Circolare numero 23 del 24-1-2007
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità contributive per il 2007 in materia di IVS, CIGS e mobilità, CUAF e altre contribuzioni minori, nonché le misure correlate al TFR destinato alla previdenza complementare. Vengono inoltre chiariti gli adeguamenti per specifiche categorie di datori di lavoro e lavoratori, inclusi settori con discipline speciali come cooperative, pesca, personale all'estero e amministrazioni statali. Sono indicati aliquote, decorrenze, modalità operative e aggiornamenti delle procedure DM10/2.
Innovazioni contributive per l'anno 2007 a carico dei datori di lavoro
Innovazioni contributive per l'anno 2007
La circolare fornisce un quadro sintetico delle principali novità legislative in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l’anno 2007. L’intervento riguarda sia l’IVS sia ulteriori contribuzioni collegate a specifiche gestioni e settori, con indicazione delle decorrenze dal periodo contributivo o di paga di gennaio 2007 e delle modalità operative di gestione nei flussi contributivi.
Aumento dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori
A decorrere dal 1 gennaio 2007, in attuazione dell’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive aumenta di 0,30 punti percentuali. La circolare precisa che la contribuzione pensionistica complessivamente dovuta da datore di lavoro e lavoratore non può superare il 33 per cento.
La previsione ha carattere generale e riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto, con la sola eccezione del Fondo volo, per il quale le aliquote risultano già superiori al 33 per cento per tutte le categorie di iscritti. Per la generalità delle aziende, dal periodo contributivo "GENNAIO 2007" la contribuzione pensionistica si colloca quindi al 33 per cento, di cui il 9,19 per cento a carico del lavoratore.
Incrementi biennali dell’aliquota FPLD per alcune categorie di datori di lavoro
La circolare richiama il meccanismo di incremento progressivo previsto per i datori di lavoro che, alla data del 1 gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43 punti percentuali proveniente dalle gestioni TBC, maternità e CUAF. In tali casi, l’onere residuale è scaglionato mediante un aumento dello 0,50 per cento ogni due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1997.
Per il periodo contributivo gennaio 2007 tali datori di lavoro devono quindi applicare un ulteriore incremento dello 0,50 per cento dell’aliquota FPLD. La circolare ricorda inoltre che il percorso di adeguamento deve proseguire fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento, a cui si sommano l’incremento di 0,30 punti percentuali introdotto dalla legge finanziaria 2007 e, per i soggetti tenuti al versamento, lo 0,70 per cento ex GESCAL.
Aliquote 2007 per settori con regole speciali
La circolare contiene una serie di precisazioni per categorie particolari di datori di lavoro, per le quali l’adeguamento contributivo segue regole specifiche. In particolare vengono considerati:
- le amministrazioni statali e gli enti pubblici non soggetti alla disciplina CUAF;
- i settori esclusi dal contributo per l’indennità economica di maternità;
- i settori esclusi sia dalla maternità sia dall’ex contributo TBC;
- i datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C);
- le aziende che occupano personale all’estero assicurato ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398, ovvero personale distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale che prevedono l’esenzione CUAF;
- i piloti dei porti;
- le cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958.
Per ciascuna fattispecie la circolare indica le aliquote IVS da gennaio 2007, distinguendo i casi con GESCAL e senza GESCAL e specificando la quota a carico del lavoratore o del socio. In sintesi, vengono confermati gli incrementi graduali già previsti dalla normativa precedente, con applicazione delle aliquote aggiornate per il 2007.
Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, la circolare richiama l’art. 9 della legge n. 413/1984, secondo cui l’aliquota afferente al FPLD segue quella prevista per le aziende del settore agricolo. L’adeguamento, in base al d.lgs. n. 146/1997, prevede un incremento annuale di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento, cui si aggiungono lo 0,70 per cento ex GESCAL e lo 0,30 per cento della legge finanziaria 2007.
Per l’anno 2007, tuttavia, l’incremento annuale è sospeso in forza dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, i cui effetti operano per il triennio 2006-2008. La quota a carico del lavoratore è già a regime e, tenuto conto dell’aumento di 0,30 punti percentuali, arriva al 9,19 per cento. L’aliquota complessiva per il 2007 è quindi fissata al 27,60 per cento, comprensiva dello 0,70 ex GESCAL, con 9,19 per cento a carico del marittimo.
CIGS e mobilità: proroga e contribuzione dovuta
L’art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006 proroga fino al 31 dicembre 2007 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per specifiche imprese dei settori commerciale, turistico e della vigilanza, individuate dalla circolare in base al numero di dipendenti.
I datori di lavoro interessati devono versare, senza soluzione di continuità a partire dalla denuncia relativa al periodo di paga "GENNAIO 2007", la contribuzione prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990 pari allo 0,90 per cento, nonché quella prevista dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 pari allo 0,30 per cento.
CUAF, disoccupazione, maternità e altre contribuzioni minori
Per le contribuzioni CUAF, disoccupazione, maternità e altre contribuzioni minori restano in vigore gli esoneri già previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000, con decorrenza 1 febbraio 2001, e quelli introdotti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, con decorrenza 1 gennaio 2006.
La circolare non introduce nuove regole operative, ma rinvia alle istruzioni già fornite in precedenza in tema di nettizzazione dei contributi e alle indicazioni contenute nel messaggio n. 41749 del 22 dicembre 2005.
Fondo di garanzia TFR e previdenza complementare
La circolare illustra le misure compensative previste per i datori di lavoro che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare. L’art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006, dispone l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo per l’erogazione del TFR previsto dalla legge finanziaria 2007.
I datori di lavoro che già effettuano tali conferimenti possono recuperare la quota di esonero a partire dal periodo "GENNAIO 2007" in sede di conguaglio dei contributi mensili dovuti. Operativamente devono:
- continuare a esporre nei quadri B/C del DM10/2 i contributi comprensivi delle aliquote dello 0,20 per cento o dello 0,40 per cento per i dirigenti ex INPDAI;
- determinare la percentuale di esonero in proporzione alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riportare l’importo nel quadro D del DM10/2 con il nuovo codice "TF01", avente il significato di "rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.".
La circolare segnala che una successiva circolare fornirà le istruzioni relative alla quota connessa al trasferimento del TFR alla previdenza complementare e al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto al settore privato.
Cooperative di cui al DPR n. 602/1970
Per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997. La quota residua collegata alla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale era stata fissata, dal 2005 fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 1,93 punti percentuali.
Dal 1 gennaio 2007, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423/2001, viene meno la differenziazione tra imponibili giornalieri. Ne deriva che la retribuzione imponibile per tutte le contribuzioni dovute dai soci delle cooperative deve essere determinata secondo le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori, senza distinzione tra le diverse forme assicurative. Il codice "R250" del quadro D della denuncia DM10/2 non è più operativo.
Aggiornamento delle procedure e delle tabelle aliquote
In chiusura, la circolare informa che le procedure di calcolo relative alle denunce DM10/2 sono state aggiornate tenendo conto di tutte le innovazioni illustrate. È inoltre previsto che, a breve, sul sito internet dell’Istituto siano rese disponibili le tabelle delle aliquote aggiornate.
Punti principali
Aumento contributo IVS a carico dei lavoratori
Dal 1 gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore aumenta di 0,30 punti percentuali, in attuazione della legge finanziaria 2007. La misura massima complessiva della contribuzione pensionistica non può superare il 33%, salvo il Fondo volo, già oltre tale livello. Per la generalità delle aziende, dal periodo contributivo gennaio 2007 la contribuzione pensionistica si attesta al 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.
Incrementi graduali dell'aliquota FPLD per particolari datori di lavoro
Per i datori di lavoro che al 1 gennaio 1996 non avevano trasferito integralmente al FPLD la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, maternità e CUAF, continua l'aumento biennale dello 0,50% a carico del datore di lavoro. Dal periodo contributivo gennaio 2007 l'aliquota FPLD aumenta di 0,50 punti percentuali, fino a raggiungere il 32% complessivo, cui si aggiungono lo 0,30% previsto per tutti e, per i soggetti obbligati, lo 0,70% ex GESCAL.
Regimi speciali: amministrazioni statali, enti pubblici, CUAF esonerata e altre casistiche
La circolare dettaglia le aliquote 2007 per settori con esclusioni o esoneri specifici: amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti alla CUAF, settori esclusi da maternità e/o TBC, datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C), aziende con personale all'estero o distaccato in paesi con accordi parziali, piloti dei porti e cooperative della piccola pesca. Per ciascuna categoria sono indicati i livelli di aliquota IVS da gennaio 2007 e la quota a carico del lavoratore o socio, distinguendo i casi con o senza GESCAL.
Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
Per questo settore l'aliquota segue il regime previsto per le aziende agricole, con adeguamento annuale di 0,20 punti percentuali a carico del datore fino al 32% complessivo, oltre allo 0,70% ex GESCAL e allo 0,30% introdotto dalla finanziaria 2007. Per il 2007 l'aumento annuale è sospeso per effetto della sospensione triennale 2006-2008. L'aliquota a carico del lavoratore è già a regime (8,89%) e, con l'incremento dello 0,30%, raggiunge il 9,19%.
Proroga CIGS e mobilità per determinati settori
La legge finanziaria 2007 proroga fino al 31 dicembre 2007 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro interessati devono versare, dal periodo di paga gennaio 2007, la contribuzione dello 0,90% per la CIGS e dello 0,30% per la mobilità.
CUAF, disoccupazione, maternità e altre contribuzioni minori
Per queste contribuzioni restano applicabili gli esoneri già previsti dalla normativa vigente: quelli ex art. 120 della legge n. 388/2000 dal 1 febbraio 2001 e quelli introdotti dalla legge finanziaria 2006 (commi 361 e 362) dal 1 gennaio 2006. Per la fruizione degli esoneri si rinvia alle istruzioni sulla nettizzazione dei contributi già fornite con precedenti circolari e messaggi.
Esonero dal contributo al Fondo di garanzia per il TFR e previdenza complementare
L'articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge finanziaria 2007, prevede l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare o al Fondo per l'erogazione del TFR. I datori di lavoro che già destinano quote di TFR possono recuperare l'esonero dal periodo gennaio 2007 in sede di conguaglio DM10/2, esponendo i contributi nei quadri B/C, determinando la percentuale di esonero e riportando l'importo nel quadro D con il nuovo codice TF01.
Cooperative di cui al DPR n. 602/1970
Dal 1 gennaio 2007 viene meno la differenziazione tra imponibili giornalieri per i soci delle cooperative che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva. La base imponibile per tutte le contribuzioni deve essere determinata secondo le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori, senza distinzione tra forme assicurative. Il codice DM10/2 'R250' non è più operativo. Le procedure di calcolo DM10/2 sono state aggiornate e saranno rese disponibili anche le tabelle aliquote aggiornate.
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