Cassazione Civile, Sentenza n. 2397/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il diritto della lavoratrice al pagamento del TFR dal Fondo di garanzia senza che la stessa avesse acquisito previamente un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro. L'INPS sosteneva che, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il diritto all'intervento del Fondo richiede l'accertamento giudiziale del credito (o l'insinuazione al passivo in caso di fallimento o l'esito di una esecuzione forzata che ne dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali) e che il decreto ingiuntivo notificato alla società cancellata dal registro delle imprese fosse radicalmente nullo e quindi privo di efficacia come titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito con il rigetto dell'originaria domanda della lavoratrice. I giudici hanno affermato che, per presentare domanda al Fondo e far sorgere l'obbligo dell'INPS, devono sussistere tutti i requisiti di legge, fra cui il preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito. Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese e non più soggetta a fallimento, l'accertamento va conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori, e non è sufficiente un titolo notificato alla società estinta.
Norme richiamate
legge 29 maggio 1982, n. 297
art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
L'art. 2 subordina l'intervento del Fondo al preventivo accertamento del credito: mediante insinuazione al passivo in caso di fallimento o, se il datore non è soggetto a fallimento, al previo esperimento dell'esecuzione forzata da cui risulti l'insufficienza delle garanzie. Il requisito dell'accertamento (an e quantum) è condizione necessaria per la domanda al Fondo.
codice civile
L'art. 2495 disciplina la successione dei soci negli obblighi della società cancellata; i soci possono essere chiamati in giudizio come successori della società estinta e sono legittimati passivamente anche se il bilancio finale di liquidazione ha mostrato assenza di riparti.
legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
L'art. 10 individua ipotesi di non fallibilità; qui la società cancellata risultava non più fallibile, con la conseguenza che il procedimento di ammissione al passivo fallimentare non poteva essere esperito e l'accertamento del credito doveva seguire le modalità previste per i datori non soggetti a fallimento.
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Citato come disciplina del concorso dei creditori (norme sul fallimento) rispetto alle quali l'art. 2 della legge n. 297 rinvia per la verifica del credito mediante insinuazione al passivo.
Massime di principio
- La domanda al Fondo di Garanzia richiede, come condizione preventiva, l'accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito (an e quantum), ottenuto mediante insinuazione al passivo se il datore è fallibile o mediante titolo esecutivo ed esecuzione forzata ove il datore non sia soggetto a fallimento.
- Se il datore è una società cancellata dal registro delle imprese e non più fallibile, il lavoratore deve ottenere l'accertamento del credito nei confronti dei soci, in quanto successori, poiché la cancellazione non impedisce la legittimazione passiva dei soci stessi.
- Un titolo notificato alla società estinta può essere privo di efficacia; è necessario verificare la correttezza formale e sostanziale del titolo e, se insufficiente, procedere a un accertamento giudiziale valido nei confronti dei soggetti legittimati.
- L'INPS, in qualità di gestore del Fondo e soggetto terzo, non può sostituirsi al giudice nel determinare l'an e il quantum del credito: la misura dell'intervento del Fondo è ancorata all'accertamento giudiziale del credito maturato in costanza di rapporto di lavoro.
- L'onere di esperire azioni esecutive nei confronti del datore di lavoro va modulato secondo l'ordinaria diligenza, ma ciò non esime dal possesso di un titolo che consenta, o dimostri l'impraticabilità delle azioni esecutive; l'eventuale prevedibile infruttuosità dell'esecuzione non elimina il requisito dell'accertamento.
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