedure espropriative relative alle opere di competenza regionale sono svolte da un ufficio del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, da individuarsi con specifica delibera di Giunta. Tale ufficio cura, per le opere regionali, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione provvisoria e urgente dell’indennità, l’occupazione d’urgenza, il pagamento o deposito dell’indennità, il decreto di esproprio e l’atto di acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente. Gli ulteriori adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001, comprese comunicazioni e pubblicazioni, sono a carico del soggetto pubblico o privato che richiede l’espropriazione. L’ufficio regionale aggiorna inoltre gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o l’espropriazione emessi da autorità diverse dalla Regione, avvalendosi dell’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici. Gli enti interessati trasmettono copia degli atti e informano sullo stato del procedimento, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, sull’esecuzione del decreto di esproprio e sull’eventuale impugnazione degli atti rilevanti.

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di espropri su tutto il territorio regionale, per garantire gestione omogenea e corretta applicazione della legge. A tal fine adotta direttive e atti di indirizzo e svolge attività di monitoraggio e osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale.

Vincoli preordinati all’esproprio e strumenti urbanistici

Il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità si appone quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico comunale o di una sua variante che preveda l’opera. I vincoli possono essere apposti anche secondo le modalità del D.P.R. 327/2001 e tramite conferenze di servizi, intese o altri atti che comportino variante urbanistica. Resta ferma, per il resto, la normativa regionale sugli strumenti urbanistici.

Opere realizzabili senza apposizione del vincolo

Le opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati o dei siti, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, sono qualificate particolarmente urgenti e indifferibili. Per tali opere non si applicano le disposizioni del D.P.R. 327/2001 relative a vincolo preordinato, partecipazione e fasi connesse indicate dalla legge regionale; la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace con l’approvazione del progetto preliminare da parte dell’autorità espropriante. Per i procedimenti finalizzati a reti idriche e fognarie, il parere previsto dalla L.R. 38/1997 non è richiesto se l’autorità espropriante attesta, sulla base di indagini geologiche e geotecniche, che l’intervento non compromette la stabilità complessiva delle aree interessate.

Partecipazione degli interessati

Per la partecipazione degli interessati e del proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo, oltre alle previsioni del D.P.R. 327/2001, si applicano le norme regionali vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.

Progetto preliminare e dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta anche con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare. In tal caso, gli elaborati devono includere una relazione che motivi l’avvio anticipato dell’espropriazione rispetto al progetto definitivo, il piano particellare con l’individuazione dei beni da espropriare e le planimetrie catastali, nonché la determinazione delle indennità provvisorie con relativa copertura finanziaria.

Comunicazioni, notifiche e semplificazioni procedurali

Per gli adempimenti informativi previsti dal D.P.R. 327/2001, quando i destinatari della comunicazione sono più di 50 si applicano le forme semplificate previste dal medesimo decreto. Le comunicazioni e notifiche del procedimento espropriativo possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, salvo la notifica del decreto di esproprio al proprietario, che avviene nelle forme degli atti processuali civili. Se il proprietario è irreperibile o assente secondo i registri catastali, gli adempimenti si eseguono con avviso affisso per almeno 20 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune e pubblicato sul B.U.R. regionale. Per le espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani in condominio, la comunicazione può essere notificata all’amministratore condominiale.

Espropriazione, occupazione anticipata e indennità provvisoria

Oltre alle ipotesi previste dal D.P.R. 327/2001, per le opere regionali di difesa del suolo, consolidamento e sistemazione idrogeologica il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere emanato contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria. In via ordinaria, divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità, entro 30 giorni il promotore compila l’elenco dei beni da espropriare e dei proprietari, indica le somme offerte e notifica l’elenco agli interessati. Questi possono presentare osservazioni scritte e documenti entro i 30 giorni successivi. L’autorità espropriante, valutate le osservazioni e se necessario anche con il supporto degli uffici tecnici locali, dell’ufficio tecnico erariale o della Commissione provinciale, accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria l’indennità.

Indennità definitiva e Commissioni provinciali espropri

Se il proprietario non accetta l’indennità provvisoria, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione provinciale prevista dall’art. 41 del D.P.R. 327/2001, che provvede entro 30 giorni. In Basilicata sono istituite, presso le Province di Potenza e Matera, le Commissioni provinciali espropri per la determinazione del valore agricolo medio e dell’indennità definitiva. Le commissioni sono presiedute dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composte da rappresentanti tecnici e istituzionali indicati dalla legge regionale, inclusi esperti urbanistici, edilizi, agricoli e forestali, oltre a un rappresentante dei consumatori. Il funzionamento segue la L.R. 40/1997.

Perequazione e permuta con diritti volumetrici

I Comuni, nell’ambito dei piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota di diritti volumetrici per la perequazione territoriale con aree da espropriare esterne al perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti ai proprietari dei terreni espropriandi, in luogo dell’indennità di esproprio, mediante accordo di cessione volontaria ex art. 45 del D.P.R. 327/2001.

Infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale

Per le infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, il promotore dell’espropriazione deve acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera, compresa la valutazione di impatto ambientale se richiesta. Il decreto di esproprio può essere emanato quando risultino acquisiti tali atti, l’opera sia prevista nello strumento urbanistico generale o in atto equivalente e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, salvo l’eccezione prevista per alcune linee elettriche. Occorre inoltre la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione, anche solo provvisoria, dell’indennità. Le aree per linee elettriche sono escluse dalla sola procedura di apposizione del vincolo quando il promotore non richieda la dichiarazione di inamovibilità. Per le infrastrutture energetiche di dimensione o estensione limitata e riferite esclusivamente al territorio del singolo Comune, come varianti, allacciamenti o opere puntiformi, le funzioni espropriative sono delegate al Comune interessato.

Disposizioni finali e abrogazione

La legge abroga la precedente L.R. 60/1995 sul riordino delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il testo è stato aggiornato e coordinato con la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e con la L.R. 2 dicembre 2008, n. 30; il comma 1 dell’art. 7-bis è stato aggiunto dalla L.R. 28/2007 e un comma successivamente abrogato dalla L.R. 30/2008. La disciplina resta riferita alla Regione Basilicata.

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