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Risoluzione

Risoluzione n. 50 del 24/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 3409 per il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone TV e il codice 3410 per il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai clienti. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24, precisa che non si applicano i limiti dell’art. 34 della legge n. 388/2000 e stabilisce l’operatività dei codici dal 1° agosto 2016.

Istituzione dei codici tributo 3409 e 3410 per canone TV tramite F24

Istituzione dei codici tributo per il canone TV tramite modello F24

La risoluzione disciplina gli adempimenti fiscali connessi alla nuova modalità di pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, previsto per i titolari di utenza elettrica domestica residenziale. In particolare, istituisce due codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il riversamento delle somme riscosse dalle imprese elettriche e per il recupero delle somme rimborsate ai clienti.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto l’articolo 1, commi da 152 a 161, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto la nuova modalità di pagamento del canone TV mediante addebito in fattura da parte delle imprese elettriche. Richiama inoltre:

  • l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tema di versamento unitario;
  • l’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 maggio 2016, n. 94, che definisce le modalità di riversamento del canone riscosso;
  • l’articolo 6, comma 7, del medesimo decreto n. 94 del 2016, relativo al recupero delle somme rimborsate ai clienti.

Riversamento delle somme riscosse: codice tributo 3409

Per consentire alle imprese elettriche il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione, viene istituito il codice tributo:

  • 3409 – “Riversamento da parte delle imprese elettriche delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione – articolo 3, R.D.L. n. 246 del 1938”.

Il riversamento delle somme all’Erario avviene mediante versamento unitario e deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso.

Compilazione del modello F24 per il codice 3409

In sede di compilazione del modello F24, il codice 3409 deve essere esposto:

  • nella sezione “Erario”;
  • nella colonna “importi a debito versati”.

Devono inoltre essere indicati:

  • nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” il mese di riferimento nel formato “00MM”;
  • nel campo “anno di riferimento” l’anno nel formato “AAAA”.

Tali dati devono riferirsi al mese e all’anno cui è collegato l’incasso del canone.

Recupero delle somme riversate in eccesso con il codice 3409

La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto n. 94 del 2016, il codice 3409 può essere utilizzato anche per recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso. In questo caso il codice è indicato:

  • nella sezione “Erario”;
  • nella colonna “importi a credito compensati”.

Anche in questa ipotesi, nei campi relativi al mese e all’anno di riferimento devono essere riportati il mese e l’anno del riversamento eccedente, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Recupero delle somme rimborsate ai clienti: codice tributo 3410

Per consentire alle imprese elettriche il recupero in compensazione, mediante modello F24, delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone televisivo, viene istituito il codice tributo:

  • 3410 – “Recupero da parte delle imprese elettriche delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione – art. 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94”.

Compilazione del modello F24 per il codice 3410

Il codice 3410 va esposto:

  • nella sezione “Erario”;
  • nella colonna “importi a credito compensati”.

Devono essere indicati:

  • nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” il mese di riferimento nel formato “00MM”;
  • nel campo “anno di riferimento” l’anno nel formato “AAAA”.

Il mese e l’anno si riferiscono al periodo in cui è stato effettuato il rimborso del canone.

Esclusione dei limiti alla compensazione

La risoluzione stabilisce espressamente che alle somme recuperate in compensazione tramite i codici tributo 3409 e 3410 non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Decorrenza dell’operatività

I codici tributo istituiti dalla risoluzione sono operativi a decorrere dal 1° agosto 2016.

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