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Circolare

Circolare numero 22 del 23-1-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di contribuzione per l’apprendistato e per una serie di rapporti di lavoro agevolati, con decorrenza 1° gennaio 2007. Vengono chiarite le nuove aliquote, le riduzioni per i datori di lavoro con fino a 9 dipendenti, i criteri di calcolo della forza aziendale, le tipologie contrattuali interessate e quelle escluse. È inoltre disciplinata la proroga al 31 dicembre 2007 dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, oltre alle modalità operative di esposizione e regolarizzazione nel DM10/2 e nel flusso EMens.

Nuove misure contributive per apprendistato e assunzioni agevolate; proroga iscrizione nelle liste di mobilità

Legge finanziaria 2007: nuove misure contributive per apprendistato e assunzioni agevolate

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento alle modifiche contributive introdotte dal comma 773 in materia di apprendistato e di rapporti di lavoro agevolati, nonché alla proroga prevista dal comma 1211 per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese di minori dimensioni. Le disposizioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007 e incidono sia sulle aliquote sia sulle modalità di denuncia e regolarizzazione contributiva.

Apprendistato: nuova aliquota e decorrenza

Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007, la contribuzione datoriale per gli apprendisti artigiani e non artigiani è rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Alla contribuzione del datore si aggiunge la quota a carico dell’apprendista, che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione dei lavoratori dipendenti previsto dal comma 769 della medesima legge, si attesta al 5,84%.

La nuova disciplina produce effetto immediato sia per i rapporti già in essere sia per quelli da instaurare. La circolare precisa inoltre che, dalla stessa data, viene meno per le Regioni l’obbligo di pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani previsto dall’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Resta altresì stabilito che agli apprendisti si applicano le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale dei lavoratori subordinati. La ripartizione della contribuzione fra le gestioni previdenziali sarà definita con successivo decreto ministeriale, anche con riferimento alla quota utile al finanziamento della prestazione di malattia.

Riduzioni contributive per datori con non più di nove addetti

Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi del primo anno e di 7 punti percentuali per quelli del secondo anno. La circolare evidenzia che tale beneficio è strettamente collegato al rapporto di apprendistato e alla consistenza aziendale, oltre che al periodo di vigenza del contratto.

Le riduzioni restano applicabili anche se, durante lo svolgimento del rapporto, la dimensione aziendale superi il limite delle nove unità; tuttavia, dopo il primo biennio di ciascun contratto, le agevolazioni cessano comunque di operare. Per i datori di lavoro che abbiano più di nove dipendenti, invece, trova applicazione la contribuzione complessiva ordinaria del 15,84% (10% datore di lavoro + 5,84% lavoratore), indipendentemente dalla durata del rapporto.

Criteri per la determinazione dell’organico

La circolare disciplina puntualmente il criterio di calcolo dei dipendenti ai fini della verifica della soglia delle nove unità. Per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento rilevante è quello di costituzione del singolo rapporto di apprendistato; per le assunzioni anteriori, operate entro il 31 dicembre 2006, occorre fare riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006.

Nel computo devono essere inclusi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi lavoranti a domicilio e dirigenti. Il lavoratore assente, anche se non retribuito, viene escluso solo se sostituito da altro lavoratore, che sarà allora computato. Sono invece esclusi:

  • gli apprendisti;
  • gli eventuali CFL ancora in essere dopo la riforma del mercato del lavoro;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;
  • i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex articolo 20 della legge n. 223/1991;
  • i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.

I rapporti part-time si calcolano in proporzione all’orario svolto, con arrotondamento all’unità della frazione superiore alla metà dell’orario normale. I lavoratori intermittenti sono considerati secondo la normativa di riferimento. I rapporti a tempo determinato di durata inferiore all’anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta. Ai fini del requisito occupazionale, va considerata l’intera struttura aziendale complessivamente intesa.

Assunzioni agevolate: estensione della nuova misura contributiva

Il comma 773 estende dal 1° gennaio 2007 la nuova misura contributiva anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Per i rapporti agevolati rientranti nella previsione, la contribuzione datoriale è quindi portata al 10%.

La circolare ricomprende tra i rapporti interessati, già in essere o da avviare:

  • assunzioni a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni di rapporto di lavoratori in mobilità;
  • assunzioni di lavoratori in mobilità ex legge n. 52/1998 e successive modificazioni, la cosiddetta "piccola mobilità";
  • lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità;
  • assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi;
  • assunzioni con contratto di inserimento/reinserimento per le quali sia possibile il versamento del solo contributo settimanale;
  • trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato;
  • assunzioni di giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica;
  • eventuali CFL residui nei casi in cui è ammesso il solo contributo settimanale;
  • assunzioni conseguenti a contratti di solidarietà espansivi.

Per la generalità dei casi, l’aliquota pensionistica complessiva si colloca quindi al 19,19% (10% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore), con eccezione dei rapporti di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987.

Rapporti esclusi dalla nuova disciplina

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disposizione i rapporti agevolati per i quali la contribuzione è già ridotta, nonché quelli in cui non è previsto alcun onere datoriale.

Tra i primi la circolare cita, a titolo esemplificativo:

  • cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro-nord;
  • contratti di inserimento con riduzioni del 25% o superiori;
  • lavoratori diversamente abili per i quali sia prevista la fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un massimo di 8 anni.

Tra i secondi rientrano:

  • cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi assunti da imprese artigiane ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del Mezzogiorno;
  • lavoratori diversamente abili per i quali è prevista la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali, per un massimo di 8 anni;
  • soggetti svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali.

Proroga della mobilità per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Il comma 1211 della legge finanziaria 2007 proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, nei casi in cui non ricorrano le condizioni per attivare le procedure di mobilità.

La legge prevede anche una copertura finanziaria degli oneri per le agevolazioni contributive in caso di assunzione, quantificata in 37 milioni di euro. Per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991, e in particolare della contribuzione datoriale ridotta di 10 punti percentuali dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti nelle apposite liste devono utilizzare i codici P5, P6 e P7 secondo le istruzioni operative richiamate dalla circolare.

Modalità di esposizione nel DM10/2 e nel flusso EMens

Per gli apprendisti, dal 1° gennaio 2007, in sostituzione dei righi 20 e 21 del DM10/2 devono essere utilizzati nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di quattro caratteri. La struttura del codice è così composta:

  • primo carattere numerico: qualifica "5" (apprendista);
  • secondo carattere alfabetico: tipologia di apprendistato;
  • terzo carattere numerico: misura dell’aliquota dovuta;
  • quarto carattere: "0" oppure "P" in caso di part-time.

La circolare riporta le tipologie di apprendistato codificate (espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante, acquisizione di diploma o alta formazione, apprendistato ex legge n. 196/97, apprendisti occupati in sotterraneo iscritti al Fondo minatori) e le aliquote corrispondenti (10%, 1,5%, 3%). Viene fornito anche un esempio applicativo per l’apprendistato professionalizzante presso azienda fino a nove addetti.

In sede di compilazione del DM10/2, i datori di lavoro devono indicare nel campo "n. dipendenti" il numero dei soggetti interessati, nel campo "n. giornate" o ore per i part-time le giornate o le ore lavorate e nel campo "retribuzioni" le relative retribuzioni. Nel campo "somme a debito" va esposta la contribuzione complessivamente dovuta, comprensiva della quota datoriale e di quella a carico dell’apprendista. Nel flusso EMens, gli apprendisti vanno indicati con il codice qualifica 5 nell’apposito elemento; il precedente elemento 4 non deve più essere utilizzato.

Per i lavoratori interessati dalle assunzioni agevolate, la circolare stabilisce che la denuncia prosegue nel quadro B-C del DM10/2 con i codici tipo contribuzione già in uso, come 75, 76, 77 per le assunzioni ex legge n. 223/1991 o P5, P6, P7 per la "piccola mobilità". Nei CTC deve essere riportata la contribuzione complessivamente dovuta, mentre i campi n. dipendenti, n. giornate e retribuzioni continuano a essere valorizzati secondo le ordinarie modalità. Non devono più essere utilizzati i codici importo relativi al contributo fisso settimanale.

Per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche sostitutive del FPLD, tra cui Gestione Contabile Separata ex Fondo Autoferrotranvieri, Gestione Contabile Separata Enti Pubblici Creditizi trasformati in S.p.A. e Fondo Volo, la contribuzione complessivamente dovuta deve essere esposta con i codici già utilizzati per la contribuzione pensionistica, senza più ricorrere ai codici importo del contributo fisso settimanale.

Regolarizzazioni dei periodi gennaio-febbraio 2007

Le aziende che, per i mesi di gennaio e febbraio 2007, abbiano versato i contributi in modo difforme rispetto alle nuove istruzioni possono regolarizzare i periodi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Per gli apprendisti, le eventuali differenze contributive vanno determinate secondo i nuovi criteri e versate nel quadro B-C del DM10/2 con il codice M114, avente il significato di "versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006"; non devono essere indicati numeri di dipendenti, giornate o retribuzioni. Per il recupero di somme a credito, il relativo importo va esposto nel quadro D con il codice L114, avente il significato di "rec. maggiore contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006".

Per le assunzioni agevolate, le differenze contributive devono essere versate nel quadro B-C del DM10/2 con il codice M116, che identifica il "versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2006".

Punti principali

Apprendistato: nuova contribuzione dal 1° gennaio 2007

Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007 la contribuzione datoriale per gli apprendisti artigiani e non artigiani è rideterminata complessivamente nel 10% della retribuzione imponibile previdenziale. Alla quota datoriale si aggiunge la contribuzione a carico dell’apprendista, che sale al 5,84% per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione dei lavoratori dipendenti. La disciplina si applica sia ai rapporti già in essere sia a quelli instaurati dopo la decorrenza. È inoltre estesa agli apprendisti l’indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale del lavoro subordinato.

Riduzione contributiva per datori fino a 9 addetti

Per i datori di lavoro che occupano non più di nove addetti, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno. Rileva il profilo soggettivo legato alla formazione dell’apprendista. Per le assunzioni successive all’entrata in vigore della legge, il requisito occupazionale si valuta al momento di costituzione del singolo rapporto di apprendistato; per quelle anteriori al 31 dicembre 2006, si assume la media degli occupati dell’anno 2006. Restano computati tutti i lavoratori di qualunque qualifica, con specifiche esclusioni previste dalla circolare.

Criteri di calcolo dell’organico

Nel calcolo dei dipendenti rientrano lavoratori di qualunque qualifica, inclusi lavoranti a domicilio e dirigenti. Il lavoratore assente non retribuito è escluso solo se sostituito da altro lavoratore, che sarà computato al suo posto. Sono esclusi apprendisti, eventuali CFL ancora in essere, lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, lavoratori in reinserimento ex legge n. 223/1991 e lavoratori somministrati con riferimento all’organico dell’utilizzatore. I part-time si computano in proporzione all’orario svolto; i lavoratori intermittenti si considerano secondo la normativa di riferimento; i tempi determinati inferiori all’anno e gli stagionali si valutano in base alla percentuale di attività svolta.

Assunzioni agevolate: estensione della nuova misura contributiva

Il comma 773 della legge n. 296/2006 estende dal 1° gennaio 2007 la nuova misura contributiva anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. La contribuzione datoriale passa al 10% per una serie di rapporti agevolati, già in essere o da avviare, tra cui mobilità, piccola mobilità, frontalieri disoccupati in Svizzera iscritti nelle liste di mobilità, CIGS, alcuni contratti di inserimento/reinserimento, trasformazioni di apprendistato in tempo indeterminato, assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica, residui CFL e contratti di solidarietà espansivi. Per la generalità dei casi, l’aliquota pensionistica complessiva diventa pari al 19,19% (10% datore + 9,19% lavoratore), salvo eccezioni per gli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987.

Rapporti esclusi dalle nuove regole

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disposizione i rapporti agevolati per i quali la contribuzione è già ridotta e quelli in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro. Tra i primi figurano, a titolo esemplificativo, assunzioni agevolate di cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, contratti di inserimento con riduzioni già previste e assunzioni di diversamente abili con fiscalizzazione parziale. Tra i secondi rientrano alcune assunzioni di cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi in imprese artigiane o del Mezzogiorno, i casi di fiscalizzazione totale per diversamente abili e i lavoratori svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali.

Proroga iscrizione nelle liste di mobilità

Il comma 1211 della legge finanziaria 2007 proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. Per la copertura degli oneri delle agevolazioni contributive è previsto uno stanziamento di 37 milioni di euro. In caso di assunzione di lavoratori iscritti in tali liste, i datori di lavoro applicano i codici previsti (P5, P6, P7) secondo le istruzioni operative indicate.

Modalità operative per apprendisti e lavoratori agevolati

Dal 1° gennaio 2007, per gli apprendisti, nel DM10/2 vengono introdotti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di quattro caratteri, costruiti con codice qualifica, tipologia di apprendistato, misura dell’aliquota e indicazione del part-time. Sono richiamate le tipologie di apprendistato e le aliquote codificate (10%, 1,5%, 3%). Per il flusso EMens, gli apprendisti devono essere indicati con codice qualifica 5, eliminando l’elemento precedente. Per i lavoratori interessati dalle assunzioni agevolate, le esposizioni continuano nel quadro B-C del DM10/2 con i codici già in uso, indicando la contribuzione complessivamente dovuta; non vanno più utilizzati i codici importo relativi al contributo fisso settimanale.

Regolarizzazioni per gennaio e febbraio 2007

Le aziende che abbiano versato i contributi di gennaio e febbraio 2007 in modo non conforme possono regolarizzare i periodi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Per gli apprendisti, gli importi dovuti si espongono nel quadro B-C con il codice M114 per i versamenti e nel quadro D con il codice L114 per i recuperi a credito. Per le assunzioni agevolate, il versamento delle differenze avviene con il codice M116 nel quadro B-C del DM10/2.

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