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Legge

L.R. Veneto 24/2023

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare.

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 24/2023 inserisce nella l.r. 33/1985 l’art. 58 ter, che disciplina un sistema informativo e l’uso volontario di dispositivi telematici sui veicoli più inquinanti per monitorare percorrenze ed emissioni. La disciplina serve a supportare misure anti-smog e il piano regionale aria, nel rispetto di GDPR e Codice privacy. Copre anche il triennio di spesa 2023-2025.

Trattamento di dati per il contenimento dell'inquinamento da traffico veicolare

Trattamento di dati per il contenimento dell’inquinamento da traffico veicolare

La legge regionale del Veneto n. 24 del 2023 interviene sulla legge regionale n. 33 del 1985, introducendo una disciplina specifica sul trattamento di dati personali connesso alle misure di contrasto dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti regionali per la tutela della salute e dell’ambiente, in un quadro di coordinamento con le Regioni del bacino padano.

Finalità e ambito di intervento

La Regione del Veneto opera per assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di qualità dell’aria e per rendere più efficace la tutela di salute e ambiente. In questa prospettiva:

  • promuove attività coordinate con le Regioni del bacino padano;
  • favorisce l’eventuale adozione di strumenti comuni;
  • promuove accordi e intese per diffondere dispositivi, sistemi e tecnologie utili alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

La disciplina ha quindi una dimensione interregionale e riguarda specificamente le misure di contenimento dell’inquinamento da traffico veicolare nel territorio veneto, in relazione al più ampio contesto padano.

Sistema informativo e monitoraggio delle percorrenze

Per sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni, viene istituito un sistema informativo finalizzato a:

  • rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto;
  • correlare tali percorrenze alle rispettive emissioni;
  • individuare modalità di utilizzo dei veicoli conformi al piano regionale di risanamento dell’atmosfera e alle misure straordinarie definite dalla Giunta regionale.

La norma collega quindi il monitoraggio dei chilometri percorsi alla valutazione dell’impatto emissivo, con finalità conoscitive e di supporto alle politiche regionali di risanamento dell’aria.

Dispositivi telematici e adesione volontaria

Per le finalità indicate, sui veicoli più inquinanti possono essere installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili. Tali dispositivi servono a:

  • monitorare gli stili di guida;
  • monitorare i chilometri percorsi;
  • consentire di condizionare le percorrenze al potenziale inquinante del veicolo;
  • localizzare i tratti stradali percorsi.

La partecipazione è dunque volontaria e si concentra sui veicoli maggiormente inquinanti, nell’ottica di sperimentare strumenti di governo della mobilità più coerenti con il livello emissivo dei mezzi.

Trattamento dei dati personali e limiti di utilizzo

Per i controlli e il monitoraggio dell’efficacia delle misure, la Regione può trattare esclusivamente i dati personali necessari a:

  • verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in sede di adesione all’uso dei dispositivi telematici;
  • perseguire gli obiettivi del piano regionale di risanamento dell’atmosfera.

Il trattamento deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come richiamati dalla legge. La norma delimita espressamente l’oggetto del trattamento ai dati indispensabili per il controllo delle percorrenze autorizzate e per le finalità ambientali perseguite.

Compiti della Giunta regionale e garanzie di protezione dei dati

La Giunta regionale è chiamata a definire:

  • i tipi di dati trattati;
  • le operazioni eseguibili;
  • le modalità di elaborazione;
  • le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, anche in relazione alle nuove tecnologie.

Sono inoltre esaminati nell’ambito della DPIA, ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, gli aspetti relativi:

  • all’utilizzo di nuove tecnologie;
  • alla profilazione degli utenti;
  • alle decisioni automatizzate.

La norma attribuisce quindi alla Giunta un ruolo centrale nella definizione delle regole tecniche e di protezione dei dati, nel rispetto della valutazione d’impatto.

Utilizzo di sistemi di altre amministrazioni regionali

Per attuare la disciplina, la Regione del Veneto può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, purché effettuata da soggetti che garantiscano il rispetto delle prescrizioni sui trattamenti previste dalla legge, in particolare in materia di limitazione dei dati trattati e di misure di protezione.

Veicoli interessati e modalità attuative

La Giunta regionale definisce anche:

  • i veicoli interessati dalla disciplina;
  • le modalità attuative del sistema.

La legge rinvia quindi alla successiva disciplina amministrativa l’individuazione concreta dell’ambito applicativo e delle regole operative.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in:

  • euro 57.844,00 per l’esercizio 2023;
  • euro 102.873,00 per l’esercizio 2024;
  • euro 89.986,00 per l’esercizio 2025.

La copertura è assicurata con risorse afferenti al decreto del Direttore generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2020, n. 412, allocate nel bilancio di previsione 2023-2025 nella Missione 9, Programma 08, Titolo 1.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è destinata ad applicarsi nel territorio del Veneto. Non emerge un termine finale di efficacia della disciplina sostanziale; restano però circoscritti a specifici esercizi finanziari gli oneri di bilancio indicati nella norma finanziaria.

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