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Legge

L.R. Calabria 24/2015

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria riducendo da 35 a 32 il numero complessivo previsto in un articolo e, soprattutto, da 25 a 22 i componenti elettivi, con nuova ripartizione territoriale tra le cinque province. Non introduce oneri aggiuntivi e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Riduzione a 22 membri della composizione del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria

Riduzione della composizione del Consiglio regionale delle Autonomie locali

La legge regionale della Calabria 27 novembre 2015, n. 24 interviene sulla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, ridefinendo la composizione numerica del Consiglio regionale delle Autonomie locali e la relativa ripartizione territoriale dei componenti. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Calabria e opera come modifica puntuale dell’assetto del Consiglio.

Nuovo numero dei componenti

Il provvedimento riduce i contingenti previsti dalla legge del 2007:

  • nell’articolo 2, comma 1, il numero dei componenti è portato da 35 a 32;
  • nell’articolo 3, comma 1, i membri sono ridotti da 25 a 22;
  • all’articolo 7, comma 6, il richiamo numerico è adeguato da 25 a 22;
  • all’articolo 8, comma 7, il riferimento alfabetico è aggiornato da “i)” a “h)”.

Ripartizione territoriale dei 22 membri

La riformulazione dell’articolo 3, comma 2, stabilisce che i 22 membri siano ripartiti in collegi provinciali sulla base delle risultanze ufficiali dell’ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, per garantire una rappresentanza territoriale-demografica adeguata e proporzionale tra le cinque province calabresi. La distribuzione è la seguente:

  • 8 al collegio dei comuni della provincia di Cosenza;
  • 6 al collegio dei comuni della provincia di Reggio Calabria;
  • 4 al collegio dei comuni della provincia di Catanzaro;
  • 2 al collegio dei comuni della provincia di Crotone;
  • 2 al collegio dei comuni della provincia di Vibo Valentia.

Criteri di composizione dei collegi

La tabella sostitutiva dell’articolo 3, comma 4, ripartisce i seggi anche per categorie di enti locali e rappresentanze specifiche. In sintesi, sono previste quote per:

  • comuni non capoluogo;
  • piccoli comuni;
  • comuni montani;
  • comuni appartenenti a minoranze linguistiche;
  • presidenti dei consigli comunali;
  • unioni di comuni. La tabella determina, per ciascuna provincia, il numero di rappresentanti attribuiti a tali categorie, fino al totale complessivo di 22.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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