Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna (G.U.P. Tribunale di Bari) per tentata estorsione pluriaggravata, contestando: (i) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (modalità mafiose e/o agevolazione mafiosa); (ii) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (iii) la determinazione della pena e la corretta applicazione di aumenti ex art. 63, comma 4 c.p.; (iv) l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 71, co.1 D.Lgs. 159/2011 (per Caputo); nonché vizi di motivazione e violazioni di legge con richieste di riesame in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (art. 616 c.p.p.). Ha ritenuto che molte doglianze fossero mere valutazioni di merito già decise dai giudici di merito o motivi nuovi/non devoluti in appello, e quindi non esaminabili in sede di legittimità. In particolare ha confermato che l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. era stata riconosciuta soltanto nella forma delle "modalità mafiose" e non nell'agevolazione mafiosa; ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche alla luce della valutazione dei giudici di merito; ha escluso l'esame di questioni sollevate per la prima volta in Cassazione (es. alcune doglianze su art. 71 D.Lgs. 159/2011 e sul calcolo cumulativo degli aumenti). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della Regione Puglia e ha inflitto a ciascun ricorrente una somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante è stata riconosciuta nella forma delle "modalità mafiose": configurabile quando le modalità esecutive evocano concretamente la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (luogo, richiami alla criminalità organizzata, uso del plurale, riferimento a sodali detenuti, evocazione del controllo del territorio). La Corte ha precisato che la pronuncia non aveva riconosciuto l'agevolazione mafiosa (natura diversa/ulteriore).
art. 114 cod. pen.
L'attenuante del contributo di minima importanza richiede che il contributo dell'imputato sia effettivamente di scarsa rilevanza causale rispetto al fatto: nel caso di specie è stata ritenuta non applicabile a Valerio perché il suo intervento aveva funzione rilevante nel rafforzare l'effetto intimidatorio.
art. 63, comma 4 cod. pen.
La questione relativa alla cumulabilità degli aumenti per aggravanti a effetto speciale e la corretta applicazione dell'art. 63, comma 4 non è stata esaminata in Cassazione quando proposta per la prima volta; principio generale che errori di calcolo della pena entro i limiti edittali devono essere dedotti già in appello.
art. 71, comma 1 D.Lgs. 159/2011
Contestata in parte dai ricorrenti (soprattutto Caputo) come applicabile solo all'estorsione consumata; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta o proposta tardivamente, quindi non valutata nel merito in Cassazione.
art. 114 cod. proc. pen. / art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiami procedurali utilizzati per censurare omissioni motivate; la Corte ha ritenuto tali censure, quando nuovi o meramente di merito, inammissibili.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata la regola, dopo la riforma, che la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi rilevanti.
art. 629 cod. pen.
Norma base sull'estorsione; la Corte ha richiamato che le modalità, la continuità e la pluralità delle condotte giustificano il trattamento sanzionatorio maggiore, come motivato dai giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito; i motivi che riproducono pedissequamente le censure appellate sono generalmente inammissibili.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione; occorre devolvere specificamente i punti contro la sentenza di primo grado all'appello.
- Per l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (modalità mafiose) rilevano gli elementi concreti idonei a evocare la forza intimidatrice mafiosa (luogo, riferimenti alla criminalità organizzata, pluralità, richiamo a sodali/controllo del territorio), anche se l'intimidazione non centra direttamente la finalità di agevolazione: l'agevolazione mafiosa è invece profilo distinto e richiede prova diversa.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti (oltre la sola incensuratezza); confessioni tardive o piccoli gesti di riparazione possono essere recessivi rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- L'attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) presuppone che l'assenza del contributo non ne altererebbe l'economia: un intervento che rafforza l'effetto intimidatorio non è minimo.
- Controversie sul corretto calcolo della pena (cumulazione di aggravanti speciali) devono essere tempestivamente dedotte in appello; se la pena è rimasta entro i limiti edittali, errori di calcolo in primo grado potrebbero non essere rilevabili d'ufficio in Cassazione.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare critiche articolate e specifiche alla motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o ripetitive sono normalmente inammissibili.
- Esito negativo in Cassazione può comportare condanne alle spese, sanzioni alla cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile: rischio pratico da considerare prima di proporre ricorso.
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