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Legge

L.R. Toscana 4/2022

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Normativa regionaleL.R. Toscana 4/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, per i comuni montani toscani individuati dalla l.r. 68/2011, contributi a fondo perduto per nuove attività o riorganizzazioni produttive e un ulteriore incentivo per i “Patti di comunità” con i comuni. I contributi sono concessi con bandi, nel rispetto del regime de minimis, e prevedono revoca in caso di perdita dei requisiti o mancata realizzazione dei progetti. Previste relazioni periodiche e copertura finanziaria 2022-2028.

Misure a sostegno dei territori montani toscani contro lo spopolamento

Custodi della montagna toscana: sostegno alle attività economiche e sociali nei territori montani

La legge regionale disciplina un insieme di misure rivolte ai territori montani della Toscana, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rafforzare il tessuto sociale ed economico locale. Le misure operano esclusivamente nei comuni montani individuati nell’allegato B della l.r. 68/2011.

Ambito territoriale e soggetti destinatari

Gli interventi sono riservati ai territori dei comuni montani toscani indicati dalla normativa sulle autonomie locali. I beneficiari principali sono imprese e altri soggetti economici che intendano avviare o riorganizzare attività produttive in tali aree, nonché soggetti che sottoscrivano specifici patti con il comune per attività di gestione del bosco, cura del territorio e attività sociali.

Contributi per la promozione delle attività produttive montane

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto per favorire la rivitalizzazione economica e sociale delle aree montane mediante:

  • apertura di nuove attività produttive;
  • riorganizzazione di attività già esistenti.

Possono presentare domanda imprese di qualsiasi forma giuridica, purché la sede operativa sia localizzata ad almeno 500 metri di altitudine nei territori interessati. Per le attività agricole, almeno il 50% dei terreni su cui si svolge l’attività deve trovarsi a tale altitudine.

La concessione avviene tramite bandi e con un importo massimo di 25.000 euro per beneficiario, erogato in quote annuali per cinque anni. La quantificazione tiene conto del progetto presentato e, in particolare, di volume di attività, livelli occupazionali, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Criteri di priorità e limiti di ammissibilità

Nella formazione della graduatoria hanno priorità, in ordine decrescente:

  • la localizzazione in comuni con più alta posizione nella graduatoria del disagio prevista dalla l.r. 68/2011;
  • la localizzazione in nuclei o centri abitati con minore presenza di attività produttive;
  • lo svolgimento di attività commerciale in forma di microimpresa;
  • l’età inferiore a 40 anni dei richiedenti.

Non possono essere finanziate più di tre domande per ciascun comune. Se, esaurita la graduatoria, residuano risorse, è possibile finanziare ulteriori domande in base all’ordine di priorità, anche superando tale limite comunale.

Revoca, restituzione e controlli sui contributi alle attività produttive

I contributi sono revocati, con restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di riferimento, nei casi di:

  • mancata realizzazione dell’intero progetto;
  • perdita o mancanza dei requisiti previsti dal bando, oppure irregolarità non sanabile della documentazione;
  • adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

La revoca e la restituzione possono essere disposte anche parzialmente, secondo il bando, in relazione allo stato di attuazione del progetto e all’eventuale delocalizzazione della sede operativa fuori dai territori montani entro cinque anni dall’erogazione della prima quota annuale. Il procedimento di revoca deve concludersi entro 90 giorni dall’avvio, con una sola sospensione possibile, non superiore a 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni non già disponibili.

Patti di comunità per bosco, territorio e attività sociali

Ai beneficiari dei contributi per le attività produttive è riconosciuta un’ulteriore somma annuale pari al 20% dei contributi stessi se stipulano con il comune di riferimento un “Patto di comunità”. Il patto deve prevedere attività di:

  • gestione attiva del bosco;
  • cura del territorio;
  • attività sociali a favore della comunità locale.

La maggiorazione è erogata per tutta la durata del patto, che può durare al massimo cinque anni o comunque fino alla conclusione del periodo di corresponsione del contributo principale.

Patti di comunità anche per altri operatori economici

Il patto può essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie del contributo principale, se:

  • operano nei territori montani individuati dalla legge;
  • hanno la sede operativa a non meno di 500 metri di altitudine; per le attività agricole vale la soglia del 50% dei terreni a tale quota;
  • sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • non sono in liquidazione o fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o concordato preventivo.

Per questi soggetti la Giunta può concedere, tramite bando, contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro per beneficiario, erogati in quote annuali per cinque anni.

Ruolo dei comuni e linee guida regionali

I comuni redigono i Patti di comunità definendo in modo puntuale:

  • le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e attività sociali;
  • la formazione eventualmente necessaria;
  • le forme di controllo dell’attività svolta.

Tali patti devono essere conformi alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per i patti stipulati da soggetti non beneficiari del contributo principale, la Giunta deve inoltre definire con apposita deliberazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità operative di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

Revoca dei contributi collegati al Patto di comunità

Il mancato svolgimento delle attività previste dal Patto di comunità comporta la revoca, anche parziale secondo il bando, e la restituzione delle somme erogate con gli interessi al tasso ufficiale di riferimento. I comuni devono informare annualmente la Giunta regionale sugli esiti dei controlli svolti.

Regime europeo degli aiuti

I contributi previsti dalla legge sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

Monitoraggio e valutazione dell’attuazione

La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente:

  • entro due anni dall’entrata in vigore della legge, e poi annualmente, una relazione sulle misure adottate, con dati su domande presentate, rifiutate e ammesse, importi erogati, addetti e fatturato delle imprese beneficiarie, Patti di comunità sottoscritti, oggetto e durata delle convenzioni, nonché eventuali criticità;
  • dopo cinque anni dall’entrata in vigore, un’indagine sul tasso di sopravvivenza delle imprese incentivate, confrontato con quello di imprese analoghe operanti fuori dall’area incentivata.

Copertura finanziaria e orizzonte temporale della spesa

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva massima di 8 milioni di euro per il periodo 2022-2028, con copertura mediante stanziamenti del bilancio regionale e successiva legge di bilancio per gli esercizi 2027 e 2028 nei limiti indicati dalla norma finanziaria. La disciplina finanziaria è quindi connessa a un orizzonte temporale pluriennale, ma gli incentivi e le relative erogazioni sono destinati a svilupparsi entro tale periodo.

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