Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14206/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 23/01/2024 (conferma della condanna a euro 1.000 per il reato di cui all'art. 582 c.p.). Si deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo d'appello a causa di una notifica del decreto di citazione effettuata ad indirizzo errato (via Cisa II Traversa II invece di IV) e di non aver ricevuto conferma della ricezione della PEC inviata al difensore; per tale motivo si chiedeva la restituzione del termine per impugnare.

La decisione

La richiesta è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha rilevato che: il ricorrente era presente nel giudizio di prime cure; la notifica del decreto di citazione d'appello al difensore Avv. Pontremoli si era regolarmente perfezionata tramite PEC (attestazione con "avvenuta accettazione" dell'8/8/2023); l'art. 175 comma 2.1 si applica solo nei casi disciplinati dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, ossia quando l'assenza sia legittimamente dichiarata e l'imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Nel caso di presunta declaratoria illegittima di assenza il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la Corte non può convertire una istanza ex art. 175 nel rimedio di rescissione (art. 568 c.p.p. si applica ai soli mezzi di impugnazione) e, comunque, mancherebbero i presupposti sostanziali per la rescissione poiché il difensore era stato regolarmente informato e l'eventuale mancata comunicazione difettosa imputabile al rapporto difensore/assistito integra l'assenza di giustificato motivo.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    Comma 1: "Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore"; Comma 2.1: "L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa".

    La Corte interpreta l'art. 175, comma 2.1, come applicabile solo nei casi previsti dall'art. 420-bis commi 2 e 3 (ossia quando l'assenza sia stata dichiarata nei limiti della norma) e subordinata alla prova della mancata conoscenza effettiva e dell'assenza di colpa.

  • art. 629-bis c.p.p.

    "Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza."

    La rescissione è il rimedio previsto quando l'assenza è stata dichiarata illegittimamente (assenza mal dichiarata) e richiede la prova dell'assenza dei presupposti dell'art. 420-bis e dell'assenza di colpa nella mancata impugnazione.

  • art. 568 c.p.p. comma 5

    "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente."

    Il principio di conservazione si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice; la richiesta ex art. 175 non è un mezzo di impugnazione e dunque non è soggetta a riclassificazione d'ufficio in altro rimedio come la rescissione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamato come norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; costituisce il parametro per decidere se sia spettato il rimedio della restituzione in termini (quando l'assenza è legittima) o della rescissione (quando l'assenza è stata dichiarata senza i presupposti).

  • D.Lgs. n. 150/2022 (modifica art. 175 e art. 629-bis)

    La modifica ha introdotto il comma 2.1 dell'art. 175 e ha inciso sulla disciplina intertemporale dei rimedi; la Corte ha richiamato l'applicabilità delle modifiche alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore e la necessità di tener conto della nuova disciplina nel valutare la restituzione/ rescissione.

Massime di principio

  • Distinguere il rimedio: se si deduce che l'assenza è stata dichiarata illegittimamente (mancato rispetto dei presupposti di art. 420-bis), il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; la restituzione in termini ex art. 175 comma 2.1 è invece collegata a ipotesi in cui l'assenza sia legittima ma l'imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
  • La richiesta ex art. 175 non è un mezzo di impugnazione: non può essere convertita d'ufficio in una domanda di rescissione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., poiché il principio di conservazione vale solo per gli atti qualificabili come impugnazioni.
  • La notifica al difensore tramite PEC, adeguatamente documentata, è rilevante e può precludere la concessione sia della restituzione in termini che della rescissione, salvo che si dimostri che anche il difensore non abbia potuto effettivamente prendere contezza o agire (caso fortuito, forza maggiore o colpa del difensore non imputabile all'imputato).
  • L'onere probatorio grava sull'imputato: per ottenere la restituzione in termini o la rescissione occorre provare la mancanza di conoscenza effettiva della pendenza processuale e l'assenza di colpa nel mancato esercizio del rimedio nei termini; la mancata verifica con il proprio difensore può integrare negligenza non giustificabile.
  • In presenza di notifiche tentate ad indirizzi errati, valutare tempestivamente la vicenda e scegliere il rimedio procedurale più adeguato (restituzione ex art. 175 entro i termini prescritti se applicabile, altrimenti istanza di rescissione ex art. 629-bis).
  • Verificare sempre la documentazione di ricezione PEC e gli atti di cancelleria: attestazioni formali di "avvenuta accettazione" costituiscono elemento forte contro le doglianze sulla mancata conoscenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.