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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna (G.U.P. Tribunale di Bari) per tentata estorsione pluriaggravata, contestando: (i) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (modalità mafiose e/o agevolazione mafiosa); (ii) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (iii) la determinazione della pena e la corretta applicazione di aumenti ex art. 63, comma 4 c.p.; (iv) l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 71, co.1 D.Lgs. 159/2011 (per Caputo); nonché vizi di motivazione e violazioni di legge con richieste di riesame in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (art. 616 c.p.p.). Ha ritenuto che molte doglianze fossero mere valutazioni di merito già decise dai giudici di merito o motivi nuovi/non devoluti in appello, e quindi non esaminabili in sede di legittimità. In particolare ha confermato che l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. era stata riconosciuta soltanto nella forma delle "modalità mafiose" e non nell'agevolazione mafiosa; ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche alla luce della valutazione dei giudici di merito; ha escluso l'esame di questioni sollevate per la prima volta in Cassazione (es. alcune doglianze su art. 71 D.Lgs. 159/2011 e sul calcolo cumulativo degli aumenti). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della Regione Puglia e ha inflitto a ciascun ricorrente una somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata riconosciuta nella forma delle "modalità mafiose": configurabile quando le modalità esecutive evocano concretamente la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (luogo, richiami alla criminalità organizzata, uso del plurale, riferimento a sodali detenuti, evocazione del controllo del territorio). La Corte ha precisato che la pronuncia non aveva riconosciuto l'agevolazione mafiosa (natura diversa/ulteriore).

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante del contributo di minima importanza richiede che il contributo dell'imputato sia effettivamente di scarsa rilevanza causale rispetto al fatto: nel caso di specie è stata ritenuta non applicabile a Valerio perché il suo intervento aveva funzione rilevante nel rafforzare l'effetto intimidatorio.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    La questione relativa alla cumulabilità degli aumenti per aggravanti a effetto speciale e la corretta applicazione dell'art. 63, comma 4 non è stata esaminata in Cassazione quando proposta per la prima volta; principio generale che errori di calcolo della pena entro i limiti edittali devono essere dedotti già in appello.

  • art. 71, comma 1 D.Lgs. 159/2011

    Contestata in parte dai ricorrenti (soprattutto Caputo) come applicabile solo all'estorsione consumata; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta o proposta tardivamente, quindi non valutata nel merito in Cassazione.

  • art. 114 cod. proc. pen. / art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiami procedurali utilizzati per censurare omissioni motivate; la Corte ha ritenuto tali censure, quando nuovi o meramente di merito, inammissibili.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata la regola, dopo la riforma, che la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi rilevanti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma base sull'estorsione; la Corte ha richiamato che le modalità, la continuità e la pluralità delle condotte giustificano il trattamento sanzionatorio maggiore, come motivato dai giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito; i motivi che riproducono pedissequamente le censure appellate sono generalmente inammissibili.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione; occorre devolvere specificamente i punti contro la sentenza di primo grado all'appello.
  • Per l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (modalità mafiose) rilevano gli elementi concreti idonei a evocare la forza intimidatrice mafiosa (luogo, riferimenti alla criminalità organizzata, pluralità, richiamo a sodali/controllo del territorio), anche se l'intimidazione non centra direttamente la finalità di agevolazione: l'agevolazione mafiosa è invece profilo distinto e richiede prova diversa.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti (oltre la sola incensuratezza); confessioni tardive o piccoli gesti di riparazione possono essere recessivi rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) presuppone che l'assenza del contributo non ne altererebbe l'economia: un intervento che rafforza l'effetto intimidatorio non è minimo.
  • Controversie sul corretto calcolo della pena (cumulazione di aggravanti speciali) devono essere tempestivamente dedotte in appello; se la pena è rimasta entro i limiti edittali, errori di calcolo in primo grado potrebbero non essere rilevabili d'ufficio in Cassazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare critiche articolate e specifiche alla motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o ripetitive sono normalmente inammissibili.
  • Esito negativo in Cassazione può comportare condanne alle spese, sanzioni alla cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile: rischio pratico da considerare prima di proporre ricorso.

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