L.R. Toscana 6/2022
Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 1 marzo 2022, n. 6 modifica la disciplina di ARPAT: consente il patrocinio e la consulenza dell’Avvocatura regionale e, previa intesa con ESTAR, l’uso di graduatorie di selezioni pubbliche del servizio sanitario per il reclutamento di personale, se ARPAT non ha graduatorie valide per gli stessi profili. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina di ARPAT su patrocinio legale e utilizzo di graduatorie pubbliche
Disposizioni in materia di ARPAT
La legge regionale Toscana n. 6 del 2022 interviene sulla disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), modificando la legge regionale 2 giugno 2009, n. 30. L’intervento riguarda principalmente il supporto legale dell’Agenzia e le modalità di utilizzo di graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale.
Patrocinio e consulenza legale dell’Avvocatura regionale
ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63. La previsione consente quindi all’Agenzia di ricorrere al supporto dell’Avvocatura regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio, nei limiti e secondo le regole fissate dalla disciplina generale richiamata.
Utilizzo di graduatorie di selezioni pubbliche per il reclutamento
Previo accordo con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), ARPAT può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale indicate dalla normativa sanitaria regionale, ma solo a condizioni precise:
- l’utilizzo è possibile nel rispetto della normativa generale sulle selezioni pubbliche;
- ARPAT deve essere priva di proprie graduatorie in corso di validità per i medesimi profili professionali;
- il rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non determina la sua esclusione dalla graduatoria. La norma amplia quindi le possibilità di copertura dei fabbisogni di personale dell’Agenzia mediante graduatorie già formate da altri enti del sistema regionale.
Aspetti finanziari
La legge stabilisce espressamente che dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Attualità della disciplina
Il provvedimento ha contenuto puntuale e ancora astrattamente applicabile nella disciplina di ARPAT; non risulta limitato a un esercizio finanziario o a una finestra temporale ormai esaurita.
Testo integrale
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