Cassazione Civile, Sentenza n. 2394/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento delle somme spettanti a titolo di TFR e delle ultime tre mensilità relative al rapporto di lavoro con Alekso Consulting s.r.l., società cessata e cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno al momento della domanda al Fondo di garanzia. Aveva previamente esperito procedure esecutive individuali (con parziale soddisfazione), ma non aveva prodotto un accertamento concorsuale dell'insolvenza (es. dichiarazione di fallimento) entro i termini ritenuti necessari dalla giurisprudenza e dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di cassazione e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto le domande del lavoratore. Il giudice ha ritenuto che mancasse la prova dello stato di insolvenza della società al momento delle domande amministrative (2013-2014), che le procedure esecutive individuali non possono sostituire l'accertamento concorsuale dell'insolvenza richiesto per attivare il Fondo di garanzia, e che il lavoratore non ha dimostrato l'impossibilità di promuovere tempestivamente il fallimento della società entro l'anno dalla cessazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il ricorrente invocava la cessazione della materia del contendere in ragione della comunicazione INPS di accoglimento. La Corte ha però ritenuto che la comunicazione non determinava automaticamente la cessazione della controversia quando permane contrasto tra le parti e il ricorrente non aveva chiesto espressamente la declaratoria; la cessazione può essere dichiarata solo se i fatti sopravvenuti sono riconosciuti da tutte le parti e rendono obiettivamente inutile la pronuncia giudiziale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato come vizio di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura normativa riferita alle decisioni di merito, confermando la corretta applicazione delle norme rilevanti.
legge n. 297 del 1982, art. 2 (comma 5)
"l'azione della citata l. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, trattandosi di ditta individuale cessata da oltre un anno), il che non equivale a dire che la parte può optare per la dichiarazione di fallimento o per l'esperimento di una procedura di esecuzione, né che questa possa essere preferita quante volte la dichiarazione di fallimento sia resa difficoltosa (...)"
La norma e la relativa interpretazione giurisprudenziale sono state richiamate per affermare che l'accesso al Fondo di garanzia è possibile quando non vi sia un procedimento concorsuale, ma ciò non significa che le esecuzioni individuali possano sostituire l'accertamento concorsuale dell'insolvenza richiesto per la liquidazione da parte del Fondo.
d.lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2
Norme richiamate in tema di disciplina concorsuale e fallimentare; la Corte le ha considerate nel contesto della necessità di un accertamento concorsuale dell'insolvenza per dare certezza sull'esistenza del credito del lavoratore.
artt. 2787 e 2788 c.c.
Richiamati dal ricorrente in ordine agli effetti delle procedure esecutive. La Corte ha ritenuto comunque che le azioni esecutive individuali e i risultati parziali ottenuti non siano sufficienti a provare l'insolvenza generale del datore di lavoro ai fini dell'attivazione del Fondo.
art. 15 legge fallimentare
Citato dal ricorrente come possibile limite temporale; la Corte ha osservato che, comunque, il lavoratore non ha dimostrato l'impossibilità di chiedere tempestivamente il fallimento e la Corte territoriale ha accertato che la dichiarazione di fallimento avrebbe potuto essere tempestivamente proposta e ottenuta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
Norme richiamate in tema di contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 7924/2017, n. 9781/1995, n. 4855/2021, n. 9272/2023)
Decisioni richiamate a sostegno del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede fatti sopravvenuti riconosciuti da tutte le parti e a supporto dell'interpretazione che l'accertamento concorsuale dell'insolvenza è condizione qualificata per l'intervento del Fondo di garanzia; la giurisprudenza conferma che le esecuzioni individuali non sono equiparabili all'accertamento concorsuale.
Massime di principio
- Per accedere al Fondo di garanzia INPS il requisito determinante è l'accertamento concorsuale dell'insolvenza del datore di lavoro al momento della domanda amministrativa; le esecuzioni individuali non sono in generale equiparabili a tale accertamento.
- Se il datore di lavoro è cessato e cancellato dal registro delle imprese, il lavoratore deve valutare e, se possibile, promuovere tempestivamente la procedura concorsuale (es. istanza di fallimento) entro i termini utili; il mancato avvio ingiustificato della procedura può precludere l'accesso al Fondo.
- L'avvenuto accoglimento dell'istanza amministrativa da parte dell'INPS non elimina automaticamente l'interesse delle parti a una pronuncia giudiziale: la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se i fatti sopravvenuti sono riconosciuti da tutte le parti e rendono superflua la pronuncia.
- L'onere probatorio circa l'esistenza dell'insolvenza concorsuale e, eventualmente, circa l'impossibilità di promuovere tempestivamente la procedura concorsuale grava sul lavoratore che intende attivare il Fondo.
- Procedure esecutive individuali che abbiano avuto esiti parziali non garantiscono la certezza qualificata dell'insolvenza richiesta dall'INPS per la liquidazione tramite il Fondo; occorre l'accertamento concorsuale o idonea prova della impossibilità di ottenerlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2292/2025 del 31/01/2025
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2301/2025 del 31/01/2025
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2346/2025 del 31/01/2025
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2347/2025 del 31/01/2025
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2348/2025 del 31/01/2025
- Sentenza lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 2397/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →