Cassazione Penale, Sentenza n. 13605/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza del 5/6/2009, irrevocabile il 26/7/2015) per omessa citazione/omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale del 17/04/2024. La notifica dell'avviso era stata tentata all'indirizzo di via Nazario Sauro n.11 a Giuliano in Campania, ma risultava infruttuosa perché il ricorrente si era trasferito a Ercolano nel 2016; nessuna notifica fu eseguita a Ercolano. L'unica notifica eseguita fu al difensore d'ufficio (avv. Lucia Esposito), erroneamente indicato come difensore di fiducia; il ricorrente non aveva nominato tale difensore per il procedimento di esecuzione (era assistito, nel giudizio di merito, dall'avv. Gallo). Per tali ragioni si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio camerale, perché l'omesso avviso all'interessato e al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e il contraddittorio deve essere correttamente garantito. La richiesta del Sostituto Procuratore generale di annullamento con rinvio è stata quindi accolta.
Norme richiamate
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020 (Policastro, Rv. 220092)
Sottolinea la natura processuale del vizio connesso all'omesso avviso e la possibilità di esaminare gli atti per verificare il difetto di notifica nel procedimento di esecuzione.
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 (D'Alfonso, Rv. 280189)
Affermata la regola secondo cui l'omesso avviso dell'udienza camerale all'interessato è causa di nullità assoluta nel procedimento di esecuzione.
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 (Hoxha, Rv. 265235)
Conferma il principio che la mancata citazione dell'imputato, nei casi di obbligatorietà della sua presenza, genera nullità rilevabile d'ufficio.
Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011 (Mastrone, Rv. 250997)
Rileva l'importanza della corretta notifica anche al difensore di fiducia e valorizza la tutela del contraddittorio nel procedimento penale ed esecutivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso di fissazione dell'udienza all'interessato o al suo difensore di fiducia costituisce nullità assoluta e di ordine generale, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
- Una notifica tentata al vecchio indirizzo, senza verificare il trasferimento e senza tentativi nel nuovo Comune di residenza, è insufficiente: va accertata la dimora effettiva del destinatario prima di ritenere valida la conoscenza dell'atto.
- La notifica deve essere eseguita correttamente sia all'imputato/condannato sia al difensore di fiducia: notificare soltanto al difensore d'ufficio o a soggetti non effettivamente designati come difensori di fiducia può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Se sussiste vizio di notifica che compromette il contraddittorio, il rimedio è l'annullamento con rinvio per consentire un nuovo giudizio camerale con regolare integrazione del contraddittorio.
- Per evitare il vizio: prima di procedere a udienze camerali in materia esecutiva, l'ufficiale giudiziario deve effettuare ricerche diligenti sulla residenza aggiornata, utilizzare le fonti anagrafiche disponibili e notificare anche al difensore effettivamente nominato dal soggetto interessato.
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