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Risoluzione

Risoluzione n. 48 del 23/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "6867" per utilizzare in compensazione, con modello F24, il credito d’imposta spettante agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare ai sensi della legge n. 190/2014. Indica anche le modalità di compilazione del modello F24 e richiama le condizioni di utilizzo del credito previste dal decreto ministeriale del 19 giugno 2015.

Istituzione del codice tributo 6867 per il credito d’imposta di enti di previdenza e forme complementari

Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta previdenziale

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare. Il provvedimento individua il codice tributo da utilizzare e richiama le regole applicative già previste dalla normativa di riferimento.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama:

  • l’articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce, dal periodo d’imposta 2015, un credito d’imposta agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996;
  • l’articolo 1, comma 92, della medesima legge n. 190/2014, che riconosce, sempre dal periodo d’imposta 2015, un credito d’imposta alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2015, che ha definito condizioni, termini e modalità di attuazione del credito.

Per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito è pari alla differenza tra:

  • l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria dichiarati e certificati dagli intermediari o dichiarati dagli enti medesimi;
  • l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

Per le forme di previdenza complementare, il credito è pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 252/2005.

Modalità di riconoscimento e utilizzo del credito

Il decreto ministeriale del 19 giugno 2015 stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate;
  • l’istanza va trasmessa in via telematica;
  • la domanda deve essere redatta secondo lo schema approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il medesimo decreto prevede inoltre che il credito sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Sono previsti due ulteriori vincoli:

  • l’uso in compensazione oltre l’importo spettante in base alla percentuale annualmente stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia comporta lo scarto dell’operazione di versamento;
  • la presentazione del modello F24 tramite canali diversi da quelli telematici dell’Agenzia delle entrate comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.

Codice tributo istituito

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

  • 6867 – "Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6867 deve essere indicato:

  • nella sezione "Erario";
  • nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l’anno di attribuzione del credito, nel formato "AAAA".

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