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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 313/23 emessa e pubblicata il 12.12.2023 dal Tribunale di Udine, nella persona del Giudice del Lavoro, notificata all'Amministrazione in data 13.12.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, n. 313/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 313/2023 del Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2023, notificata all'Amministrazione il 13 dicembre 2023 e non impugnata, quindi passata in giudicato. La domanda era fondata sulla mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero al momento della proposizione del ricorso; il testo non specifica il contenuto delle statuizioni del giudice del lavoro né ulteriori motivi.

La decisione

Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che il Ministero ha ottemperato al giudicato dopo la proposizione della domanda. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato; ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    La sopravvenuta ottemperanza al giudicato, intervenuta dopo la proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale, la controversia può essere dichiarata cessata; la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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