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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31047/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revocazione della sentenza n. 12160/2019 della Corte di Cassazione per presunto errore di fatto: la ricorrente deduce che la Corte di legittimità non avrebbe esaminato un ulteriore motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 26 del c.c.n.l. (omesso avvio del procedimento disciplinare contestualmente alla presentazione della denuncia penale), motivo che la ricorrente sostiene essere stato proposto sin dall'origine del giudizio e riproposto in tutte le fasi di merito; la revocazione è basata sull'affermazione che tale omissione sarebbe un errore di fatto desumibile dagli atti

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto non configurabile l'errore di fatto denunciato, poiché la sentenza impugnata ha motivato l'inammissibilità della censura per novità in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi propone in cassazione questioni che implicano accertamenti di fatto deve allegare di averle dedotte in sede di merito e indicare l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, consentendo così il controllo ex actis. La Corte ha valutato che la decisione di inammissibilità si fonda su valutazioni giuridiche e sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, non su un errore percettivo degli atti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre alla percentuale forfettaria del 15% e accessori) e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 come modificato

Norme richiamate

  • art. 24 c.c.n.l. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali (quadriennio normativo 2002/2005-2006/2009)

    Richiamato in relazione ai criteri per individuare il dies a quo del termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito disciplinare; la Corte ha ritenuto conforme la sentenza di appello al dictum della Cassazione su questo punto

  • art. 26 c.c.n.l.

    Norma invocata dalla ricorrente nel senso che imporrebbe l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare contestualmente alla denuncia penale (salvo sospensione); la questione è stata ritenuta dalla Corte di cassazione come possibile censura di merito che, se nuovi profili comportano accertamenti di fatto, deve risultare chiaramente devoluta e documentata negli atti precedenti per poter essere esaminata in cassazione

  • art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato solo per indicare che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; non incide sul merito della questione di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012) e Cass. Sez. Un. n. 4315/2020

    Richiama la disposizione che prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi e la prassi della Corte nel darne atto; la sentenza dispone il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 1435/2013, Cass. n. 20518/2008, Cass. n. 22540/2006)

    Richiamate a sostegno del principio secondo cui in cassazione non possono essere prospettate questioni nuove che non siano state comprese nel thema decidendum del giudizio di merito e che il ricorso per cassazione è soggetto al principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare negli atti in cassazione l'atto di merito in cui la questione era stata proposta

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto se non risulti dagli atti di merito che tali questioni siano state effettivamente dedotte: il ricorrente deve indicare esattamente in quale atto del giudizio precedente la questione era stata proposta
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di documentare "ex actis" la devoluzione di specifiche questioni di fatto e diritto; mancanza di tale indicazione rende la censura inammissibile per novità
  • La revocazione per errore di fatto richiede la prova che l'errore incida sulla ratio decidendi e sia desumibile dagli atti o documenti di causa; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica operata dalla Corte
  • Nel contesto disciplinare del pubblico impiego, le norme del c.c.n.l. (es. artt. 24 e 26) possono essere usate per contestare la tempestività o la regolarità dell'avvio del procedimento disciplinare, ma è necessario che tali censure siano esplicitamente e documentalmente inserite nel thema decidendum già nella fase di merito
  • Chi impugna decisioni in materia disciplinare deve curare la documentazione processuale (citare e riprodurre testualmente gli atti in cui la questione è stata sollevata) affinché la Corte di legittimità possa controllare la veridicità delle affermazioni ex actis
  • Le conseguenze processuali per l'inammissibilità comprendono la condanna alle spese e, quando previsto, l'onere del contributo unificato aggiuntivo; tali rischi vanno valutati prima di proporre ricorso per cassazione o istanze di revocazione

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