Risoluzione n. 20 del 15/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come trattare, ai fini IRAP, le svalutazioni/rivalutazioni pregresse dei titoli azionari di trading detenuti dalle imprese di assicurazione al 31 dicembre 2007, in seguito allo sganciamento dell’IRAP dall’IRES. L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione di imputare tali differenze ai soli titoli preesistenti alla riforma e, per individuare i titoli ceduti, applicare il criterio LIFO.
IRAP imprese di assicurazione e valutazione titoli di trading in regime transitorio
IRAP imprese di assicurazione e titoli di trading: regime transitorio
La risoluzione affronta il problema della determinazione della base imponibile IRAP per le imprese di assicurazione dopo la riforma introdotta dalla legge finanziaria 2008, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli azionari di trading iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Il tema riguarda il trattamento delle differenze tra valore contabile e valore fiscale IRAP dei titoli detenuti nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Quesito posto dall’associazione istante
L’Associazione ALFA chiede chiarimenti su come gestire, ai fini IRAP, il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale dei titoli azionari da trading. Il dubbio nasce dal fatto che, prima della riforma, le svalutazioni e rivalutazioni di tali titoli non erano fiscalmente rilevanti, mentre dal nuovo regime la base imponibile IRAP è determinata direttamente dal conto economico, con conseguente rilevanza delle valutazioni civilistiche.
L’istanza segnala inoltre una difficoltà operativa per le imprese che utilizzano il costo medio ponderato: la differenza tra valore contabile e valore fiscale dei titoli esistenti al 31 dicembre 2007 rischierebbe di riflettersi anche sui titoli acquistati successivamente, mantenendo nel tempo il disallineamento tra magazzino contabile e magazzino fiscale.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
ALFA propone di limitare l’imputazione delle pregresse svalutazioni/rivalutazioni ai soli titoli esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. In questa impostazione:
- il costo medio ponderato contabile continuerebbe a variare per effetto dei nuovi acquisti;
- ai soli fini IRAP verrebbe mantenuta una separazione tra titoli acquistati prima e dopo la riforma;
- il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale rilevato al 31 dicembre 2007 verrebbe attribuito solo ai titoli già posseduti a quella data.
L’istante richiama anche l’esigenza di mantenere coerente il criterio di scarico dei titoli, ritenendo opportuno continuare ad applicare il metodo prescelto dall’impresa, come LIFO o FIFO, fino all’esaurimento dei titoli preesistenti alla riforma.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che la base imponibile delle imprese di assicurazione, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge finanziaria 2008, si determina apportando variazioni alla somma dei risultati:
- del conto tecnico dei rami danni, voce 29;
- del conto tecnico dei rami vita, voce 80.
Tali variazioni riguardano gli ammortamenti dei beni strumentali, le altre spese di amministrazione e i dividendi.
L’Agenzia precisa che il quesito attiene solo ai componenti reddituali derivanti dalla gestione dei titoli di trading che confluiscono nel conto tecnico dei rami vita, poiché:
- il conto tecnico dei rami danni non rileva tali elementi reddituali;
- il conto non tecnico non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP.
Regime transitorio e chiarimenti già forniti
La risoluzione osserva che la legge finanziaria 2008, all’articolo 1, comma 51, contiene disposizioni transitorie ma non disciplina espressamente il trattamento fiscale dei titoli di trading iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Viene richiamata la circolare n. 27/E del 26 maggio 2009, secondo cui per le imprese di assicurazione e per le aziende di credito le svalutazioni/rivalutazioni civilistiche sui titoli azionari da trading, che non avevano concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi precedenti, assumono rilevanza al momento del realizzo dei titoli stessi, salvo quanto previsto per i soggetti IAS dall’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Soluzione accolta dall’Agenzia
L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta da ALFA, perché consente una gestione più semplice dei valori IRAP dei titoli ed è coerente con la disciplina vigente. In particolare, è ammesso imputare le svalutazioni/rivalutazioni pregresse ai soli titoli acquistati prima della riforma, mantenendo separata la gestione dei titoli ante e post riforma ai fini fiscali.
Criterio di individuazione dei titoli ceduti
Per stabilire quale titolo sia stato ceduto per primo, l’Agenzia indica l’utilizzo del criterio LIFO, definito come criterio analogo a quello adottato per la participation exemption. In base a tale criterio:
- si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti in data più recente;
- il sistema consente di distinguere i titoli preesistenti alla riforma da quelli successivi fino all’esaurimento dei primi.
Esito operativo
La risoluzione conclude, quindi, che le imprese di assicurazione possono gestire il portafoglio titoli da trading separando, ai fini IRAP, i titoli esistenti al 31 dicembre 2007 da quelli acquistati successivamente, imputando le pregresse svalutazioni/rivalutazioni ai soli titoli preesistenti e adottando il criterio LIFO per determinare l’ordine delle cessioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 15 mar 2010Risoluzione n. 21 del 15/03/2010
- Risoluzione · 9 mar 2010Risoluzione n. 18 del 9/03/2010
- Risoluzione · 9 mar 2010Risoluzione n. 19 del 9/03/2010
- Risoluzione · 8 mar 2010Risoluzione n. 17 del 8/03/2010
- Risoluzione · 24 mar 2010Risoluzione n. 23 del 24/03/2010
- Risoluzione · 24 mar 2010Risoluzione n. 22 del 24/03/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →