Risoluzione n. 51 del 4/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6869" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24 e canali telematici Entratel o Fisconline, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla legge n. 208/2015. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e i riferimenti temporali e territoriali dell’agevolazione.
Istituzione del codice tributo 6869 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta Mezzogiorno
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno, individuando il codice tributo da usare nel modello F24. Il documento si colloca nell’attuazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 e dei relativi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate.
Quadro normativo e ambito dell’agevolazione
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in specifiche aree del Mezzogiorno.
L’agevolazione riguarda le regioni:
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Puglia
- Sicilia
- Molise
- Sardegna
- Abruzzo
Il credito spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.
Presentazione della comunicazione e utilizzo del credito
Il comma 103 prevede che i soggetti che intendono fruire del credito d’imposta debbano presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Il comma 104 stabilisce che il credito:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
- non è soggetto al limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Provvedimento attuativo del 24 marzo 2016
In attuazione del comma 103, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 ha stabilito che:
- la trasmissione telematica delle comunicazioni avviene tramite il software "Creditoinvestimentisud", disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- il beneficiario può utilizzare il credito maturato solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- l’operazione di versamento è rifiutata se effettuata con modalità diverse;
- l’utilizzo è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che attesta la fruibilità del credito.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, viene istituito il codice tributo:
- "6869" denominato "Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6869 deve essere indicato nella sezione "Erario":
- nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".
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