Cassazione Civile, Sentenza n. 2292/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto a Giandomenico il diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS (art. 2 legge n. 297/1982). L'Istituto sosteneva che, a seguito della scissione societaria, sussisteva un coobbligato solidale (la società madre derivante dalla scissione, Di Iorio s.r.l.) cui il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi e che, dunque, l'intervento del Fondo sarebbe stato precluso fino alla preventiva escussione degli eventuali condebitori solidali ex art. 2506‑quater c.c. L'INPS contestava inoltre l'applicabilità diretta del Fondo in presenza di responsabilità tra società derivanti da operazioni di circolazione aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'accesso al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR non è subordinato alla preventiva escussione degli eventuali coobbligati solidali risultanti da una scissione societaria. La legge n. 297/1982 prevede un accesso diretto al pagamento dopo una breve dilazione temporale (quindici giorni dal deposito dello stato passivo), senza imporre benefici d'ordine o di escussione a carico del lavoratore. La Corte ha inoltre precisato che, sebbene l'INPS possa contestare in concreto l'operatività dei fatti (ad es. la reale sussistenza del rapporto di lavoro con la società fallita), la disciplina del Fondo mira ad assicurare una tutela immediata del credito retributivo; l'equilibrio è salvaguardato dalla successiva surrogazione dell'INPS nel passivo fallimentare. Sono state confermate le decisioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto del ricorrente alla prestazione del Fondo. Il ricorso è stato rigettato e l'INPS condannato alle spese (quantificate in euro 3.500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori).
Norme richiamate
legge n. 297 del 29 maggio 1982 (art. 2)
"trascorsi quindici giorni"
L'art. 2 riconosce l'accesso diretto del lavoratore al pagamento dal Fondo di garanzia una volta accertata l'insolvenza del datore di lavoro e decorso il termine di 15 giorni dal deposito dello stato passivo; non introduce obbligo di preventiva escussione di eventuali coobbligati e prevede la surrogazione del Fondo nel privilegio del lavoratore.
art. 2506‑quater cod. civ. (comma terzo)
"Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico"
Attribuisce responsabilità solidale tra società partecipanti all'operazione di scissione nei limiti del patrimonio assegnato, ma questa solidarietà non comporta, secondo la Corte, l'obbligo di impedire l'accesso diretto al Fondo di garanzia da parte del lavoratore.
art. 2112 cod. civ.
Norma sul trasferimento d'azienda che tutela i diritti dei lavoratori in caso di successione nel rapporto di lavoro; la Corte ha richiamato l'art. 2112 in relazione alla continuità dei rapporti e agli oneri connessi, senza ritenere che ciò escluda l'intervento del Fondo.
artt. 2751‑bis e 2776 cod. civ.
Riguardano i privilegi e le azioni sui beni del debitore; la legge sul Fondo prevede la surrogazione dell'INPS nei privilegi spettanti al lavoratore per le somme pagate dal Fondo.
legge n. 82 del 1990 (art. 2, comma 7) / richiamo alla disciplina sulla surrogazione
Richiamata dalla Corte nella parte che disciplina la surrogazione dell'INPS nel passivo fallimentare, come strumento che tutela l'equilibrio tra Fondo e posizioni patrimoniali dei creditori.
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia INPS per il TFR è accessibile direttamente dal lavoratore una volta accertata l'insolvenza del datore e decorso il termine di 15 giorni dal deposito dello stato passivo: non è necessario che il lavoratore abbia previamente escusso altri condebitori solidali.
- La previsione di solidarietà tra società derivanti da scissione (art. 2506‑quater c.c.) non esclude automaticamente l'intervento del Fondo; la legge sul Fondo privilegia la tutela immediata del credito retributivo.
- L'INPS può comunque contestare in concreto i fatti posti a fondamento della domanda (ad es. l'effettiva esistenza o operatività del rapporto di lavoro), ma tali contestazioni non valgono a introdurre un obbligo generale di escussione preventiva di altri obbligati.
- L'equilibrio tra diritti del lavoratore e posizione dell'INPS è garantito dalla surrogazione dell'INPS nel passivo fallimentare: l'INPS può quindi rivalersi successivamente sui patrimoni utili.
- In operazioni societarie complesse (scissioni, cessioni d'azienda, riassunzioni) è necessario valutare sia la sostanza del trasferimento del rapporto di lavoro sia la reale operatività delle manovre societarie; tali accertamenti possono incidere sull'ammissibilità della prestazione, ma non sul principio di accesso diretto al Fondo.
- La giurisprudenza di legittimità prevalente tende a evitare meccanismi che ritardino la soddisfazione dei crediti retributivi; quindi, in assenza di norma espressa che imponga la preventiva escussione, va data priorità alla tutela tempestiva del lavoratore.
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