Deliberazione n. 14 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. I destinatari sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione di ogni misura idonea a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a fini probatori con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita a ratificare gli atti già adottati in urgenza.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritenuti suscettibili di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si inserisce nel perimetro dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto per consentire una risposta rapida alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e a decidere, entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Inoltre, il provvedimento richiama l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare misure d’urgenza volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica da parte del Collegio.
Origine del procedimento
La persona interessata ha segnalato all’Autorità di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Sulla base della documentazione agli atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il dirigente ha ritenuto integrati i presupposti per un intervento urgente.
Misure adottate in via d’urgenza
Con le determinazioni nn. 617 e 618 del 30 dicembre 2024 il dirigente ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare, per tale conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione in chiaro del materiale.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 16 gennaio 2025 il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 617/2024 e 618/2024 adottati d’urgenza il 30 dicembre 2024. La decisione conferma dunque le misure volte a prevenire la circolazione del materiale segnalato e a garantirne, se del caso, la conservazione ai soli fini probatori.
Profili sanzionatori e rilievi operativi
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né un accertamento di violazioni ulteriori rispetto alla gestione della segnalazione ex art. 144-bis. Per i destinatari, il dato operativo centrale è la necessità di predisporre canali e procedure interne capaci di recepire con tempestività ordini urgenti del Garante, assicurando:
- la rimozione o l’inibizione della diffusione dei contenuti segnalati;
- la conservazione limitata e protetta del materiale acquisito in chiaro;
- la pronta interlocuzione con l’Autorità nelle 48 ore previste dalla disciplina speciale.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per la gestione delle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, ritenga fondatamente che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 30 dicembre 2024, prima della ratifica collegiale del Garante.
Misure impartite ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Esito finale del procedimento
Nella riunione del 16 gennaio 2025 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 617/2024 e 618/2024 adottati il 30 dicembre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure di contenimento e conservazione disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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