Deliberazione n. 51 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate il 19 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti miravano a impedire la diffusione, su Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. È stata inoltre prescritta la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn contro piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni d’urgenza adottate il 19 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che la persona interessata temeva potesse essere diffuso tramite Instagram e Telegram senza il proprio consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, dedicato alle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate, rappresentando una situazione riconducibile al c.d. revenge porn. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 35 e 36 del 19 gennaio 2024.
Le misure disposte sono state:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro soltanto a fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’eventuale materiale così conservato.
Ratifica finale del Garante
Ricevute le note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e valutate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 35/2024 e 36/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già adottate.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Instagram e Telegram. La base normativa richiamata è quella introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere la segnalazione e a decidere entro 48 ore ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 35 e 36 del 19 gennaio 2024. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le stesse determinazioni hanno prescritto alle società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie. La conservazione doveva avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 24 gennaio 2024, ha preso atto delle note di trasmissione ai gestori, delle osservazioni ex art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha quindi ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 35/2024 e 36/2024 adottati nei confronti delle tre società.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 40 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Deliberazione n. 44 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 34 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 33 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 38 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 36 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →