L.R. Toscana 77/2004
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’amministrazione, la tutela, la valorizzazione e la dismissione dei beni del demanio e del patrimonio regionale toscano, con regole su acquisti, concessioni, inventario, alienazioni, prelazioni e stime. Prevede inoltre un piano triennale degli interventi sul patrimonio immobiliare e, dal 2024, procedure per opere di interesse pubblico e strategico.
Demanio e patrimonio della Regione Toscana e disciplina delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Demanio e patrimonio della Regione Toscana
La legge disciplina l’amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale della Toscana, secondo il codice civile e la normativa finanziaria regionale. Regola anche la gestione dei beni mobili e immobili in uso al Consiglio regionale, la valorizzazione del patrimonio, le alienazioni e alcune disposizioni speciali per beni confiscati e beni del settore forestale.
Ambito di applicazione e soggetti competenti
L’amministrazione, la conservazione, la gestione e la manutenzione dei beni regionali sono affidate alle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti secondo l’ordinamento interno. Per i beni in uso al Consiglio regionale valgono regole specifiche, con rinvio al relativo regolamento interno per i beni mobili e, per gli immobili, con possibilità di svolgere direttamente anche manutenzioni straordinarie entro il limite di 150.000 euro, con comunicazione alla Giunta.
Inventario generale dei beni
I beni regionali e i diritti reali costituiti per la loro utilità confluiscono in un inventario generale, tenuto anche con sistemi informatici. L’inventario è articolato in registri distinti per beni demaniali, beni del patrimonio immobiliare, beni mobili, titoli e azioni. Le strutture competenti inviano annualmente i dati necessari all’aggiornamento dei registri per garantire unicità e completezza dell’inventario.
Acquisto, acquisizione e liberalità
La Regione acquista beni immobili o diritti reali su immobili per usi pubblici entro gli stanziamenti di bilancio, di norma tramite bando pubblico e scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la trattativa privata è ammessa solo quando particolari esigenze di localizzazione, composizione o dimensione del bene la rendano opportuna. I beni acquisiti per espropriazione entrano nel demanio o nel patrimonio indisponibile secondo la loro natura e destinazione. Le donazioni, eredità e legati sono accettati o rifiutati dal dirigente competente in materia di patrimonio con atto motivato; per il Consiglio regionale servono anche la deliberazione favorevole dell’Ufficio di presidenza e, per i beni librari, l’istruttoria della struttura della biblioteca.
Opere pubbliche e cessioni gratuite
Le opere pubbliche realizzate dalla Regione e suscettibili di utilizzo diretto in ambito locale possono essere trasferite gratuitamente agli enti locali interessati. Le opere acquisite alla proprietà regionale sono inventariate sulla base del certificato di collaudo finale o, per lavori pluriennali, annualmente in base agli stati di avanzamento; se manca il certificato di collaudo, è possibile l’iscrizione in inventario tramite atto tecnico che ne verifichi funzionalità e sicurezza. La Giunta può inoltre trasferire gratuitamente porzioni di terreno di scarsa rilevanza economica, entro un ettaro, originate da strade, sistemazioni idrauliche o altre opere pubbliche.
Permute e beni mobili
La Giunta può disporre permute di beni del patrimonio regionale per utilità generale o razionalizzazione della gestione, con stima dei beni e conguaglio entro il limite di un quarto del valore del bene regionale. L’acquisto dei beni mobili segue la disciplina contrattuale regionale e la normativa sugli appalti pubblici. I beni mobili inutili o inservibili possono essere dichiarati fuori uso e, se ancora utilizzabili, ceduti a terzi secondo il regolamento attuativo.
Utilizzazione del demanio e del patrimonio indisponibile
I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle originarie, purché compatibili con la natura del bene. Su tali beni non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo autorizzazioni temporanee o concessioni in uso senza pregiudizio della funzione pubblica. I beni del patrimonio indisponibile possono essere messi a disposizione di enti pubblici o privati per attività di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene; in casi specifici possono essere costituiti diritti reali a favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio, con atto pubblico.
Tutela dei beni demaniali e indisponibili
La tutela dei beni avviene di norma in via amministrativa mediante diffida e ordine di ripristino, secondo le procedure del regolamento. I concessionari devono segnalare tempestivamente le situazioni di difesa del bene. Se il bene è assegnato agli enti locali, l’autotutela spetta all’ente assegnatario. La concessione può essere revocata per interesse pubblico sopravvenuto, violazione degli obblighi, mutamento della destinazione d’uso o morosità nei canoni.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
La Giunta può elaborare e realizzare progetti di miglioramento e valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche con soggetti terzi pubblici e privati. Per iniziative realizzate da terzi i beni possono essere concessi in valorizzazione fino a un massimo di 50 anni, con procedure di evidenza pubblica. La Regione può utilizzare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per finalità istituzionali o sociali e promuove accordi con enti locali e Terzo settore per il loro migliore impiego.
Valorizzazione mediante Terzo settore
I beni regionali di demanio, patrimonio indisponibile e disponibile individuati dalla Giunta possono essere utilizzati dai soggetti del Terzo settore a condizioni più favorevoli previste dalla normativa di settore, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali migliorie sono a carico del concessionario o conduttore; la Regione promuove anche forme di autorecupero e l’utilizzo di immobili degli enti locali da parte del Terzo settore.
Programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta approva il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, indicando gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento. Il piano comprende l’elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili regionali ed è coerente con il programma triennale dei lavori pubblici; viene aggiornato annualmente con l’elenco annuale.
Opere di interesse pubblico e rilevanza strategica
Per le opere sul patrimonio immobiliare regionale inserite nel piano triennale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto e, se necessario, comporta anche varianti o adeguamenti agli strumenti urbanistici, oltre all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURT; la Regione decide motivatamente entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Gli effetti urbanistici si producono con l’efficacia della determinazione conclusiva, nel rispetto di VAS, VIA e vincoli paesaggistici.
Alienabilità e programmazione delle dismissioni
I beni demaniali sono inalienabili, salvo trasferimenti ad altro ente territoriale mantenendo la demanialità; i beni del demanio culturale sono alienabili solo nei limiti del codice dei beni culturali; i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili solo nei casi previsti da leggi regionali; quelli del patrimonio disponibile sono alienabili quando non più economicamente convenienti all’uso diretto. Di regola ogni tre anni la Giunta approva gli elenchi degli immobili da mantenere, riqualificare, permutare o alienare, con obiettivi finanziari e quota degli introiti da destinare a manutenzioni e valorizzazione.
Stime, prelazione e vendita al pubblico
Il prezzo di stima è determinato sulla base del valore di mercato con criteri documentati e, di norma, dalla struttura regionale competente; in alternativa possono intervenire uffici o agenzie pubbliche abilitate o perizia giurata. Le stime valgono tre anni, prorogabili fino a cinque con aggiornamento ISTAT se il mercato non è mutato in modo significativo. I beni sono offerti in prelazione a chi li detiene in base a titolo legittimo, con regole specifiche per abitazioni e beni agricolo-forestali; gli occupanti abusivi sono esclusi. Se non viene esercitata la prelazione, i beni sono venduti mediante offerta al pubblico, con caparra e anticipazione del prezzo, e il contratto deve essere stipulato di norma entro cinque mesi dal versamento dell’anticipazione.
Trattativa diretta e tutele particolari
La vendita a trattativa diretta è ammessa per enti pubblici interessati, per immobili rimasti invenduti dopo l’offerta al pubblico, per immobili di modesto valore entro 50.000 euro, per fondi interclusi o parzialmente interclusi e per diritti reali su immobili regionali. Per gli immobili abitativi non riscattati dagli inquilini, se ricorrono specifici limiti di reddito familiare, la vendita può avvenire solo al Comune competente. È inoltre prevista la disciplina speciale per porzioni immobiliari occupate in buona fede, con corrispettivo pari al doppio del valore di stima maggiorato delle spese di perizia.
Beni agricolo-forestali e Terre regionali toscane
Negli elenchi delle alienazioni immobiliari confluiscono anche i beni del patrimonio agricolo-forestale affidati in gestione ad altri enti. Terre regionali toscane comunica alla Giunta i beni da inserire negli elenchi per alienazione, riqualificazione o permuta, nonché quelli da mantenere; la Giunta può delegare all’ente o agli enti gestori le procedure di vendita.
Relazione sulla gestione, regolamento e norme finali
Unitamente al rendiconto la Giunta predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio, con riferimento ai movimenti attivi e passivi, agli acquisti, alle espropriazioni, alle permute, alle alienazioni, ai beni messi a disposizione di enti terzi e agli interventi di valorizzazione. La disciplina di dettaglio è demandata al regolamento di attuazione, che copre inventari, classificazione dei beni, dichiarazione di fuori uso, stime, concessioni, tutela e procedure di alienazione. Sono poi dettate norme di rinvio, di abrogazione delle precedenti leggi sul demanio e patrimonio regionale e una disciplina specifica per i beni ex ETSAF, utile per la cancellazione di ipoteca e patto di riservato dominio dopo il pagamento integrale del prezzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 dic 2004L.R. Toscana 76/2004
- Legge · 27 dic 2004L.R. Toscana 78/2004
- Legge · 23 dic 2004L.R. Toscana 73/2004
- Legge · 23 dic 2004L.R. Toscana 74/2004
- Legge · 20 dic 2004L.R. Toscana 71/2004
- Legge · 20 dic 2004L.R. Toscana 72/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →