Cassazione Civile, Ordinanza n. 09221/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La vicenda riguarda l’ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari portati da cartelle di pagamento. Il giudice delegato aveva rigettato in gran parte l’insinuazione ritenendo prescritti i crediti, perché non risultavano atti interruttivi idonei. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto rilevando che le istanze di rateazione del debito, invocate dalla riscossione come atti interruttivi della prescrizione, non erano state prodotte; nelle carte c’erano solo le note di accoglimento, insufficienti secondo il tribunale per verificare se il loro contenuto integrasse un riconoscimento del debito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che il tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione nel valorizzare la mancata produzione delle istanze di rateazione; che le domande di rateazione e gli atti di definizione agevolata, anche solo desumibili dalle note di accoglimento, costituivano riconoscimento del debito e quindi atti interruttivi della prescrizione; che tali effetti erano opponibili al curatore fallimentare; e ha altresì denunciato l’omesso rilievo di ulteriori atti interruttivi e la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla natura interruttiva delle istanze di rateazione del debito tributario. Ha affermato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è decisivo il contenuto testuale dell’istanza, ma il fatto stesso della sua presentazione da parte del debitore, poiché essa integra un riconoscimento del debito. Ha inoltre ribadito che la ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento produce effetti anche nei confronti del curatore, salvo prova contraria sull’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, prova che grava sulla procedura. Sono stati assorbiti il terzo e il quinto motivo. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione ai capi accolti e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione
censure diverse dal vizio denunciato sono inammissibili se non veicolate con apposito motivo
il riconoscimento del diritto altrui interrompe la prescrizione; la domanda di rateizzazione del debito integra riconoscimento del debito
l'effetto interruttivo fa decorrere un nuovo termine di prescrizione
richiamato per la ricognizione di debito e la sua rilevanza probatoria
l'onere di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale grava sul curatore/procedura
richiamato in relazione alla valenza della ricognizione/riconoscimento del debito
norma richiamata per l'insinuazione al passivo e l'opponibilità degli atti al fallimento
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
richiamati dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi/tributari
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale
art. 1 L. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato quale base del subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione
Massime di principio
- La domanda di rateizzazione di un debito, presentata dal debitore, integra di regola un riconoscimento dell'altrui diritto idoneo a interrompere la prescrizione, anche se l'istanza sia formulata con riserve o in pendenza di contestazioni.
- Ai fini dell'effetto interruttivo, è decisivo accertare la presentazione della richiesta di rateazione e non necessariamente il suo contenuto letterale, ove risulti comunque l'esistenza di un piano di rientro riferito al debito.
- La ricognizione di debito con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile al curatore; incombe sulla procedura l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.
- Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando qualifica i fatti allegati e applica le norme ritenute corrette, anche se in modo difforme dalle impostazioni delle parti.
- Le censure che non attengono al vizio denunciato o che prospettano profili diversi senza specifico motivo sono inammissibili.
Come è indicizzato
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