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Legge

L.R. Toscana 5/2022

Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione.

Normativa regionaleL.R. Toscana 5/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge incrementa la dotazione organica dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale per ricomprendere le figure apicali, e dal 2021 imputa le loro retribuzioni di posizione e risultato al fondo dirigenziale, nel rispetto della spesa 2016 e dei limiti statali. I contratti già in essere restano efficaci fino alla scadenza naturale. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Dotazione organica e fondo retributivo per le figure dirigenziali apicali regionali

Dotazione organica e trattamento economico delle figure apicali regionali

La legge regionale disciplina, per la Regione interessata, l’inquadramento organico e il finanziamento del trattamento economico delle principali figure dirigenziali apicali della Giunta e del Consiglio regionale. L’obiettivo è quello di riallineare la dotazione di personale e la copertura della retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Incremento della dotazione organica dirigenziale

La dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale viene aumentata in misura corrispondente alle seguenti posizioni apicali:

  • Direttore generale;
  • Avvocato generale;
  • quattordici direttori della Giunta regionale;
  • Segretario generale del Consiglio regionale.

L’adeguamento è coerente con la disciplina organizzativa richiamata dalla normativa regionale sul personale e sull’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale.

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali è imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale. Tale imputazione comporta un incremento del fondo stesso, con la contestuale riduzione dei precedenti stanziamenti di bilancio destinati a tale finalità.

Il meccanismo è comunque vincolato a due limiti:

  • deve restare ferma la spesa complessiva sostenuta per la medesima finalità nell’anno 2016;
  • deve essere rispettato il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

La disciplina è quindi finalizzata a garantire l’invarianza della spesa complessiva.

Regime dei contratti in essere

I contratti di lavoro delle figure dirigenziali apicali già in essere alla data di entrata in vigore della legge conservano efficacia fino alla loro scadenza naturale. La norma, quindi, non incide retroattivamente sulla durata dei rapporti già formalmente instaurati, ma ne assicura la prosecuzione sino al termine previsto.

Effetti finanziari

La legge dichiara espressamente di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’intervento è quindi strutturato in modo da avvenire a legislazione e spesa invariata, attraverso riallocazione interna delle risorse già disponibili.

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