L.R. Calabria 20/2015
Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria n. 4/1995 introducendo nuove tipologie (tra cui appartamenti ammobiliati per uso turistico), disciplina SCIA, classificazione, comunicazioni prezzi e dati turistici, controlli e sanzioni. Prevede anche disposizioni transitorie per le strutture già autorizzate e l’adeguamento di alcune categorie entro 180 giorni.
Classificazione e disciplina degli esercizi ricettivi extralberghieri in Calabria
Modifica della disciplina degli esercizi ricettivi extralberghieri in Calabria
La legge regionale Calabria 27 novembre 2015, n. 20 interviene in modo esteso sulla l.r. 7 marzo 1995, n. 4, aggiornando la classificazione e i requisiti delle strutture ricettive extralberghiere operanti nel territorio regionale. La disciplina risultante riguarda autorizzazioni/SCIA, tipologie di strutture, classificazione, comunicazioni ai comuni e alla Regione, prezzi, controlli e sanzioni.
Ambito applicativo e nuove tipologie ricettive
Il provvedimento amplia l’elenco delle strutture ricettive extralberghiere includendo gli appartamenti ammobiliati per uso turistico. Restano disciplinate, con regole specifiche, le principali categorie extralberghiere già previste dalla legge regionale, tra cui residenze di campagna, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri di soggiorno studi, rifugi escursionistici e di montagna, affittacamere e ostelli per la gioventù.
Regime abilitativo: SCIA e comunicazioni al comune
Per varie attività ricettive viene introdotta o confermata l’applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della l. 241/1990 e del d.lgs. 59/2010 come modificato dal d.lgs. 147/2012. La SCIA va trasmessa al comune competente, secondo il modello predisposto dal comune stesso. Quando è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, il gestore o un preposto deve indicare nella SCIA i requisiti richiesti dalla legge n. 287/1991, con obbligo di garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi.
Per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico, chi concede in locazione a turisti fino a tre unità immobiliari, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d’impresa, deve darne comunicazione al comune entro il 31 marzo nelle località turistico-balneari e entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso la comunicazione deve precedere di almeno una settimana l’arrivo della prima locazione.
Disciplina delle principali strutture extralberghiere
La legge ridefinisce o aggiorna la disciplina di diverse tipologie:
- Residenze di campagna: soggette a SCIA; se servono alimenti e bevande, vanno indicati i requisiti di legge e garantita la prevalenza di prodotti locali calabresi.
- Case e appartamenti per vacanze: è prevista anche la nozione di gestione imprenditoriale, comprensiva di imprese e agenzie immobiliari del settore turistico, anche per meno di tre unità immobiliari. Per i residence è richiesto un minimo di sette unità immobiliari di civile abitazione.
- Case per ferie: possono assumere una specificazione tipologica concordata con il comune e sono assoggettate a SCIA.
- Case religiose di ospitalità e centri di soggiorno studi: vengono assoggettati a SCIA, con le stesse regole per la somministrazione eventuale di alimenti e bevande.
- Rifugi escursionistici e di montagna: per l’esercizio è richiesta SCIA corredata, tra l’altro, da una dichiarazione di idoneità del custode a gestire il rifugio e ad assicurare interventi di primo soccorso; se si somministrano cibi e bevande, si applicano gli obblighi sui requisiti e sulla prevalenza di prodotti locali.
- Affittacamere: la disciplina di classificazione è aggiornata con requisiti minimi e dotazioni specifiche.
Classificazione delle strutture
La legge istituisce una disciplina unitaria di classificazione delle strutture extralberghiere, demandata alla Regione, sulla base della segnalazione presentata al SUAP comunale e della documentazione tecnica allegata dal gestore. La classificazione:
- si fonda sui requisiti minimi previsti dagli allegati tecnici della legge;
- è contraddistinta da un punteggio espresso in “sorrisi” per alcune tipologie;
- ha validità quinquennale;
- deve essere aggiornata con nuova SCIA entro 90 giorni in caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello attribuito.
Il comune verifica d’ufficio i requisiti, anche su esposto o reclamo; in caso di carenze invita l’interessato ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni e, decorso inutilmente tale termine, dispone la sospensione dell’attività. Se nei 30 giorni successivi alla sospensione non si provvede all’adeguamento, il comune rettifica la classificazione. È ammesso ricorso al comune entro 30 giorni dalla notifica, con decisione entro i successivi 90 giorni.
Requisiti minimi, classificazione e allegati tecnici
La legge sostituisce gli allegati di classificazione della l.r. n. 4/1995 con nuove tabelle per:
- REC: residenze di campagna;
- CAV: case e appartamenti per vacanze;
- CF: case per ferie;
- AAUT: appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
- OS: ostelli per la gioventù;
- RIM: rifugi escursionistici e di montagna;
- AFF: affittacamere.
Gli allegati fissano requisiti su servizi di ricevimento, pulizia, biancheria, dotazioni di camere e bagni, riscaldamento, accessibilità, connessione informatica, telefono, parcheggi e ulteriori servizi complementari. Per talune strutture esistenti sono previsti termini di adeguamento differiti, in genere tra 12 e 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento richiamato nelle note tecniche.
Dati turistici, prezzi e pubblicità delle tariffe
I titolari o gestori delle strutture extralberghiere devono trasmettere telematicamente alla Regione, tramite il SIRDAT, i dati sulle variazioni della ricettività e sul movimento turistico secondo lo scadenzario notificato dopo l’entrata in vigore della legge. I comuni possono istituire uffici per la rilevazione e trasmissione dei dati relativi agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
La legge impone inoltre la pubblicità dei prezzi e la comunicazione annuale alla Regione, entro il 1° ottobre, dei prezzi massimi e minimi e dei servizi offerti, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo; per le località montane l’efficacia decorre dal 1° dicembre dell’anno in corso. Le eventuali modifiche vanno comunicate entro il 31 marzo. In caso di nuova apertura o sospensione, gli adempimenti vanno assolti entro la data di apertura o riapertura; in caso di subentro, la nuova dichiarazione dei prezzi va inviata entro 30 giorni solo se si intendono modificare i prezzi già comunicati.
Banca dati regionale e controlli
I comuni devono trasmettere alla Regione, per via telematica, le informazioni su nuove aperture, variazioni, cessazioni e revoche, per l’aggiornamento della banca dati regionale. Le funzioni di vigilanza e controllo sono attribuite ai comuni, tramite SUAP o apposita conferenza di servizi, ferme restando le competenze sanitarie e di pubblica sicurezza.
Sanzioni
Per violazioni della disciplina sulla SCIA, sulla classificazione, sulla trasmissione e pubblicità dei prezzi e sull’obbligo di somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi, il comune applica una sanzione amministrativa da 260 euro a 1.000 euro per singola violazione.
Disposizioni transitorie
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Regione deve acquisire dai titolari o gestori delle strutture già autorizzate la documentazione integrativa richiesta dalla nuova disciplina. Le case religiose di ospitalità e i centri di vacanza per ragazzi esistenti e classificati devono adeguarsi, rispettivamente, alla disciplina delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Clausola finanziaria ed efficacia
La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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