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Provvedimento

Deliberazione n. 604 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulle piattaforme Instagram e Discord. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV: ratifica di misure d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV nell’ambito di una segnalazione riconducibile alla disciplina sul cosiddetto revenge porn. Il procedimento riguarda la possibile diffusione, tramite Instagram e Discord, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine della segnalazione e inquadramento normativo

La vicenda prende le mosse da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, disposizione che attribuisce al Garante la competenza a intervenire rapidamente quando chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso.

Il Garante richiama inoltre il meccanismo procedurale previsto dal medesimo art. 144-bis, che impone la decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, nonché l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Provvedimenti urgenti adottati il 25 settembre 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 477 e 478 del 25 settembre 2024. Tali atti sono stati trasmessi ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.

Le determinazioni hanno disposto, in via urgente:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 26 settembre 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 477/2024 e 478/2024 adottati dal dirigente competente il 25 settembre 2024.

Il provvedimento ha dunque confermato l’efficacia degli ordini di prevenzione della diffusione e delle prescrizioni di conservazione probatoria. Non risulta irrogata alcuna sanzione pecuniaria né sono indicate ulteriori misure correttive oltre alla ratifica degli atti d’urgenza.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento origina da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il compito di intervenire in via urgente in caso di possibile diffusione non consensuale, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il regolamento interno n. 1/2019 e la procedura d’urgenza prevista dall’art. 33-bis.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 477 e 478 del 25 settembre 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.

Contenuto delle misure prescritte

Le piattaforme destinatarie sono state tenute a: impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; conservare per dodici mesi, dalla ricezione del provvedimento, l’eventuale materiale in chiaro acquisito, esclusivamente a fini probatori; adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 26 settembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 477/2024 e 478/2024 adottati il giorno precedente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma consolida l’efficacia degli ordini urgenti impartiti ai gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoridiritti dell'interessato

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