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Provvedimento

Deliberazione n. 283 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure erano finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale su Instagram e Telegram e a conservare, per soli fini probatori e per 12 mesi, eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma l’intervento urgente disposto per prevenire la diffusione non consensuale del contenuto.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 9 maggio 2024, due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e quadro normativo

La segnalazione è stata trattata come ipotesi riconducibile alla disciplina sul c.d. revenge porn, introdotta dall’art. 144-bis del Codice. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di persone che abbiano fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, applicando gli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate il 3 maggio 2024

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 190 e 191 del 3 maggio 2024. Con tali atti ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulle piattaforme Instagram e Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento da parte del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato le determinazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma dunque l’efficacia delle misure urgenti già disposte, finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali evidenze utili a fini probatori.

Esito del procedimento

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né un accertamento di violazione ulteriore rispetto alla gestione urgente della segnalazione. Il suo contenuto sostanziale consiste nella conferma dell’intervento urgente dell’Autorità a tutela della persona interessata e nella disciplina della conservazione limitata del materiale eventualmente acquisito in chiaro dalle piattaforme coinvolte.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità verso Instagram e Telegram. Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, con determinazioni nn. 190 e 191 del 3 maggio 2024, misure rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. In particolare, ha ingiunto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 9 maggio 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 3 maggio 2024 dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservazione probatoria nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.

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