L.R. Veneto 23/2023
Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto aggiorna la disciplina di unioni di comuni, fusioni e intese programmatiche di area (IPA): introduce nuovi criteri territoriali e procedurali, incentivi premiali, regole sui referendum di fusione e sulle unioni montane, oltre a varie abrogazioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR n. 120 dell’8 settembre 2023 e opera quindi dal 9 settembre 2023.
Disposizioni su associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e IPA
Disposizioni su associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e IPA
La legge regionale del Veneto riforma in più punti la disciplina dell’esercizio associato di funzioni comunali, delle unioni montane, delle variazioni provinciali e comunali e delle Intese Programmatiche d’Area (IPA). L’intervento mira a rafforzare i criteri territoriali, premiare le aggregazioni comunali e disciplinare in modo più puntuale riconoscimento, verifica e finanziamento delle IPA.
Associazionismo intercomunale e incentivi ai comuni associati
Nella disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i provvedimenti regionali di attuazione di normative comunitarie, statali o regionali devono prevedere misure premiali per i comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata. Le misure possono consistere in incentivi, contributi, punteggi premiali o priorità. Inoltre, gli stessi provvedimenti devono prevedere la decadenza dai benefici nel caso di recesso di un comune dalla forma associativa o di scioglimento anticipato dell’associazione.
Dimensione ottimale delle forme associative e piano di riordino territoriale
Per le forme associative comunali, il requisito demografico minimo in una delle ipotesi previste dalla disciplina viene ridotto da 8.000 a 6.000 abitanti. Viene inoltre introdotto il criterio del rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS). Tale nuovo criterio non si applica alle forme associative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
È inoltre previsto che la Giunta regionale aggiorni la cartografia dell’allegato A alla legge del 2012 e che il piano di riordino territoriale abbia validità quinquennale. Viene anche eliminato il richiamo all’iscrizione nel registro delle forme associative, non più previsto nella medesima formulazione.
Studi di fattibilità per fusioni di comuni
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve definire criteri, parametri e standard minimi per gli studi di fattibilità predisposti da enti o istituti pubblici e privati su un determinato territorio regionale e messi a disposizione dei comuni interessati a un processo di fusione.
Abrogazioni in materia di forme associative
La legge abroga l’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2012, che disciplinava il registro delle forme associative.
Unioni montane: riorganizzazione territoriale e divieto di recesso
Per le unioni montane, gli ambiti territoriali possono essere rideterminati solo mediante scorporo e successiva aggregazione ad altri ambiti, su richiesta motivata dei comuni interessati e con delibere consiliari approvate a maggioranza assoluta. Rimane necessario il rispetto della medesima provincia e del medesimo ATS, salvo deroga motivata per la Provincia di Belluno secondo la procedura prevista. In ogni caso, salvo tale ipotesi di rideterminazione, non è consentito il recesso di un comune montano dall’unione montana di appartenenza.
Organi, criteri e programmazione nelle unioni montane
Viene modificato il meccanismo di designazione di alcuni rappresentanti dei bacini imbriferi montani, sostituendo i presidenti con due presidenti scelti dal rispettivo organo di rappresentanza. Per le risorse previste dalla disciplina sulle unioni montane, l’unione deve adottare il Piano di utilizzo entro trenta giorni. Inoltre, i riferimenti statistici sono adeguati ai censimenti permanenti e la periodicità di alcuni riferimenti passa dal decennio al quinquennio.
Fusioni di comuni: referendum e misure premiali
Per le fusioni di comuni, il referendum è valido nei soli comuni in cui ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; la soglia di partecipazione scende al 25% se gli iscritti all’AIRE superano il 20% degli aventi diritto. Se almeno in un comune il referendum è valido e approvato, l’esito è comunque sottoposto al legislatore anche per i comuni che hanno raggiunto una partecipazione inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto alla soglia prevista, purché sia stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.
I bandi regionali che assegnano risorse ai comuni devono prevedere misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni.
Variazioni provinciali e comunali: procedimenti e referendum
In materia di variazioni provinciali e comunali, si specifica che il riferimento al mandato amministrativo riguarda anche quello di uno solo. È inoltre soppressa la formula che qualificava l’iniziativa legislativa degli enti locali in una delle disposizioni procedurali.
Per le fusioni di comuni, la disciplina del referendum è aggiornata con le soglie di partecipazione e con la possibilità di sottoporre comunque al legislatore gli esiti anche quando solo alcuni comuni hanno raggiunto la soglia, nei limiti previsti.
Viene inoltre inserita una disciplina specifica sulle misure premiali nei bandi regionali a favore dei comuni nati da fusione.
Intese Programmatiche d’Area (IPA): riconoscimento, verifica e finanziamento
Per le IPA, il riconoscimento regionale è subordinato a criteri di ambito territoriale fondati su contiguità territoriale, omogeneità economico-sociale, omogeneità di risorse, infrastrutture e servizi e appartenenza alla medesima provincia e al medesimo ATS. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base di tali criteri e ne verifica ogni due anni la permanenza dei requisiti; se i requisiti mancano o vengono meno, l’IPA decade dal riconoscimento.
La Giunta regionale disciplina anche criteri e modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute. Le eventuali deroghe al requisito della medesima appartenenza all’ATS possono essere valutate per IPA che dimostrino una pluriennale attività a favore della realtà economica e sociale del territorio e i cui comuni aderiscano ad altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.
La nuova regola sul requisito dell’ATS non si applica alle IPA che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già acquisito la personalità giuridica di diritto privato.
Decorrenza e regime finanziario
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 9 settembre 2023. L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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