Risposta n. 271 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 1, commi 54-89, legge n.190/2014: trattamento fiscale per imprenditore individuale in regime forfetario dell'attribuzione di stock option
Il quesito
1) Trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni per effetto dell'esercizio di stock option (adempimenti, determinazione del valore normale, concorso alla formazione del reddito in regime forfetario). 2) Trattamento fiscale della successiva cessione delle azioni acquisite.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che le azioni siano compenso in natura rilevante ai fini IVA (prestazione verso soggetto non residente) e intende fatturare senza IVA. Propone di determinare il valore normale delle azioni non quotate in base al prezzo di mercato ottenuto nella vendita contestuale; la base imponibile sarebbe la differenza tra prezzo di mercato e strike price. L'assegnazione concorre al reddito forfetario applicando il coefficiente di redditività e l'imposta sostitutiva; la successiva cessione sarebbe estranea all'attività, con plusvalenza tassata al 26% e costo di acquisto pari a strike price più valore normale già tassato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che l'assegnazione costituisce corrispettivo in natura e ricavo d'impresa rilevante ai fini del regime forfetario. Il valore normale va determinato ai sensi dell'art.9, comma 4, lett. b) (in proporzione al patrimonio netto per azioni non quotate) e rileva al momento dell'esercizio; tale importo concorre al reddito del periodo e sarà soggetto al coefficiente di redditività e all'imposta sostitutiva. Ai fini IVA la prestazione resa a soggetto non residente non è territorialmente rilevante e la fattura va emessa con annotazione "operazione non soggetta ad IVA"; la cessione successiva, se estranea all'attività, costituisce plusvalenza ai sensi degli artt.67 e 68 TUIR, imponibile separatamente (aliquota sostitutiva del 26%), con costo di acquisto pari a strike price più il valore normale già concorso al reddito. Nota preliminare: il parere non verifica i requisiti per l'accesso al regime forfetario né la veridicità dei dati forniti.
Testo integrale
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