Deliberazione n. 782 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a possibile diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del contenuto oggetto di segnalazione e a preservarne l’eventuale acquisizione in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi. La decisione conferma l’uso del meccanismo d’urgenza previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione relativa a possibile diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni di soggetti che abbiano fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso;
- la previsione per cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica.
Origine della procedura e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme indicate. La segnalazione è stata protocollata e valutata in termini di compatibilità con la fattispecie normativa richiamata.
Misure urgenti adottate il 2 dicembre 2024
Con le determinazioni nn. 585 e 586 del 2 dicembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, rispettivamente su Instagram e Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’adempimento.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Profili pratici per i destinatari
Il provvedimento evidenzia che, in caso di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy:
- le piattaforme digitali possono ricevere ingiunzioni immediate a bloccare la diffusione del materiale;
- può essere richiesta la conservazione probatoria del contenuto eventualmente acquisito in chiaro;
- l’adozione delle misure urgenti può precedere la ratifica collegiale, in ragione dell’esigenza di evitare la circolazione del materiale in tempi rapidissimi.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per impedire la possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 585 e 586 del 2 dicembre 2024, ordinando ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 585/2024 e 586/2024 adottati il 2 dicembre 2024, confermandone gli effetti nei confronti dei destinatari.
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